Accesso civico generalizzato documenti su abitazioni private

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È escluso l’accesso civico generalizzato a tavole grafiche, relazioni tecniche e riproduzioni fotografiche che riguardano abitazioni private.
Per approfondire si consiglia il volume: I ricorsi al Garante della privacy

Garante Privacy- Provvedimento n. 37 del 29-01-2023

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Indice

1. I fatti


Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un comune del bresciano richiedeva al Garante per la protezione dei dati personali un parere ai sensi del d. lgs. 33/2013 con riferimento ad una richiesta di accesso civico avente ad oggetto l’ostensione di documenti relativi alle autorizzazioni e valutazioni paesaggistiche.
In particolare, il Comune aveva ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, con cui il richiedente voleva avere copia di tutte le autorizzazioni paesaggistiche che erano state rilasciate dall’Ente nell’ultimo quinquennio e che riguardavano interventi sulle coperture di edifici situati nel centro storico del Comune (volte alla creazione o modifica di aperture, balconi, terrazze, finestre o abbaini) nonché i relativi verbali delle commissioni paesaggio e ogni altro documento istruttorio da cui si potesse comprendere le valutazioni che erano state fatte dalla commissione e perché era stato dato l’assenso.
In considerazione di detta richiesta, il Comune aveva trasmesso all’interessato l’elenco di tutte le autorizzazioni paesaggistiche che erano state rilasciate dall’ottobre 2017 all’ottobre 2022 dal Comune, con il numero di pratica e dell’autorizzazione nonché l’oggetto che indicava il tipo di intervento che era stato effettuato sulla copertura, l’ubicazione dell’immobile e il nominativo del soggetto che aveva richiesto l’intervento. Inoltre, il Comune aveva altresì trasmesso all’interessato anche gli estratti di tutti i verbali delle sedute della Commissione paesaggistica relativa alle autorizzazioni di cui sopra, con i dettagli della procedura, le autorizzazioni rilasciate e le eventuali condizioni poste al richiedente l’autorizzazione.
Il soggetto che aveva formulato la richiesta di accesso civico, tuttavia, non era soddisfatto dei documenti trasmessi dal Comune e pertanto chiedeva di ricevere anche la copia degli elaborati allegati alle richieste di autorizzazioni paesaggistiche di cui sopra nonché gli elaborati delle relazioni e dei progetti e tutti i carteggi in possesso dell’amministrazione da cui poter evincere le concrete valutazioni svolte dalla commissione e le ragioni per cui erano state assentite le richieste autorizzatorie.
Il Comune, però, rifiutava di accogliere detta ultima richiesta integrativa, anche in considerazione dell’opposizione che era stata manifestata dai controinteressati, rilevando che il diritto di accesso civico era limitato dal diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti e citati nella documentazione richiesta.
A fronte di detto rifiuto, l’istante si rivolgeva al RPCT del Comune, chiedendo un riesame della questione. Il RPCT formulava, quindi, la richiesta di parere al Garante.


