Indice:
Cosa si intende per “accesso civico generalizzato”
Eccezioni relative o qualificate per la tutela di interessi pubblici
Eccezioni relative o qualificate per la tutela di interessi privati
Eccezioni previste dal Codice degli Appalti
Cosa si intende per “accesso civico generalizzato”
Per “accesso civico generalizzato” si intende quella forma di intervento disciplinata all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, che ha appunto affiancato questa forma di accesso al preesistente accesso civico “semplice” di cui al comma 1), secondo cui: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.
In virtù di questa previsione, chiunque, senza dover avanzare alcuna motivazione, ha diritto di accesso a dati e documenti della Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli per i quali vi è un obbligo di pubblicazione (comma 1), formulando un’apposita istanza che potrà essere respinta dalla P.A. solamente laddove interessi uno o più limiti di cui all’art. 5-bis.
Pertanto, differentemente dall’accesso documentale “classico” ex art. 22 L. n. 241/1990, esercitabile esclusivamente dal titolare di un interesse giuridico diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata intrinsecamente correlata al documento di cui si richiede l’accesso, l’accesso civico non presuppone alcuna legittimazione soggettiva in capo all’istante né un obbligo di motivazione.
Ciò premesso, occorre verificare se l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, sia esperibile anche rispetto a documenti relativi alle attività compiute dalla Pubblica Amministrazione in qualità di stazione appaltante, nell’ambito della disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici. Sul punto, infatti, l’art. 53, comma 1, secondo cui: “Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dagli artt. 22ss. L. n. 241/1990”, richiama espressamente la sola disciplina dell’accesso documentale.
Su tale dato letterale, in un primo momento, la giurisprudenza amministrativa ha letto un vero e proprio principio di specialità della disciplina degli appalti, facendone discendere una esclusione assoluta verso l’accesso civico generalizzato[1], da cui però si è prontamente discostato l’orientamento della Sezione III del Consiglio di Stato che, in numerose pronunce, facendo leva su una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 53 Codice Appalti, ha ammesso l’esperibilità dell’accesso civico generalizzato anche nelle procedure ad evidenza pubblica, sottolineando come la sua mancata previsione nell’art. 53 sia imputabile esclusivamente ad una svista del legislatore e non sia in ogni caso ammissibile l’esclusione di un istituto espressione del principio di trasparenza (art. 97 Cost.) da procedure, non a caso denominate “ad evidenza pubblica”, che proprio sulla trasparenza si fondano[2].
Tale contrasto giurisprudenziale è stato risolto in sede di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con il riconoscimento del rapporto tra accesso documentale e accesso civico generalizzato, da leggersi necessariamente “secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione delle discipline non è quella della separazione ma quella dell’integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, in vista della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo che rifugge in sé da una segregazione assoluta ratione materiae delle singole discipline”[3]. Inoltre, garantire l’accesso civico generalizzato nei confronti di documenti facenti parte procedure ad evidenza pubblica, è doveroso “perché connaturato all’essenza stessa dell’attività contrattuale pubblica e perché esso operi in funzione della c.d. trasparenza reattiva, soprattutto in relazione a quegli atti rispetto ai quali non vigono i pur numerosi obblighi di pubblicazione previsti (trasparenza proattiva)”[4].
Ne consegue che, fermi i divieti ex art. 53 d.lgs. n. 50/2016, l’accesso civico generalizzato può essere promosso anche per gli atti delle procedure di gara, previa verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013, a tutela dei contro-interessi pubblici e privati e dei divieti di cui all’art. 53 D.lgs. n. 50/2016.
A tal proposito ecco una rassegna delle eccezioni assolute e relative ed esclusioni rispetto alla regola della generale accessibilità.
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Eccezioni assolute
Innanzitutto l’accesso generalizzato è escluso nei casi di cui all’art. 5-bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013, in presenza di una norma di legge che, in virtù di un preventivo e generale bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, disponga la non ostensibilità dei dati da parte dell’amministrazione interpellata, ovvero in presenza delle seguenti situazioni:
1.Segreto di Stato
Il segreto di Stato[5] è finalizzato alla salvaguardia di interessi dello Stato qualificati come supremi e imprescindibili ed è un potere attribuito in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, esteso anche a cose o attività non direttamente riconducibili entro la nozione di “documento amministrativo”, con una portata temporale di quindici anni dalla sua apposizione o dalla sua opposizione confermata.
