Accertamento tecnico preventivo nelle controversie sanitarie
Questo contributo è tratto da
L’accertamento tecnico preventivo: le principali applicazioni settoriali – e-Book in pdf
L’ebook tratta dell’accertamento tecnico preventivo, a partire dalla sua funzionalità per arrivare alle applicazioni concrete in diversi ambiti settoriali. Con un taglio pratico, l’analisi abbraccia le problematiche connesse al relativo procedimento, sia nelle ipotesi di svolgimento obbligatorio, che in quelle di ricorso facoltativo allo strumento. Completa l’opera, il raffronto con altri istituti simili ma che perseguono diverse finalità, come la consulenza tecnica ai fini della composizione della lite. Maria Teresa De Luca, Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.
Maria Teresa De Luca | 2020 Maggioli Editore
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Per porre un limite alla c.d. medicina difensiva, a breve distanza di tempo dalla riforma Balduzzi è intervenuta la legge Gelli-Bianco, 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità` professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L’art. 8, L. 24 del 2017, stabilisce, che:
«Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
La presentazione del ricorso di cui al comma 1° costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento» La suddetta norma subordina la procedibilità dell’azione di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria alla presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ossia la “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”. Le controversie soggette al tentativo obbligatorio di cui all’art. 8 sono tutte le azioni di risarcimento, di condanna o anche solo di accertamento2829, previste dalle l. n. 24/17. Si tratta, in particolare, di quelle che hanno ad oggetto il diritto al risarcimento derivante da responsabilità sanitaria, trovi esso fondamento nella condotta colposa o dolosa del medico o di altro operatore sanitario ovvero nella violazione da parte della struttura sanitaria del contratto di spedalità, siano esse proposte nei confronti del danneggiante, della struttura sanitaria o dell’assicurazione nei casi di azione diretta ex art. 12, l. n. 24/17.
Il procedimento
Il secondo comma dell’art. 8 della L. 24 del 2017, operando un distinguo dalla corrispondente previsione in tema di mediazione, può indurre in errore nel senso che può far pensare che il solo deposito del ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., sia sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità.
Dalla lettura dei commi successivi, però, si evince chiaramente che, affinché venga realizzato il presupposto processuale, è necessario che il procedimento venga esperito o comunque instaurato.
Il ricorso per ATP deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 125 c.p.c. e, pertanto, oltre all’istanza di consulenza tecnica preventiva, l’indicazione del diritto di cui ci sia afferma titolari e al cui soddisfacimento è finalizzata la su menzionata istanza, nonché il titolo della responsabilità fatto valere.
Non è invece necessario indicare l’oggetto della futura domanda di merito; infatti, il procedimento non possiede natura cautelare anticipatoria della prova in quanto non ha la funzione di anticipare un’attività probatoria che si teme non si potrà più compiere a causa del venir meno, o del modificarsi, dell’oggetto della prova stessa, ma il suo fine è quello di definire la controversia senza dover far ricorso al giudizio di cognizione piena.
Sarà, invece, contenuta nell’atto introduttivo dell’eventuale successivo giudizio la domanda di merito.
La norma prevede che il ricorso deve essere depositato presso il “giudice competente” senza però precisare quale sia il criterio determinativo della competenza.
In questo caso si deve applicare lo stesso criterio di cui all’art. 693, primo comma, c.p.c. e, pertanto, il giudice non potrà essere che quello competente per il merito, che verrà individuato secondo gli ordinari criteri di valore e territorio e che, per le cause di competenza del Tribunale deve essere trattato, ex art. 696, ultimo comma, c.p.c. dal Presidente del Tribunale, salva la possibilità di delega da parte di questi.
Trattandosi di procedimento che non possiede natura cautelare il ricorso può essere presentato anche dinanzi al giudice di pace se la competenza per valore spetti ad esso.
Potrà trovare applicazione anche il foro del consumatore nel caso in cui non sia controversa la natura privatistica del rapporto paziente-struttura e/o professionista sanitario.
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