Il caso: Nel corso di due procedimenti civili, promossi da alcune coppie di coniugi, che chiedevano di essere ammesse a procedure di procreazione medicalmente assistita, con diagnosi preimpianto, al fine di evitare il rischio di trasmettere, ai rispettivi figli, la malattia genetica da cui, in entrambi i casi, uno dei componenti della coppia era risultato affetto in occasione di precedente gravidanza spontanea, l’adito Tribunale ordinario, premesso che la richiesta dei ricorrenti trovava insuperabile ostacolo nel disposto degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 “che consente alle sole coppie sterili o infertili l’accesso alle tecniche di procreazione assistita”, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, oltre che con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.
Secondo il rimettente, la normativa censurata contrasterebbe, infatti, con il diritto inviolabile della coppia ad avere un figlio sano e con il diritto ad autodeterminarsi nella scelta procreativa, violerebbe, inoltre, il diritto alla salute (fisica e psichica) della donna (costretta a subire l’interruzione volontaria della gravidanza nel caso di accertata trasmissione al feto di patologie genetiche), e comporterebbe, infine, una indebita e non proporzionata ingerenza nella vita privata e familiare delle coppie suddette, in violazione anche dei citati artt. 8 sul diritto al rispetto della vita familiare e 14 divieto di discriminazione della CEDU e, quindi, per interposizione, dell’art. 117, primo comma, Cost.
Gli artt.1, commi 1 e 2 e 4, co.1, della legge 40/2004 dispongono che “al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita”; “il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”; “il ricorso alle suddette tecniche è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico”.
In riferimento al contrasto della normativa de qua con principi contenuti nella CEDU, è escluso che il giudice possa disapplicare le norme nazionali confliggenti ma invero debba, previo esaurimento del criterio dell’interpretazione conforme, adire la corte costituzionali per farne dichiarare la illegittimità. Nello specifico, l’interpretazione letterale non permetteva un’applicazione estensiva della PMA alle coppie de quibus.
Nel merito, secondo il collegio la questione è fondata in relazione al profilo che attiene al vulnus arrecato dalla normativa denunciata. Sussisterebbe, infatti, un aspetto di irragionevolezza del divieto di accesso al metodo procreativo da parte di coppie fertili ma affette da gravi patologie genetiche ereditarie trasmissibili al nascituro.
Nell’esaminanda sentenza vengono in rilievo più interessi degni di protezione da parte del legislatore: il diritto ad avere auna famiglia composta da figli, il diritto della donna a non sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza, accertata l’anomalia del feto ovvero la tutela alla salute e alla serenità della gestante e del nascituro.
A tal proposito, più volte la Corte di Cassazione ha riconosciuto al concepito un’autonoma soggettività giuridica perché titolari di alcuni rilevanti diritti, quali il diritto alla vita, alla salute, alla integrità personale, rispetto ai quali la nascita è conditio iuris per la loro azionabilità ai fini risarcitori.[1] La Suprema Corte riconosce il diritto del nascituro a nascere sano in virtù degli artt. 2, 32, 3 Cost.
Alla luce delle suddette considerazioni, la Consulta dichiarava l’illegittimità delle norme ut supra richiamate nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture sanitarie.
[1] Cass. 10741/2009
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