Accordi tra coniugi ante separazione: sono vincolanti?

Allegati

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13366 del 15 maggio 2024, ha fornito chiarimenti sugli accordi tra coniugi ante separazione.

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Corte di Cassazione – Sez. I Civ. – Ord. n. 13366 del 15/05/2024

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Indice

1. Il fatto

In tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato: secondo i Giudici,“ciò costituisce senza dubbio un principio generale in tema di doveri patrimoniali dei coniugi nella conduzione della vita familiare. Tuttavia, il menzionato principio è suscettibile di deroga tramite un accordo negoziale tra le stesse parti (che può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi) che è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13366 del 15 maggio 2024, ha cassato la sentenza del Tribunale che, dopo aver erroneamente escluso la vincolatività dell’accordo raggiunto tra i coniugi, anteriormente alla separazione, finalizzato alla suddivisione pro quota diseguale delle spese familiari, aveva dichiarato non ripetibile il pagamento integrale delle stesse da parte del marito).

2. Accordi ante separazione: la decisione della Corte

Gli Ermellini ribadiscono, nel caso in esame, che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”.

3. Conclusioni

Pertanto, ogni separazione deve tener conto delle determinazioni raggiunte dai coniugi precedentemente alla stessa, anche se assunte a mezzo email, purché detta corrispondenza provi l’esistenza di un accordo tra coniugi.

Alice Passacqua

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