2.Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione
Accanto alla disciplina del segreto di Stato, l’ordinamento contempla altre ipotesi di segreto o divieto di divulgazione, quali il segreto statistico[6], il segreto militare[7], le classifiche di segretezza di atti e documenti[8], il segreto bancario[9], i limiti alla divulgazione delle informazioni e dei dati conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica[10], le disposizioni sui contratti secretati previste dal Codice degli Appalti[11], il segreto scientifico e il segreto industriale[12], il segreto sul contenuto della corrispondenza[13], il segreto professionale[14], i pareri legali che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso in sede giudiziale, arbitrale o amministrativa[15], i divieti di divulgazione connessi al segreto d’ufficio[16] e il segreto istruttorio in sede penale[17].
Nelle ipotesi in cui non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati sensibili, l’ordinamento ha previsto ulteriori divieti di divulgazione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o qualsiasi altra informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, nonché i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.lgs. n. 33/2013) e ai dati identificativi di persone beneficiarie di aiuti economici, da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26, comma 4, D.lgs. n. 33/2013).
3.Accesso subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni
In numerosi casi, l’esperibilità dell’accesso generalizzato non è esclusa in via assoluta, ma è piuttosto subordinata dalla disciplina vigente “al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, L. n. 241/1990”, ovvero al possibile uso del potere di differimento da parte delle amministrazioni o a condizioni particolari, dettate dalle normative di settore, quali la disciplina sugli atti dello stato civile[18] e sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione nonché le forme di consultazione dei documenti contenuti negli Archivi di Stato ed altri archivi e la normativa relativa alle modalità di visione ed estrazione copia degli elenchi dei contribuenti e delle relative dichiarazioni dei redditi[19].
Tra i casi espressamente indicati dall’art. 24, comma 1, L. n. 241/1990, rientrano invece i divieti di divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui all’art. 24, comma 6, L. n. 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni adottati ai sensi dell’art. 24, comma 2, L. n. 241/1990; le eccezioni all’accesso operanti nei procedimenti tributari; l’attività procedimentale della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, in virtù delle disposizioni che ne regolano la formazione e l’accesso agli atti prodromici[20]; e infine, nei procedimenti selettivi, le esclusioni dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi, data la loro natura, riconducibile all’area dei dati personali c.d. “supersensibili”[21].
Eccezioni relative o qualificate per ragioni di tutela di interessi pubblici
La pubblica amministrazione può rigettare l’istanza nel caso in cui il diniego risulti necessario a salvaguardare uno degli interessi pubblici di cui all’art. 5-bis, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 da un pregiudizio concreto, derivante dalla conoscibilità di dati e informazioni contenute nel documento richiesto, secondo una valutazione che deve essere effettuata necessariamente caso per caso in considerazione degli interessi coinvolti in presenza delle seguenti situazioni:
1.Sicurezza pubblica e ordine pubblico
Per “sicurezza pubblica” si intende la funzione di prevenzione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico, in un’ottica di tutela dell’interesse generale all’incolumità delle persone e di quei beni giuridici fondamentali su cui si fonda la civile e ordinata convivenza dei consociati. L’attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica, dunque, non può essere divulgata per non intralciare l’azione delle forze dell’ordine, con un pregiudizio concreto all’interesse della sicurezza pubblica che può derivare dalla conoscibilità di documenti o di qualsiasi altra informazione inerente alle strutture, ai mezzi, al personale, alle linee di intervento strumentali alla prevenzione e alla repressione dei reati e, in particolare, alle tecniche investigative, all’identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nelle azioni di polizia.
2.Sicurezza nazionale
La sicurezza nazionale[22] costituisce interesse essenziale, con carattere di assoluta preminenza, in quanto riguardante l’esistenza stessa dello Stato. Ai fini dell’accesso generalizzato, l’identificazione di potenziali interessi connessi alla sicurezza nazionale deve essere tenuta in considerazione in presenza dei soli documenti sui quali non sia stato apposto segreto di Stato (rispetto ai quali vige un’eccezione di carattere assoluto).
3.Difesa e questioni militari
La natura delle attività e dell’organizzazione della difesa nazionale impone una particolare attenzione ai fini dell’accesso ad alcune attività, sia con riguardo alle attività di pianificazione, impiego e addestramento delle Forze Armate, sia all’area tecnico-industriale, correlata al funzionamento dell’intero sistema.
