Premessa
L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 6 del 23/03/2020) ha riconosciuto l’applicabilità della sospensione dei termini, disciplinata dall’art. 83, co. 2, del D.l. n. 18 del 17/03/2020, (detto Decreto Cura Italia), nel caso di accertamento con adesione.
Considerato che il citato decreto non sembra dare spazio a tale interpretazione sorge la necessità di verificare le eventuali conseguenze derivanti dall’affidamento del contribuente al suddetto indirizzo interpretativo e sottolinearne le criticità.
La circolare AE n. 6 del 23/03/2020
Con la Circolare n. 6 del 23/03/2020 l’Agenzia delle Entrate ha affermato, in maniera apodittica, che la sospensione dei termini, prevista dall’art. 83 D.l 18/2020, trova applicazione anche in caso di accertamento con adesione.
In ragione di ciò, nel caso di accertamento con adesione al termine di impugnazione (60gg.) si applicano cumulativamente:
sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione della istanza;
sia la sospensione di 38 gg. (9 marzo-15 aprile 2020) prevista dall’art. 83 D.l. 18/2020;
per un totale di 188 gg. dalla notifica dell’avviso di accertamento.
L’art. 83, comma 2, del D.l. n. 18/2020 e i motivi della sua inapplicabilita’ all’accertamento con adesione
Il pericolo è che accada ciò che è già avvenuto in merito alla cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali (ex l. 742/1969 dal 1 agosto al 31 agosto) con l’accertamento con adesione.
A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria, in assenza di norme, si è espressa in senso favorevole alla cumulabilità (Circ. MEF, n. 235/1997; Ris. MEF, n. 159/1999; Circ. n. 65/E del 2001).
Di contro, parte della giurisprudenza, ritenendo che la sospensione feriale sia applicabile ai termini processuali ne ha escluso l’applicazione all’accertamento con adesione, cui attribuisce natura amministrativa (cass sent. n. 7386 del 15/03/2019; ord. n. 11632 del 05/06/2015). Ne è derivato, che i ricorsi presentati facendo affidamento sul maggior termine concesso dalla sospensione feriale in fase di adesione, hanno subito declaratoria di inammissibilità per tardiva presentazione.
Il contrasto tra Amministrazione finanziaria e parte della giurisprudenza è cessato con l’intervento del legislatore, che con l’art. 7 quater, co. 18, D.L. 193/2016, ha stabilito il cumulo dei termini di sospensione dell’accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.
Ora, per evitare che si ripeta con il decreto “Cura Italia”, quanto accaduto con la questione della cumulabilità della sospensione feriale dei termini, occorre verificare se, le disposizioni dell’art. 83, co. 2, consentono di giungere alla lettura agenziale.
Orbene, considerato che la disciplina contenuta dall’art 83, co. 2, riguarda esclusivamente termini di natura processuale, se ne deve escludere l’applicazione all’accertamento con adesione, che ha natura amministrativa.
La natura processuale dell’art. 83 si desume sia dalla rubrica, che dal dato testuale, che vede un ambito di applicazione circoscritto solo ad atti di natura processuale.
In ragione di ciò, un contribuente che facesse affidamento alle indicazioni dell’AE, rischierebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
A nulla varrebbe richiamare l’orientamento favorevole della Cassazione, in tema di cumulabilità dei termini di sospensione feriale e accertamento con adesione (ord. n. 5039/ 2019 e sent. n. 31683/ 2018), atteso che la Cassazione si è espressa in quel contesto facendo ricorso all’art. 7 quater, co. 18, del D.l. 193/2016. Il Giudice di legittimità, dunque, non si è discostato dall’orientamento secondo cui la fase di adesione, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di beneficiare della sospensione feriale dei termini processuali.
Peraltro, in tali pronunce l’AE, aveva eccepito la non cumulabilità dei termini di adesione con la sospensione feriale (nonostante la prassi della stessa AE fosse favorevole al cumulo!). Ora, anche nel caso che ci occupa l’AE potrebbe, in un eventuale giudizio, far valere la non cumulabilità del termine.
La circolare dell’AE non può’ fondare l’applicazione del principio di affidamento del contribuente
Taluni professionisti potrebbero presentare il ricorso avvalendosi del maggior termine di 188 giorni, facendo leva sul principio di affidamento sulla base della circolare AE n. 6/2020, e sulla conseguente, eventuale, rimessione in termini.
