Accertamento della solidarietà e novità della relativa domanda in appello.

Quando il danneggiato esercita l’azione risarcitoria nei confronti di più soggetti postulandone la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in mancanza di un’espressa richiesta di accertamento del vincolo di solidarietà, la domanda deve essere intesa soltanto come volta a conseguire il risarcimento da ognuno per l’intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno. Deve, pertanto, considerarsi nuova la domanda formulata nel successivo giudizio di appello con cui si chiede l’accertamento della suddetta solidarietà.

Il caso

Gli eredi di una donna deceduta a poche ore dal parto chiedevano il risarcimento dei danni patiti convenendo in giudizio la struttura ospedaliera, i medici ed i sanitari che si erano avvicendati nella cura della paziente.

Gli attori imputavano il decesso ad un arresto cardiocircolatorio conseguente a shock emorragico, causato da lacerazioni uterine riportate durante le manovre del parto; di qui la richiesta di condanna dei convenuti “singolarmente o in solido”.

Il Tribunale adito, ritenuta la responsabilità dell’Ospedale e del ginecologo, rimasto contumace, li condannava in solido al risarcimento del danno.

Il medico appellava la sentenza chiedendo, inter alia, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti ed, in via subordinata, il riconoscimento della responsabilità solidale con gli altri medici, nonché il disconoscimento del danno non patrimoniale e la riduzione del quantum.

La Corte territoriale – per quel che qui rileva – dichiarava l’inammissibilità dell’appello in relazione alla richiesta estensione della solidarietà passiva ritenendola domanda nuova.

La decisione della Corte

La pronuncia in commento nel confermare il dictum impugnato ha ribadito il principio di diritto, come sopra sinteticamente riportato, già enunciato dai Giudici di legittimità con la precedente sentenza n. 7441 del 2011, a cui si richiama, anche se afferente a fattispecie non del tutto sovrapponibile a quella oggetto dell’odierno scrutinio giudiziale.

In quella sede, infatti, l’approdo esegetico cui è pervenuto il Collegio muoveva dall’assenza, nel giudizio di primo grado, di una espressa domanda di accertamento del vincolo di solidarietà; di qui la considerazione che in presenza della sola richiesta di condanna solidale nei confronti di più soggetti, sulla base di un ritenuto rapporto unico plurisoggettivo dal lato passivo, l’oggetto della domanda non potesse riguardare “l’accertamento dell’esistenza del rapporto comune fra i più convenuti che giustifica il vincolo di solidarietà“.

Se, invece – sempre ad avviso della Corte -, la domanda avesse postulato espressamente una decisione sul rapporto in parola si sarebbe venuto a configurare una situazione di litisconsorzio necessario dei vari convenuti.

In difetto di tale istanza, quindi, la domanda non poteva che essere intesa come la “risultante di un cumulo di richieste volta ad ottenere da ognuno l’intera prestazione“.

In definitiva, nel precedente in parola viene specificato che l’accertamento del vincolo solidale potrà formare oggetto di decisione soltanto in caso di specifica istanza, senza che possa rilevare, a tal uopo, la richiesta o meno della verifica giudiziale del diverso grado di responsabilità ai fini di un eventuale regresso.

Nella pronuncia annotata, invece, la domanda di accertamento – così come sembrerebbe emergere dalla stessa lettura delle motivazioni – sebbene azionata dai danneggiati in primo grado non era stata, da questi, coltivata nel successivo giudizio di appello, avendo ivi dichiarato la mancanza di interesse alla estensione della responsabilità agli altri convenuti.

La suddetta circostanza aveva, pertanto, indotto i Giudici del gravame a qualificare come nuova la domanda di accertamento della solidarietà formulata in quella sede dal ginecologo, rimasto contumace nel precedente giudizio.

Gli Ermellini nel richiamarsi pedissequamente al principio espresso dalla primigenia decisione del 2011, confermano l’inammissibilità del novum come sopra formulato “facendo rinvio per le argomentazioni a sostegno del principio alla sentenza richiamata”.

Apollonio Gianfranco

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