Accordo di divorzio stipulato all’estero su beni immobili in Italia

Allegati

L’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti/Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, con la risposta n. 351/2023, ha fornito chiarimenti in materia di accordo di divorzio stipulato all’estero e riguardante beni immobili siti in Italia. L’Amministrazione Finanziaria risponde all’interpello proposto affermando l’esenzione da imposte, sulla scorta della disciplina di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 [1] , a condizione che l’atto venga depositato presso un notaio italiano. Quest’ultimo deve riportare nel verbale le necessarie attestazioni inerenti conformità catastale e urbanistica.

Per approfondimenti si consiglia: Come cambia il diritto di famiglia dopo la Riforma Cartabia

Indice

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 351/2023

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1. La normativa di riferimento

L’art. 19 della l.n. 74/1987, testualmente, dispone che: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e  6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”
Tale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzione in due diverse occasioni. Nello specifico, il Giudice delle Leggi con:
–       sentenza 15 aprile 1992, n. 176, dichiarava l’illegittimità costituzionale sia con riferimento all’allora testo vigente art. 4 del DPR n. 635/1972, in materia di imposte catastali, sia all’art. 1 della Tariffa allegata allo stesso DPR  “nella parte in cui non comprende nell’esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione”; sentenza 10 maggio 1999, n. 154, ha disposto l’illegittimità costituzionale nella parte in cui “non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”. Nel dettaglio, la Consulta espone che la ragione del trattamento fiscale favorevole per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio, e anche a quelli di separazione, risiede nella “esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale”, e ciò anche al fine “di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole”.

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2. Il caso di specie e la soluzione interpretativa proposta dal ricorrente

Nel caso in commento il contribuente espone di aver acquistato, in data 5 giugno 2017, con il coniuge immobili siti in Italia. Successivamente, mediante sentenza emessa in Spagna, veniva disposto lo scioglimento del matrimonio attraverso divorzio e con l’atto notarile, qualificato “Convenzione matrimoniale ripartizione e aggiudicazione dei beni della comunione dei beni ed estinzione di condominio”, si disciplinavano i rapporti patrimoniali tra le parti.
A tal proposito, il ricorrente l’Amministrazione Finanziaria espone che suddetto atto in relazione di beni immobiliari in oggetto non menziona le condizioni previste a pena di nullità dall’art. 40, n. 2 [2] della l.n. 47/1985 [3]e dell’art. 46 [4]del D.P.R. n. 380/2001 [5] e dall’art. 29, co. 1-bis [6], della l.n. 52/1985 [7].
Sicché, l’atto redatto dal notaio spagnolo deve essere depositato presso un notaio italiano con l’aggiunta delle dichiarazioni mancanti. Sostenendo che il deposito presso il notaio italiano rappresenti condizione necessaria per dare esecuzione degli accordi di divorzio, l’istante investe il Fisco circa la tassazione del predetto atto e, nello specifico, chiede se alla fattispecie in commento possa fruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della l.n. 74/1987.
Ad avviso del ricorrente, l’atto di deposito che deve essere posto in essere allo scopo di consentire l’esecuzione in Italia delle formalità correlate agli intercorsi accordi patrimoniali tra coniugi in occasione dell’accordo di divorzio, è fruibile delle esenzioni di cui all’art. 19 della ln 74/1987, così come accade nell’ordinamento spagnolo.

3. Il ragionamento normativo e la soluzione dell’Amministrazione Finanziaria

L’Amministrazione Finanziaria espone che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui all’art. 19 della l.n 74/1987 si riferisce ad ogni atto, documento e provvedimento che i coniugi pongono in essere per regolamentare rapporti economici e giuridici relativamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso.
Tale esenzione trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’allungamento dei tempi e l’imposizione fiscale possano gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale (C.Cost. n. 202/2003).
A tal proposito, la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 4144/2021, ha disposto che “l’esenzione (…) si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (…)”.
Come chiarito dalla Cassazione, L’elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell’ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione. Ciò con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto “necessario” (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) quanto a quelli di contenuto “eventuale” (patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l’instaurazione del regime di vita separata) (…)”.
Sulla scorta dell’art. 106, n. 4, della l.n. 89/1913 sull’Ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, l’idoneità in Italia di atti pubblici rogati e scritture private autenticate in uno Stato estero soggiace al preventivo deposito degli stessi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia. Il notaio può ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati in un Paese estero, redigendo apposito verbale che andrà allegato. Sicché, gli atti stipulati all’estero, ai fini dell’utilizzo in Italia, devono essere depositati presso il notaio o l’archivio notarile distrettuale. L’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto notarile di deposito dell’atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito (art. 10 lettera b) DPR n. 131/1986.  
Il notaio, nella redazione del verbale di deposito dell’atto prodotto all’estero e le conformi copie in lingua italiana, trasforma formalmente tale atto in proprio e pertanto è tenuto a chiedere la registrazione e pagare l’imposta principale. Ciò avviene in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell’interesse dei quali viene richiesta la registrazione. Il deposito del verbale recepisce l’atto formato all’estero in Italia.
In  relazione  alle  dichiarazioni  urbanistiche  e  catastali,  l’articolo  12,  comma  6  della legge  28  novembre  2005,  n.  246  prevede  che  “per  gli  atti  formati  all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo  verbale”.
Sicché, con riferimento al trasferimento dei beni immobili siti in Italia dal coniuge al ricorrente, l’atto di “Convenzione Matrimoniale, Ripartizione ed Aggiudicazione dei Beni della Comunione dei Beni ed Estinzione di Condominio”, deve essere depositato presso un notaio italiano il quale deve riportare nel relativo verbale le attestazioni necessarie relative alla conformità urbanistica e catastale.
Detta sequela rappresenta, pertanto, un necessario adempimento per il trasferimento dei beni immobili.
Conclusivamente, avendo le parti provveduto allo scioglimento giudiziale del matrimonio e depositato l’atto presso un notaio italiano, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che la tassazione del relativo atto possa concretizzarsi sulla scorta della disciplina del summenzionato art. 19 della l.n 74/1987, ossia in esenzione di imposta di bollo, di registro nonché di ogni altra tassa prevista per gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti al procedimento di cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale.

Note

  1. [1]

    [1] LEGGE 6 marzo 1987, n. 74 – Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

  2. [2]

    L’art. 40 (rubricato – Mancata presentazione dell’istanza -), n. 2 della l.n. 47/1985, testualmente dispone che: “…Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli  estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare,  possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l’opera autorizzata… .”

  3. [3]

    LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47 – Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

  4. [4]

    L’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 (rubricato – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 -), testualmente, dispone che: 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma  privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
    2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l’irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell’integrale pagamento della sanzione medesima.
    3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
    4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
    5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
    5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione  certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, qualora nell’atto non siano indicati gli estremi della stessa.”

  5. [5]

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

  6. [6]

    L’art. 29, co. 1-bis, l.n. 52/1985, testualmente, dispone che: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità,
    oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata  da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari

  7. [7]

    LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52  – Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

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