In altre parole, l’Europa vuole garantire la “piena partecipazione delle persone con disabilità alla società e per ridurre la frammentazione della legislazione che disciplina l’accesso a prodotti e servizi”.
L’accessibility act si rivolge alle persone diversamente abili, ma non solo, anche a tutti coloro che, per ragioni anagrafiche, culturali o anche solo contingenti abbiano limiti funzionali nell’accesso a sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici, servizi di comunicazione elettronica, servizi di media audiovisivi terminali self-service interattivi dei servizi di trasporti urbani, extraurbani e regionali; servizi bancari per consumatori; libri elettronici (e-book) e software dedicati; servizi e-commerce.
Attraverso questo impianto di regole, tutti questi soggetti possono beneficiare di prodotti e servizi più accessibili sul mercato, a prezzi più competitivi, con meno barriere all’accesso e con conseguente aumento di posti di lavoro disponibili dove sono necessarie competenze in materia di accessibilità.
Le aziende produttrici, d’altro canto, potranno beneficiare di norme comuni, riduzione di costi, maggiore facilità nel commercio internazionale e condizioni di maggiore equità nel mercato della concorrenza.
Tra i prodotti e servizi coperti dall’accessibility act sono inclusi:
- computer e sistemi operativi
- bancomat, biglietterie automatiche e check-in
- smartphone
- apparecchiature TV relative ai servizi di televisione digitale
- servizi di telefonia e relative apparecchiature
- accesso a servizi di media audiovisivi come trasmissioni televisive e relative apparecchiature di consumo
- servizi relativi al trasporto passeggeri aereo, autobus, ferroviario e per vie navigabili
- servizi bancari
- e-book
Per quanto riguarda il nostro Paese, la direttiva in commento è stata recepita dal d. lgs. 27/5/22 che stabilisce che tutti i servizi e i prodotti informatici dovranno avere specifici requisiti accessibili a tutti.
Non solo smartphone, tablet e device, ma anche biglietterie elettroniche delle stazioni ferroviarie e aeroporti, bancomat dovranno quindi avere un sistema semplice, user friendly, alla portata anche di quei cittadini, e si pensa soprattutto agli anziani, che masticano poco la tecnologa.
I sistemi interessati e che a partire dal 28 giugno 2025 dovranno adeguarsi a questa direttiva che ora è legge anche nel nostro Paese, sono:
- sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori;
- self-service di pagamento e terminali per la fornitura dei servizi disciplinati dallo schema in esame;
- apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica; di media audiovisivi; lettori di libri elettronici (e-reader);
- servizi di comunicazione elettronica, eccezion fatta quelli di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
- servizi di accesso a servizi di media audiovisivi;
- servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani, e regionali
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- servizi di commercio elettronico.
Quale struttura ha l’accessibility act?
La norma stabilisce quali requisiti dovranno avere i prodotti e i servizi immessi nel mercato per essere considerati accessibili, statuisce il principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi che rispettano i requisiti di accessibilità”, elenca gli obblighi dei produttori in relazione ai requisiti, alla documentazione tecnica di conformità nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali e via con una serie di altre norme, dagli obblighi che gravano sui rappresentanti, sui distributori e sugli importatori, alla valutazione di conformità e di documentazione tecnica, alle attività di vigilanza demandate ai singoli Stati.
Per l’Italia sarà l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) l’organo deputato a verificare che la norma venga rispettata, con un sistema sanzionatorio che terrà conto dell’entità delle non conformità sia per i prodotti, sia per i servizi.
Gli operatori ed i fornitori di servizi e beni interessati dalla riforma hanno tempo fino al 28 giugno 2030 per adeguarsi, poiché fino a quella data potranno continuare a utilizzare prodotti immessi legittimamente sul mercato prima dell’entrata in vigore del decreto di recepimento e i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno del 2025 potranno essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
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