La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7230 del 7 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti sull’accertamento dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga in relazione al reato di cui 589-bis c.p.
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Indice
1. I fatti
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’appello cautelare, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato l’ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale che aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all’indagato come conseguenza del reato previsto dagli artt. 589-bis, commi 1 e 3, e 589-ter cod. pen.
Nello specifico, trovandosi alla guida del veicolo e percorrendo a velocità superiore al limite di 50 km/h previsto in quel tratto di strada la rotatoria senza rallentare, l’indagato aveva perso il controllo del veicolo, il quale si è poi cappottato rotoloando per tre volte fino a fermarsi a circa 70 metri dalla rotonda e prendendo fuoco, così cagionando la morte della persona che sedeva sul sedile anteriore lato passeggero; con l’aggravante di aver cagionato la morte di una persona e lesioni a un’altra e di essersi dato alla fuga.
Il ricorso proposto dalla difesa censurava l’ordinanza impugnata con un unico articolato motivo per violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione.
Secondo la difesa, il rigetto dell’istanza è fondato sul pericolo di fuga correlato alla situazione di cittadino straniero stabilmente residente in altro Paese con la famiglia, privo di qualsiasi legame con il nostro territorio e intenzionato ad allontanarsi dall’Italia, come indicato nella stessa istanza ex art. 299 cod. proc. pen., oltre che al fatto che l’imputato ha negato gli addebiti così mostrando di non aver compreso la gravità del suo comportamento.
Assume la difesa che la valutazione concernente il pericolo di fuga deve fondarsi su elementi che evidenzino la concretezza del pericolo, ossia su elementi indicativi della volontà dell’indagato di sottrarsi alla giustizia, per cui esso non può ricavarsi dal mero dato di fatto che l’indagato abbia la residenza all’estero. Inoltre, il ragionamento secondo il quale ulteriore motivo sarebbe la condotta tenuta dopo i fatti dall’indagato violerebbe i principi dettati dall’art. 274 cod. proc. pen. perché in sede di convalida del fermo, il ricorrente non ha negato la sua responsabilità nella causazione dell’incidente, limitandosi a spiegare le ragioni per le quali non era stato trovato sul luogo del fatto.
Si consiglia il seguente volume come valido strumento operativo che mette a disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione:
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. Accertamento del pericolo di fuga: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione prima di analizzare la questione premette che il ricorso si basa solo in parte con la motivazione del provvedimento impugnato e che, quindi, si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Ciò posto, la Corte passa a valutare la motivazione posta a sostegno del pericolo di fuga, con la quale il ricorso si confronta, appunto, solo parzialmente.
Viene ripresa l’argomentazione del giudice di appello cautelare il quale ha preliminarmente fatto riferimento all’attuale situazione dell’indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e ha richiamato l’istanza proposta in precedenza dalla difesa, con la quale si era chiesta la revoca di tale misura in quanto l’indagato vive nel Regno Unito con la famiglia e il mancato rientro nel territorio inglese per un periodo superiore a 90 giorni comporterebbe la revoca del permesso di soggiorno.
È stato anche riportato il contenuto del provvedimento emesso dal Gip che ha rigettato l’istanza rilevando che il tempo di sottoposizione della misura domiciliare di nemmeno due mesi fosse troppo esiguo se rapportato alla gravità dei fatti commessi per ritenere cessate le esigenze cautelari e che la alternativa richiesta di sostituzione della misura con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con contestuale restituzione del passaporto non faceva che concretizzare il supposto pericolo di fuga.
In particolare, la Suprema Corte osserva che il Tribunale ha desunto “l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’indagato in ordine al reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente in quanto il sinistro nel quale aveva perso la vita un passeggero risultava, secondo quanto dichiarato dagli altri passeggeri, causalmente riconducibile alla velocità elevata, comunque superiore ai limiti consentiti, tenuta dal conducente, che si era affiancnata più volte prima di urtare l’isola spartitraffico a una B,W condotta da amici con vicendevoli sorpassi in un gioco pericolo e letale. L’indagato ha, al contrario, negato di aver ecceduto i limiti di velocità attribuendo alle indicazioni stradali fornitegli dal cugino deceduto la resposabilità dell’evento“.
Inoltre, non è stato riscontrata in alcun modo e con nessuna dichiarazione la permanenza dell’indagato sul luogo dell’incidente.
I giudici di appello hanno, dunque, condiviso la valutazione del Gip circa la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, non desunto dalla sua condizione di straniero ma da molteplici elementi, solo parzialmente riportati nel ricorso.
In particolare, la Corte osserva che nell’ordinanza impugnata si è fatto riferimento, oltre che alla residenza dell’indagato all’estero, alla mancanza di legami con il territorio italiano e alla manifestazione di volontà di allontanarsi dall’Italia, anche alla sua condotta processuale, ritenuta indice di inaffidabilità della persona tale da rendere inadeguata l’applicazione di una misura non custodiale connotata da ampi margini di libertà a fronte della mancata allegazione di qualsivoglia elemento di novità.
3. La decisione della Cassazione
Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione afferma che il provvedimento risulta ampiamente e congruamente motivato. È, infatti, legittimo in materia di misure cautelari personali “desumere il pericolo di fuga dal concreto comportamento dell’indagato al momento del fatto, sintomatico di un atteggiamento tendente a sottrarsi alle conseguenze legali dei propri atti, e dalla sua condotta processuale, sintomatica dell’intento di allontanarsi dal territorio nazionale“.
Ad avviso della Suprema Corte, l’apprezzamento di tale esigenza cautelare, “in quanto valutazione prognostica discrezionalmente valutata a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia, è insindacabile in sede di legittmità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali“.
La Corte sostiene che il ricorso si confronta parzialmente con tale motivazione che non può considerarsi manifestamente illogica.
Per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento e la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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