Si è dell’opinione che la suddetta circolare non possa fondare l’applicazione del principio di affidamento e, di conseguenza, non possa legittimare la rimessione in termini.
Ciò in virtù:
sia della già menzionata giurisprudenza contraria al cumulo “sospensione ferialeaccertamento con adesione” pur in presenza documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria di segno opposto (Circ. MEF, n. 235/1997; Ris. MEF, n. 159/1999; Cir. n. 65/E del 2001) che avrebbero dovuto fondare detto principio di affidamento;
sia del fatto che la stessa AE, disattendendo la propria prassi ha sostenuto in giudizio la esclusione della cumulabilità tra la sospensione feriale e l’accertamento con adesione (cfr. Cass., sent. n. 5039/2019).
Pertanto, è quantomeno rischioso, sperare che questa volta la Cassazione ritenga che una circolare della AE possa fondare il principio di affidamento.
Il rischio che si corre è l’inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione.
Il professionista, visti gli obblighi informativi posti a suo carico, dovrebbe mettere al corrente il contribuente della possibilità, una volta instaurato il ricorso nel termine di 150 giorni, di ricorrere alla conciliazione giudiziale (con una riduzione delle sanzioni pari al 40 % a fronte del terzo previsto in adesione), poiché se si avvalesse di sua iniziativa del cumulo dei termini, potrebbe essere chiamato, nel caso di inammissibilità del ricorso, a risponderne professionalmente (artt. 1176 e 2236 cc).
Quindi, in presenza di interpretazioni che possano anche solo insinuare un ragionevole dubbio in merito all’esclusione dell’accertamento con adesione dalla norma de qua, occorre adottare un comportamento prudenziale, ovvero non tenere conto della sospensione dal 9 marzo-15 aprile.
Sarebbe, altresì, opportuno inviare una pec all’Agenzia delle Entrate (seguendo poi il procedimento “a distanza” previsto dalla Circ. 6/2020) manifestando il proposito di chiudere la fase di accertamento con adesione nel termine ordinario di 150 gg..
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L’inapplicabilità all’accertamento con adesione di altre disposizioni del decreto “Cura Italia”
Proseguendo nell’analisi non sembra che il D.l. 18/20 rechi disposizioni che consentano di fruire di altra sospensione temporale ai fini dell’adesione.
Il co. 20 dell’art. 83 cit. D.l. non è applicabile perché fa riferimento ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda, presupposto che manca nell’accertamento con adesione.
L’art. 67 cit. D.l., a prima vista applicabile, stante la natura amministrativa della sospensione ivi disciplinata, incontra i seguenti limiti: si riferisce solo agli enti impositori – i quali non hanno alcun obbligo di compiere alcuna attività in merito alla fase di accertamento con adesione – e non anche al contribuente (Cass. Ord. n. 474/2018, sent. n. 11348/2016).
È, infine, dubbia l’applicazione, in relazione all’accertamento con adesione, dell’art. 103, co. 1 cit. D.L. che prevede la sospensione in relazione ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d’ufficio. Dalla lettura della relazione illustrativa al D.l. 18/20 l’articolo in esame è volto ad “evitare che la P.A., ..,incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”. Orbene, nella fase di adesione, non c’è l’obbligo da parte della A.f. di invitare il contribuente e non si forma il silenzio significativo. Inoltre, l’accertamento con adesione non ha un termine amministrativo, entro cui definirsi, ma solo il termine per ricorrere in giudizio.
Conclusioni
Si ravvisa la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore, in sede di conversione in legge, che espressamente includa l’accertamento con adesione nel periodo di sospensione.
Resta inteso che se alla data di conversione del D.l. (16 maggio ultimo termine) non sarà spirato il termine dei 150 gg., si potrà valutare di attendere la conversione in legge, al fine di verificare se viene inserito il suddetto chiarimento e così beneficiare di ulteriori 38 giorni per l’adesione o per il ricorso.
Di contro, se il termine dei 150 gg. dovesse spirare prima della conversione in legge, occorrerà, in via prudenziale, non tenere conto della sospensione dei termini (9 marzo-15 aprile) e presentare ricorso nel termine ordinario (150 gg.).
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