L’ATP (accertamento tecnico preventivo): un caso particolare

Redazione 31/07/24
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Singolare è l’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Bari nel contesto della complessa vicenda giudiziaria promossa in proprio da due avvocati baresi, che hanno proposto prima ricorso per ATP, poi citazione nel merito e infine ricorso ex art. 700 c.p.c., per contestare le condizioni di trattenimento dei migranti nella struttura del Centro di identificazione e di espulsione di Bari-Palese. L’articolo è un estratto del volume “L’accertamento tecnico preventivo -III edizione”

Indice

1. Un caso particolare di ATP: la tutela giurisdizionale della dignità degli stranieri detenuti nei C.I.E.


Singolare è l’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Bari nel contesto della complessa vicenda giudiziaria promossa in proprio da due avvocati baresi, che hanno proposto prima ricorso per ATP, poi citazione nel merito e infine ricorso ex art. 700 c.p.c., per contestare le condizioni di trattenimento dei migranti nella struttura del Centro di identificazione e di espulsione di Bari-Palese, già oggetto di attenzione mediatica per numerosi casi di rivolte e fughe dettati dalle condizioni inumane in cui veniva eseguito il trattenimento.
A seguito di una fase istruttoria ante causam terminata con il deposito di relazione peritale avente ad oggetto le condizioni della struttura del CIE di Bari-Palese, due legali baresi avviano ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 267/2000, nella propria qualità di cittadini elettori del Comune e della Provincia di Bari, un’azione giudiziaria civile in sostituzione dei due enti citati e avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari-Ufficio Territoriale del Governo, per accertare le condizioni del CIE barese.
Lo scopo dei ricorrenti era quello di ricondurre le condizioni di vita nel centro barese al disposto dell’articolo 14, comma 2, T.U. Imm., ove si prevede che “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità”. L’azione non è proposta a tutela dei diritti dei migranti trattenuti, bensì a tutela delle posizioni soggettive delle comunità locali che si vedono loro malgrado coinvolte nelle scelte gestionali dell’amministrazione statale. Tuttavia il presupposto obiettivo dell’azione è pur sempre l’accertamento delle condizioni del trattenimento. Diverse le tipologie di domande avanzate: 1) accertare che il CIE “è una struttura di detenzione di esseri umani”; 2) accertare che in detta struttura manca un presidio del S.S.N. e che non sono state recepite le “Linee Guida per la progettazione del Centri di Identificazione e di Espulsione” redatte nell’aprile 2009 dal Comitato Tecnico del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (linee-guida peraltro mai recepite dai competenti organi deliberanti dell’amministrazione statale); 3) accertare che la detenzione in tale centro integra una “condotta materiale lesiva dei diritti universali dell’uomo” e una violazione delle carte fondamentali dei diritti dell’uomo e “degli standard minimi di vivibilità per i detenuti stabiliti dalla normativa interna e comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”; 4) ordinare di conseguenza la chiusura del centro, o in subordine l’effettuazione delle opere edilizie descritte come necessarie dal CTU nella fase di ATP; 5) condannare gli enti convenuti a risarcire agli enti locali, in sostituzione dei quali l’azione è promossa, i danni cagionati, con particolare riguardo a quelli relativi all’immagine di detti enti.

2. Itinerario giurisprudenziale


ITINERARIO GIURISPRUDENZIALE
Trib. Bari, sez. I, ord. 3 gennaio-9 gennaio 2014
DISPOSITIVO ORDINANZA
P.T.M.
Visti gli artt. 700 e 699 octies c.p.c., accoglie, per quanto di ragione, le domande cautelari proposte da P.L. e C.A., nella qualità ut supra, con ricorso depositato il 12 giugno 2012, ne confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bari – Ufficio territoriale del Governo e, per l’effetto, ordina a queste ultime p.a., ognuna nell’ambito delle proprie competenze, di procurare che siano eseguiti i seguenti interventi presso il CIE di Bari-Palese: – provvedere allo stato manutentivo dei servizi igienici, all’ampliamento delle loro dimensioni ridotte e all’aumento del loro numero, in quanto insufficienti rispetto alle Linee Guida Ministeriali ed. 2009; – risolvere la problematica rappresentata dalla mancanza di un sistema di oscuramento, anche parziale, delle finestre delle stanze d’alloggio; – riportare la sala mensa o sala benessere alle dimensioni indicate nelle cit. Linee Guida; – incrementare le aule per le attività occupazionali, didattiche e ricreative, nonché le ulteriori strutture ed attrezzature sportive; – provvedere a colmare la carenza di segnaletica antincendio nei moduli abitativi con l’impiego di materiali più resistenti all’usura e allo strappo; – valutare l’opportunità di dotare le camere alloggio di un sistema di ventilazione forzata, assegnando allo scopo il termine improrogabile di giorni 90 a far tempo dalla comunicazione all’Avvocatura dello Stato di Bari della presente ordinanza, e stabilendo sin d’ora che, in caso di mancata o parziale esecuzione di quanto così disposto entro tale termine, tutti gli stranieri ancora ivi trattenuti in quel momento debbano essere trasferiti, a cura e spese e sotto la responsabilità delle stesse p.a., in analoghi Centri d’identificazione e di espulsione, rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti (…).

Volume fonte dell’estratto

FORMATO CARTACEO

L’accertamento tecnico preventivo

Il presente lavoro, giunto alla sua III edizione, è aggiornato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia e alla giurisprudenza più recente e conferma la sua impostazione molto apprezzata nelle edizioni precedenti: contiene istruzioni pratiche per la richiesta dell’accertamento tecnico preventivo, istituto che persegue lo scopo di impedire l’inevitabile dispersione degli elementi probatori, in quanto il decorso del tempo produce modificazioni sia ai luoghi che alle persone; nonché per la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis c.p.c.Questo strumento, insieme all’esigenza di preservare gli elementi probatori, favorisce l’interesse alla conciliazione delle parti nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito.Attraverso itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, si risponde alle principali questioni legate all’applicazione dell’istituto dell’ATP e si risolvono, tra gli altri, quesiti in cui se ne valuta l’applicabilità al diritto industriale, al diritto amministrativo, al diritto previdenziale e al campo della responsabilità medica, la cui applicazione ha subìto importanti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.Maria Teresa De LucaAvvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

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