Accesso agli atti: per l’art. 116 del codice amministrativo il ricorso avverso determinazioni e silenzi su istanze di accesso va notificato all’amministrazione e agli eventuali controinteressati

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E’ questo il principio con cui con la sentenza in commento n. 32809 del 14.10.2010 il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’accesso agli atti amministrativi

Per il Tar capitolino, in particolare, dal delineato quadro normativo, come da ultimo modificato, emerge inequivocabilmente che il ricorso avverso il diniego di accesso deve essere notificato anche ai controinteressati.

Ha poi aggiunto il Tar adito che, anche antecedentemente la novella legislativa, era già principio consolidato, a partire dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 24 giugno 1999, che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 25, legge 241/1990, contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi dovesse essere notificato a tutti i soggetti ai quali i detti documenti si riferiscono.

Ed infatti, la giurisprudenza si è finora costantemente espressa nel senso della necessaria notifica dei ricorsi proposti in materia di accesso ai documenti amministrativi ai controinteressati, individuabili nei soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso, sulla scorta della considerazione che il giudizio previsto dall’art. 25, legge 241/1990, salve le deroghe da esso espressamente previste, va sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo, che annovera, tra i relativi principi, quello, ora sancito espressamente all’art. 116, del cod. proc. amm., e, precedentemente, previsto dall’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971, per il quale il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emanato l’atto “quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad uno di essi”. (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 21 novembre 2006, n, 6792).

 

 

Avv. ****************

 

 

N. 32809/2010 REG.SEN.

N. 06030/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6030 del 2010, proposto da: ***************, rappresentati e difesi dagli avv. ti **************** e **************, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Lutezia n.8;

contro

il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per ottenere l’accesso, ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990,

della seguente documentazione:

– prospetto dei costi di cessione dei singoli alloggi depositato dalle Cooperative Linea Nuova, Liocorno 80 e Acquario 80 (tutte aderenti al Consorzio Consorcasa) presso il Ministero dello sviluppo economico;

– prospetto dei pagamenti effettuati dai soci e delle imputazioni dei singoli pagamenti depositati dalle Cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 il Cons. ***************, presente alle chiamate preliminari l’avv.to dello Stato ****************, e udito l’********************* per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Premettono i ricorrenti, interessati al programma costruttivo localizzato assegnato alle Cooperative Linea Nuova, Liocorno 80 e Acquario 80 – tutte aderenti al Consorcasa – di avere preso parte, nel corso dei primi anni 2000, alle suddette Cooperative; aggiungono di essere stati esclusi dalla compagine sociale per mancata sottoscrizione del contratto di locazione con delibere adottate dai Consigli di Amministrazione delle Cooperative in parola, avverso cui hanno interposto domande di arbitrato, definite con distinti lodi dichiarativi dell’illegittimità dei provvedimenti di esclusione ma declinativi di competenza quanto alla domanda relativa al dedotto mancato rispetto dei prezzi massimi di cessione, trattandosi di violazione di norma imperativa.

Aggiungono che, medio tempore, si è instaurato un tavolo di trattative presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di addivenire a soluzione conciliativa della vicenda; essendo venuti a conoscenza che il Consorcasa nell’ottobre 2009 ha depositato presso il prefato Dicastero documentazione inerente il costo degli alloggi con indicazione delle singole voci di prezzo ed i valori imputati ai singoli soci, riferiscono di avere presentato istanza del 22 aprile 2010 per ottenerne l’accesso, cui, peraltro, non è stato dato alcun seguito.

Con il ricorso in epigrafe, chiedono, pertanto, ai sensi dell’art. 25, legge n. 241 del 1990, l’ordine di esibizione della seguente documentazione:

– prospetto dei costi di cessione dei singoli alloggi depositato dalle Cooperative Linea Nuova, Liocorno 80 e Acquario 80 presso il Ministero dello sviluppo economico;

– prospetto dei pagamenti effettuati dai soci;

– prospetto della imputazione dei singoli pagamenti depositati dalle Cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico.

Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dello sviluppo economico che, per il tramite dell’Avvocatura erariale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché non notificato ad alcun controinteressato e per carenza di legittimazione attiva, e, comunque, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per l’accesso.

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2010 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

2. Il ricorso, in adesione, peraltro, a specifica eccezione sollevata dal Ministero, è inammissibile.

Oggetto della richiesta di accesso, come sopra esposto, è la documentazione depositata dalle Cooperative aderenti al Consorzio Consorcasa relativamente ai prospetti dei pagamenti effettuati dai soci e delle imputazioni dei singoli pagamenti.

Si tratta, all’evidenza, di atti certamente riferibili a soggetti terzi mentre il ricorso non risulta notificato a nessuno dei controinteressati come sopra individuati, ovvero, ai soggetti cui si riferiscono i documenti oggetto di controversia.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l’art. 22, comma 1, lett. c), legge 241/1990 di cui è lamentata la violazione, individua, quali controinteressati in materia di accesso dei documenti amministrativi, “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

L’art. 3, del d. P.R. 184/2006, impone alle Amministrazioni cui è indirizzata la richiesta di accesso, ove individuati soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241/1990, di dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

L’art. 25, quinto comma, legge 241/1990 – come modificato dalla legge n. 15 del 2005 – nella versione vigente al momento in cui la controversia è stata instaurata, prevedeva che il ricorso avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, in pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, poteva essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati.

Attualmente, con l’entrata in vigore del d.lgs. d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, l’art. 25, della citata legge 241/1990, rinvia alla disciplina del codice del processo amministrativo relativamente alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate.

L’art. 116 del codice amministrativo prevede che il ricorso avverso determinazioni e silenzi su istanze di accesso ai documenti amministrativi si propone entro trenta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati, “mediante notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati”.

Dal delineato quadro normativo, come da ultimo modificato, emerge inequivocabilmente che il ricorso avverso il diniego di accesso deve essere notificato anche ai controinteressati.

Peraltro, anche antecedentemente la novella di cui sopra si è dato conto, era già principio consolidato, a partire dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 24 giugno 1999, che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 25, legge 241/1990, contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi dovesse essere notificato a tutti i soggetti ai quali i detti documenti si riferiscono.

Ed invero, la giurisprudenza si è finora costantemente espressa nel senso della necessaria notifica dei ricorsi proposti in materia di accesso ai documenti amministrativi ai controinteressati, individuabili nei soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso, sulla scorta della considerazione che il giudizio previsto dall’art. 25, legge 241/1990, salve le deroghe da esso espressamente previste, va sottoposto alla generale disciplina del processo amministrativo, che annovera, tra i relativi principi, quello, ora sancito espressamente all’art. 116, del cod. proc. amm., e, precedentemente, previsto dall’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971, per il quale il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emanato l’atto “quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad uno di essi”. (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 21 novembre 2006, n, 6792)

Le suesposte considerazioni impongono, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Ministero dello sviluppo economico, liquidate nelle somma di €. 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente

********************, Consigliere

Donatella Scala,***********e, Estensore

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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