L’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia può essere autonomamente richiesto dal detenuto? Per approfondimenti sul processo penale consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale
Indice
1. La questione: la richiesta dell’accertamento da parte del detenuto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta nell’interesse di un detenuto, di accertamento della condotta di collaborazione, ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pavia presso il quale pendeva un’istanza di permesso ulteriore, rispetto a quella già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, per impossibilità di ravvisare i presupposti della collaborazione cd. impossibile, rilevante ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen..
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa della condannata ricorreva per Cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt. 4-bis, 30-ter e 58-ter ord. pen.. Per approfondimenti sul processo penale consigliamo il volume Formulario Annotato del Processo Penale
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era reputato inammissibile perché manifestamente infondato.
Difatti, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 58-ter, comma 2, Ord. pen. riserva al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia e analoga riserva si configura con riguardo all’accertamento della impossibilità/inesigibilità di tale collaborazione ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. – osservavano che, per tale ragione, il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di un dato beneficio penitenziario — nella specie permesso premio — rispetto alla quale sia pregiudiziale l’accertamento della avvenuta collaborazione, deve dapprima verificare le condizioni di ammissibilità dell’istanza, provvedendo, quindi, alla sospensione della decisione sul merito dell’istanza e alla conseguente rimessione dell’accertamento della collaborazione con la giustizia al giudice collegiale, che deve essere investito nel caso in cui tali condizioni non siano ritenute manifestamente insussistenti (tra le altre, Sez. 1, n. 23860-21, del 5/03/2021; Sez. 1, n. 40044 del 5/7/2013; Sez. 1, n. 3758 del 15/4/2015), fermo restando che, sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. pen., pur spettando al Tribunale di sorveglianza, non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al medesimo Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del Magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità, in concreto, di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021).
Orbene, per i giudici di piazza Cavour, appariva essere ineccepibile e conforme ai principi suesposti la decisione del Tribunale, adottata con il provvedimento impugnato, di dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza competente rispetto all’istanza di permesso premio, per il corso ulteriore.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito che l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. pen. (in relazione a quanto preveduto dall’art. 4-bis, co. 1-bis, primo periodo, ord. pen.), pur spettando al Tribunale di sorveglianza, non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al medesimo Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del Magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità, in concreto, di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di siffatto approdo ermeneutico, da parte del detenuto, fare autonomamente una richiesta di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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