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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente, il Garante ha evidenziato come la richiesta di accesso civico in questione ha ad oggetto un’ampia documentazione e che il Comune ha fornito all’istante gran parte della stessa, rifiutando l’accesso ai restanti documenti per motivi di protezione dei dati personali. Per tale ragione, il Garante ha chiesto e ricevuto dal Comune la documentazione rispetto a cui è stato negato l’accesso.
Dall’esame della suddetta documentazione, è emerso che la stessa contiene dati e informazioni anche personali, di natura eterogenea. Ragione per cui, il Garante ha ritenuto di distinguere le proprie valutazioni.
In primo luogo, l’Autorità ha ricordato che i propri profili (attinenti alla protezione dei dati personali) riguardano soltanto la tutela delle informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (cioè, appunto, i dati personali). Pertanto, la normativa in tema di tutela dei dati personali non si applica alle persone giuridiche, enti e associazioni: i quali ultimi soggetti non possono beneficiare della tutela prevista da detta normativa.
In ragione di ciò, visto che una delle richieste di autorizzazione paesaggistica riguardava una società in nome collettivo, il Garante ha invitato il Comune a rivalutare la propria motivazione con cui è stato rifiutato l’accesso e a fornire una diversa spiegazione dei motivi per cui l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe eventualmente determinare un pregiudizio alla protezione dei dati personali. In mancanza di un valido motivo, invece, il Comune dovrebbe concedere l’accesso parziale ai documenti, omettendo i dati personali ivi presenti.
In secondo luogo, il Garante ha precisato che – per le altre autorizzazioni paesaggistiche oggetto dell’accesso civico – i documenti integrativi che l’istante ha chiesto di ricevere riguardano abitazioni private e hanno ad oggetto richieste di autorizzazioni, elaborati grafici/progetti, tavole, documentazione fotografica di interni ed esterni, planimetrie, procedimenti sanzionatori.
In tal caso, pertanto, è necessario che si effettui una attenta ponderazione fra il diritto di accesso civico e la protezione dei dati personali dei privati.
Per quanto riguarda gli atti presentati dagli interessati all’amministrazione comunale per avviare la pratica edilizia tali documenti contengano dati già forniti al soggetto istante, con la conseguenza che non sarebbe congruente con la valutazione già effettuata dall’amministrazione negarne l’accesso. In tal caso, però, al fine di bilanciare il diritto di accesso dell’istante con il diritto alla protezione dei dati personali delle persone fisiche menzionate in detti documenti, il Comune, in sede di ostensione, deve oscurare i dati e le informazioni personali eccedenti rispetto alla finalità dell’accesso civico (es.: codici fiscali, residenza, recapiti telefonici, e-mail, p.e.c, dei proprietari e dei tecnici).
Per quanto riguarda l’altra documentazione, invece, il Garante ha compiuto una valutazione molto più complessa.
Il Garante ha ricordato che non sussiste un generico diritto per i cittadini di accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e, parallelamente, non sussiste un generico obbligo degli Enti pubblici di dare ai cittadini dette informazioni. Un diritto di accesso ai documenti, infatti, sussiste quando le informazioni cui si vuole accedere riguardino questioni di interesse pubblico e quindi quanto l’accesso è strumentale a ricevere dette informazioni per poi poterle divulgare. In particolare, lo scopo dell’accesso ai documenti previsto dal D. lgs. 33/2013 è quello di favorire forme diffuse di controllo degli Enti pubblici in ordine al perseguimento delle loro funzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In considerazione di quanto sopra, se i documenti di cui si chiede l’accesso contengono dati relativi a persone fisiche non necessarie a raggiungere detto scopo di “controllo” degli Enti pubblici oppure informazioni personali di dettaglio che sono sproporzionate, eccedenti e non pertinenti rispetto a detta finalità di “controllo”, l’Ente cui è stata formulata la richiesta di accesso deve estendere i documenti con la modalità meno pregiudizievole possibile per i diritti dell’interessato

3. Il parere del Garante


Nel caso di specie, l’istante ha richiesto al Comune l’ostensione di documentazione che contiene particolareggiati progetti, riproduzioni fotografiche, relazioni tecniche illustrative, tavole grafiche ed elaborati grafici che riguardano abitazioni private e che riproducono nel dettaglio spazi esterni e, in molti casi, anche gli spazi interni e la distribuzione degli ambienti, di unità destinate ad abitazione.
Detti dati, quindi, forniscono notizie private relative alla proprietà posseduta e alle relative caratteristiche, investendo, dunque, aspetti che rientrano anche nella sfera personale privata e familiare dei soggetti controinteressati.
In considerazione di ciò, il Garante ha ritenuto che permettere all’istante di accedere anche ai suddetti documenti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati (che vivono nelle abitazioni oggetto delle richieste di autorizzazione paesaggistica), arrecando a questi ultimi un grave pregiudizio alla propria privacy, anche in ragione delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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