4.Relazioni internazionali
Tra i documenti che possono essere oggetto di accesso generalizzato astrattamente suscettibili di coinvolgere interessi inerenti alle “relazioni internazionali” è possibile ricordare, a titolo esemplificativo: i documenti concernenti la negoziazione e la stipula di atti internazionali con altri Stati (per salvaguardare l’integrità dei rapporti diplomatici); i lavori preparatori e la documentazione relativa ad incontri internazionali; le comunicazioni, i rapporti e i documenti provenienti da rappresentanze ed uffici consolari o di organizzazioni internazionali; i carteggi tra la pubblica amministrazione e i rappresentanti di uno Stato estero in Italia.
5.Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
Devono essere oggetto di specifica valutazione, ai fini dell’accesso generalizzato, gli atti relativi ai processi di formazione e determinazione della politica monetaria, la cui pubblicazione possa comportare turbative sul mercato dei capitali, nonché gli atti relativi al bilancio dello Stato, alla politica fiscale e all’emissione dei titoli di debito pubblico. L’esigenza di riservatezza è connessa alla necessità che la conoscenza di tali documenti possa creare situazioni di indebito vantaggio in capo ad alcuni, causando turbamenti nei mercati finanziari (condotta illecita ai sensi dell’art. 501 c.p. e dell’art. 2637 c.c.).
6.Conduzioni di indagini sui reati e loro perseguimento
L’accesso generalizzato può riguardare anche atti, dati e informazioni riconducibili ad un’attività amministrativa (e non giurisdizionale) relativi alla conduzione di indagini e al perseguimento dei reati non coperti da segreto istruttorio (per il quale, come evidenziato, vige una preclusione assoluta). A livello operativo, secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente[23], laddove la denuncia sia riconducibile all’esercizio delle istituzionali funzioni amministrative, l’atto non ricade nell’ambito di applicazione del segreto istruttorio, mentre, nel caso in cui sia la pubblica amministrazione a trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuitele dall’ordinamento, gli atti sono coperti da segreto istruttorio quali “atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria”.
7.Regolare svolgimento di attività ispettive
Nell’esercizio delle funzioni amministrative, talvolta la pubblica amministrazione è chiamata allo svolgimento di attività ispettive, preordinate all’acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell’interesse pubblico all’interno di un procedimento volto all’adozione di un atto amministrativo. L’accessibilità ai documenti ispettivi può concretizzarsi solamente in seguito alla conclusione del procedimento, ovvero quando gli atti conclusivi abbiano acquisito carattere definitivo, con restrizioni all’accesso limitate al solo periodo in cui sono giustificate dall’esigenza di non compromettere la decisione finale: fino a tale momento la pubblica amministrazione potrà fare uso del potere di differimento. A carattere esemplificativo, l’interesse pubblico al “regolare svolgimento di attività ispettive” può essere opposto a fronte di istanze di accesso ad atti la cui diffusione potrebbe arrecare un pregiudizio alla prevenzione e repressione dei reati nel settore di competenza oppure al regolare svolgimento delle attività ispettive dell’amministrazione, o ancora potrebbe ledere la proprietà intellettuale, il diritto d’autore o segreti commerciali dei soggetti pubblici o privati coinvolti nel procedimento.
Eccezioni relative o qualificate per la tutela di interessi privati
La pubblica amministrazione può rigettare l’istanza anche quando il diniego sia l’unica modalità per tutelare uno degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, D.lgs. n. 33/2013 da un pregiudizio concreto, derivante dalla conoscibilità di dati e informazioni contenute nel documento richiesto, secondo una valutazione che deve essere effettuata tenendo presenti gli interessi coinvolti nel caso di specie:
1. Protezione dei dati personali
Con riguardo alle istanze di accesso generalizzato aventi ad oggetto documenti riguardanti dati personali[24], l’ente destinatario deve valutare se la conoscenza del dato possa arrecare un pregiudizio concreto ad un interesse del soggetto coinvolto, il c.d. controinteressato.
In tale circostanza, la pubblica amministrazione è tenuta a sospendere la procedura e a comunicare immediatamente l’avvenuta presentazione dell’istanza al controinteressato, il quale ha 10 giorni di tempo per esprimere una posizione favorevole o contraria, in alcun modo vincolante rispetto alla decisione finale dell’ente.
