Accesso civico generalizzato a dati di immobile abusivo

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È escluso l’accesso civico generalizzato ai dati catastali di un immobile abusivo e a quelli anagrafici del proprietario.
Per approfondire si consiglia il volume: I ricorsi al Garante della privacy

Garante privacy -Provvedimento n. 35 del 29-01-2023

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Indice

1. I fatti


Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Cava de Tirreni richiedeva al Garante per la protezione dei dati personali un parere ai sensi del d. lgs. 33/2013 con riferimento ad una richiesta di accesso civico ricevuta dal Comune.
In particolare, l’Ente locale aveva ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato con cui il richiedente voleva avere copia dei documenti, dati e informazioni che riguardavano le “ingiunzioni amministrative per abusi edilizi” che erano stati commessi negli anni 2017-2021 con riferimento ad un condominio di cui faceva parte un immobile ben individuato.
Il Comune aveva negato l’accesso civico, ritenendo che lo stesso aveva ad oggetto le ordinanze comunali emesse nei confronti dei singoli proprietari per gli abusi edilizi realizzati e che pertanto l’ostensione di tali ordinanze avrebbe comportato la comunicazione all’istante di dati personali anche di natura giudiziaria. Conseguentemente, secondo il Comune, la divulgazione di tali dati avrebbe leso il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio e in generale i diritti inviolabili della persona dei destinatari delle ordinanze.
L’istante, quindi, si rivolgeva al RPCT chiedendo un riesame della questione e chiedendo di avere copia delle “ordinanze di demolizione” relative agli abusi edilizi commessi nel condominio, in quanto – secondo l’istante – il diritto alla riservatezza degli interessati doveva cedere rispetto all’interesse dei cittadini a verificare che il Comune adempiesse ai propri obblighi di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia (ciò anche considerando che il Comune potrebbe oscurare i dati degli interessati). Il RPCT formulava, quindi, la richiesta di parere al Garante.


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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente, il Garante ha precisato che il diritto fondamentale alla riservatezza degli interessati e alla protezione dei loro dati personali non può essere ritenuto a priori e in generale recessivo rispetto ad altri diritti fondamentali del nostro ordinamento, come quello alla trasparenza della pubblica amministrazione.
Infatti, l’esigenza che la pubblica amministrazione sia trasparente deve essere contemperata con le regole che mirano alla protezione dei dati personali ed eventuali limitazioni rispetto al diritto alla tutela dei dati personali devono operare nei limiti strettamente necessari e come ultima ratio allorquando non ci sono misure che permettano di raggiungere l’obiettivo di trasparenza della PA ledendo il meno possibile il diritto alla tutela dei dati personali.
Secondo il Garante, il diritto europeo non conferisce alle persone il diritto ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, né obbliga dette autorità a fornire alle persone dette informazioni. Ciò che è previsto dal diritto europeo, in particolare dall’art. 10 della CEDU, è il diritto di espressione, che permette ai cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche che riguardano questioni di interesse pubblico, in quanto strumentali all’esercizio della libertà da parte del richiedente di ricevere e diffondere al pubblico dette informazioni.
Secondo il Garante, inoltre, l’accesso civico è finalizzato a garantire delle forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e sull’impiego delle risorse pubbliche nonché di permettere a chiunque di partecipare al dibattito pubblico. Pertanto, se la richiesta di accesso riguarda documenti che contengono dati personali non necessari per raggiungere detta finalità o che siano comunque sproporzionati, eccedenti e non pertinenti rispetto alla medesima, l’Ente richiesto deve riscontrare la richiesta di accesso scegliendo le modalità meno pregiudizievoli possibili per l’interessato, nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati che sono previsti dal GDPR.

3. Il Parere del Garante


Nel caso di specie, la normativa statale di settore (cioè l’art. 31, co. 7 del DPR 380/2001) già prevede specifici obblighi di pubblicità in materia di opere abusive: in particolare, stabilisce che il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente. Anche se la suddetta normativa nazionale, non specifica nel dettaglio quali dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente bisogna pubblicare. Inoltre, prevede che i dati sono mantenuti online per periodi di tempo limitati e rimossi una volta raggiunti gli scopi per i quali sono stati resi pubblici.
Pertanto, secondo il Garante è possibile per il Comune accogliere parzialmente l’istanza di accesso civico, mediante l’ostensione tramite dei dati resi pubblici in virtù del suddetto obbligo di pubblicazione online, sempre nel rispetto dei citati principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, e precisamente: il numero di protocollo del rapporto, la data, l’organo da cui proviene il rapporto, la località, il tipo di abuso.
Invece, l’integrale ostensione degli altri dati personali contenuti nell’ordinanza di demolizione dell’opera abusiva (come il nominativo, la data di nascita, l’indirizzo del proprietario committente; i nominativi dei tecnici incaricati dal Comune o di altri soggetti incidentalmente citati; nonché gli eventuali dati catastali, indirizzi e numeri civici) determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati (nonché alla relativa reputazione e immagine), arrecando a questi ultimi un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Ciò anche in considerazione del fatto che, in alcuni casi, gli autori dell’abuso hanno già provveduto a rimuovere l’opera abusiva e che potrebbero essere pendenti procedimenti penali che porterebbero alla rivelazione di dati giudiziari.
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha invitato il Comune ha rivalutare la richiesta di accesso civico, esaminando la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale alle ordinanze di demolizione prive della documentazione fotografica e dei dati e informazioni eccedenti, provvedendo al relativo oscuramento.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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