In ogni caso, le comunicazioni di dati personali realizzate nell’ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono comportare un’interferenza ingiustificata nei diritti e libertà delle persone, e devono essere precedute da una valutazione del pregiudizio alla luce dei principi generali sul trattamento di dati, ovvero i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.
A livello operativo, la pubblica amministrazione è chiamata a privilegiare l’esibizione di documenti con oscuramento dei dati personali in esso presenti (in virtù del c.d. principio di minimizzazione dei dati), nel caso in cui l’esigenza informativa possa essere raggiunta senza comportare un trattamento di dati personali (e dunque senza dover informare il controinteressato della presentazione dell’istanza).
Laddove ciò non sia possibile, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, l’ente deve tenere in considerazione le conseguenze sul piano morale, relazionale e sociale che potrebbero derivare al controinteressato dalla conoscibilità del dato richiesto, ovvero, a titolo esemplificativo il rischio di minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate dal controinteressato (ad es. nel caso in cui questi eserciti una funzione ispettiva o abbia effettuato una segnalazione, esposto o denuncia) oppure il rischio di esporre il controinteressato a furti di identità o alla creazione di identità fittizie per l’esercizio di attività fraudolente (ad es. nel caso in cui l’amministrazione consenta la circolazione indiscriminata dei dati contenuti nei cedolini dello stipendio o di documenti contenenti la firma autografa del controinteressato).
Nell’attività di valutazione circa la sussistenza di un pregiudizio potenziale per il controinteressato, l’amministrazione è tenuta a verificare la presenza di dati sensibili e/o giudiziari o di dati che richiedono una speciale protezione, quali i dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione, sulla solvibilità economica del soggetto o i dati di soggetti minori o appartenenti alle fasce deboli, nonché di informazioni di carattere privato o confidenziale relative a situazioni personali, familiari, professionali e patrimoniali di persone fisiche intervenute a vario titolo nell’attività amministrativa pur non esercitando funzioni pubbliche.
2.Libertà e segretezza della corrispondenza
La tutela della libertà e segretezza della corrispondenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche interessa ogni comunicazione avente carattere confidenziale o riferita all’intimità della vita privata, secondo una nozione di segretezza da intendersi in senso estensivo[25] che copre sia il contenuto del messaggio con gli eventuali allegati sia i dati esteriori della comunicazione e che impone all’amministrazione una valutazione, da operare caso per caso, della natura della comunicazione, delle intenzioni dei soggetti coinvolti nello scambio di corrispondenza, della legittima aspettativa di confidenzialità e degli eventuali soggetti terzi citati nella comunicazione.
3.Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica
Un ulteriore spazio valutativo è imposto all’ente in caso di formulazione di un’istanza di accesso a dati suscettibili di intaccare interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, con particolare attenzione alla proprietà intellettuale[26], al diritto d’autore e ai segreti commerciali che potrebbero essere contenuti in tali documenti.
Nell’esame di un’istanza suscettibile di arrecare un pregiudizio a tali interessi economici e commerciali, la pubblica amministrazione può fare riferimento alle disposizioni emanate con Direttiva UE n. 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Esclusioni previste dal Codice degli Appalti
Al fianco delle eccezioni assolute e relative espressamente previste dalla disciplina generale in materia di accesso civico generalizzato (art. 5-bis, D.lgs. n. 33/2013), in ragione della peculiare natura delle procedure ad evidenza pubblica, è necessario menzionare le esclusioni espressamente previste dagli artt. 53 e 162 D.lgs. n. 50/2016, che dettano una vera e propria disciplina speciale relativa all’accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, con regole peculiari in punto di appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza[27] (art. 162 Codice Appalti).
In tali circostanze, la pubblica amministrazione interpellata sarà tenuta a fare uso del potere di differimento, ovvero non potrà comunicare a terzi o rendere noti fino alla scadenza gli atti indicati alle ipotesi ex art. 53, comma 2, pena l’integrazione della condotta criminosa di cui all’art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio[28] – ovvero:
- nelle procedure aperte, l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine di presentazione delle stesse;
- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o hanno manifestato il loro interesse e dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte o hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, fermo restando che ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- le offerte, fino all’aggiudicazione;
- il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Laddove i controinteressi pubblici o privati siano stati previamente qualificati dal legislatore come prevalenti rispetto all’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, ovvero nelle ipotesi previste all’art. 53, comma 5, la pubblica amministrazione interpellata dovrà respingere la richiesta di accesso, pena l’integrazione di una condotta criminosa, in relazione:
- alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo l’accesso del concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto;
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del Codice degli Appalti, per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore ed algoritmi usati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, se coperti da diritti di privativa intellettuale.
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Note
[1] Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2019, sentenze gemelle nn. 5502-5503.
[2] Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2019, n. 3780
[3] Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10
[4] Delibera ANAC, 29 marzo 2017, n. 317
[5] Definito all’art. 39, L. n. 124/2007, secondo cui “Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.
[6] Definito all’art. 9, D.lgs. n. 322/1989, secondo cui “I dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici”.
[7] Disciplinato in via organica da R.D. n. 161/1941.
[8] Disciplinate all’art. 42, L. n. 124/2007 e aventi la funzione di “circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”.
[9] Ovvero, ai sensi dell’art. 7, D.lgs. n. 385/1993 – Testo Unico Bancario – “le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia, coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (…)”, fermo restando che “il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”.
[10] Il cui accesso è consentito, ai sensi dell’art. 9 L. n. 121/1981, ai soli ufficiali di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, agli ufficiali e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché all’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale, esclusivamente per le finalità di “classificazione,analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia” (art. 6, lett. a, L. n. 121/1981).
[11] Segnatamente all’art. 162 D.lgs. n. 50/2016, che si applica esclusivamente “per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza”, nonché “per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”. Le ipotesi di differimento o di esclusione del diritto di accesso di cui all’art. 53 D.lgs. n. 50/2016 sono puntualmente esaminate al termine dello scritto.
[12] La cui divulgazione integra un delitto punibile a querela della persona offesa, definito all’art. 623 c.p. come “Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni”.
[13] La cui divulgazione integra un delitto punibile a querela della persona offesa, definito all’art. 616 c.p. come “Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni”.
[14] La cui divulgazione integra un delitto punibile a querela della persona offesa, definito dall’art. 622 c.p. come “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro trenta a euro cinquecentosedici. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società”.
[15] Come confermato dagli artt. 2 e 5 D.P.C.M. n. 200/1996.
[16] Definiti all’art. 15 D.P.R. n. 3/1957, secondo cui “L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento”.
[17] Definito all’art. 329 c.p.p., secondo cui “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”, con una disciplina di accessibilità regolata direttamente dal codice di procedura penale.
[18] Accessibili da chiunque ad eccezione degli estratti per copia integrale, ai sensi degli artt. 33 ss. D.P.R. n. 223/1989.
[19] Conoscibili nelle modalità previste dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 febbraio 2010 – Provvedimenti del Garante in materia di trattamento di dati fiscali.
[20] Come precisato da Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “si tratta, in realtà, di un’esclusione non assoluta, perché in qualche caso, una volta definito il procedimento con l’adozione dell’atto finale, può essere consentito l’accesso agli atti” (p. 15), fermo restando che, anche in questi casi, l’amministrazione può fare uso del potere di differimento.
[21] Tali atti possono essere presenti in varie tipologie di procedimenti, quali concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure di nomina ad incarichi direttivi o per il conferimento di mansioni superiori.
[22] Definita come “sicurezza esterna ed interna dello Stato e necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e possono coinvolgere l’esistenza stessa dello Stato” (Corte Cost., 24 maggio 1977, n. 86).
[23] Ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547.
[24] Per “dato personale” si intende, ai sensi dell’art. 4, n. 1, Reg. UE n. 2016/679 GDPR, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
[25] Data “la stretta attinenza della libertà e segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità, che comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo” (Corte Cost., 11 marzo 1993, n. 81).
[26] Per “proprietà intellettuale” si intende il sistema di tutela giuridica basato sul riconoscimento di diritti esclusivi su beni immateriali aventi rilevanza economica, ovvero le creazioni intellettuali, quali le opere artistiche e letterarie (diritto d’autore), le invenzioni industriali e i modelli di utilità (diritto brevettuale) e il design industriale e i marchi (diritto dei segni distintivi).
[27] Sul punto, si rinvia a quanto già evidenziato a nt. 11, dato che la presente ipotesi rientra nei casi di eccezione assoluta relativa ad “altri casi di segreto o divieto di divulgazione”.
[28] Secondo cui “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
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