In ambito della collaborazione tra i due paesi e stato approvato un accordo tra il Consiglio dei Ministri della Republica d’Albania ed il Governo della Republica d’Italia, in materia della circolazione stradale, ed avente per oggetto le patenti di guida. Tale accordo avviene come volontà delle parti basata sul principio della libera circolazione dei cittadini rispettivi nei territori dei due stati, ed anche nel promuovere la sicurezza stradale. Decisi a promuovere la collaborazione nel settore dei transporti e della circolazione stradale, non trascurando anche la convinzione delle necessità dei vantaggi reciproci sulla base di questo accordo.
Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente allo scopo della conversione delle patenti di guida, non provisorie ed entro i termini di validità rilasciati dalle autorità competenti dell’altra Parte Contraente secondo il loro quadro legale intero a favore dei titolari delle patenti di guida che acquistano la residenza nel loro territorio.
Articolo 2
La patente di guida rilasciata dalle autorità di una delle Parti Contraenti, cessa di essere valida per effetto della circolazione nel territorio dell’altra Parte Contraente, dopo 1 (un) anno dal giorno dell’acquisto della residenza da parte del suo titolare, nel territorio dell’altra Parte Contraente.
Articolo 3
Per l’interpretazione degli articoli di quest’accordo, s’intende per ’’la residenza’’ quanto si è definito e regolato dal quadro legislativo in vigore presso le Parti Contraenti.
Articolo 4
Nel caso in qui il titolare della patente di guida rilasciata dalle autorità di una delle Parti Contraenti aquista la residenza nel territorio dell’altra Parte, converte la sua patente di guida senza la neccessità di conseguire gli esami di teoria e di pratica, con l’esclusione delle circostanze particolari nel rispetto di ciò che è previsto nel paragrafo che segue.
Il titolare di un documento di guida albanese, che risiede in Italia per un periodo oltre a 4 (quattro) anni, converte questo documento soltanto se viene sottoposto agli esami di rivalutazione della patente di guida, ma solo nel caso in qui si verifica che tale soggetto non ha guidato automezzi per un periodo di 3 (tre) anni.
Le autorità competenti possono richiedere l’esibizione di un certificato medico, la quale verifica il possesso delle qualità psicofisiche neccessarie per le categorie richieste.
Per l’esecuzione del primo paragrafo di questo articolo, il titolare della patente di guida deve avere compiuto l’età prevista dal quadro legislativo interno per il rilascio della categoria richiesta per la conversione.
I limiti alla guida e le sanzioni, che secondo il caso possono essere previste riguardo alla data del rilascio della patente di guida da parte delle legislazioni interne delle Parti Contraenti, si eseguono riferendossi la data di rilascio del primo documento di guida per il quale viene chiesto la conversione.
Articolo 5
La disposizione legale prevista, nell’articolo 4, primo comma, trova applicazione solo per le patenti di guida rilasciate prima della conferma della residenza, da parte del titolare nel territorio dell’altra parte contrattuale e, nel caso in cui sono state rilasciate con validità temporanea, trova applicazione solo per quelle che sono entrate in vigore in maniera permanente prima del ricevimento dello stato di residenza.
L’articolo 4 non trova applicazione per quelle patenti di guida, i qualli sostituiscono una documentazione rilasciato da un altro stato e che non si può convertire nel territorio della parte contrattuale che deve procedere alla conversione.
Durante il periodo compreso in un anno doppo l’entrata in vigore dell’accordo, è permesso convertire in Italia le patenti di guida del modello in cartone, in vigore dal 1 novembre 1999. Per queste patenti è necessario prendere sempre un certificato di veridicità e validità previsto secondo l’articolo 8, secondo comma.
Articolo 6
Nel tempo della conversione delle patenti di guida, l’eguaglianza delle categorie delle patenti di guida delle parti contrattuali si riconosce sulla base delle tabelle tecniche di eguaglianza, allegato a quest’accordo, e del quale ne fanno parte. Queste tabelle, la lista dei modelli delle patenti di guida, assieme ai modelli del cerificato di validità, valutabilità e degli autenticazioni, contenenti all’articolo 8, fanno parte delle allegature tecniche che si possano cambiare dalle autorità delle parti contrattuali tramite uno scambio delle noti verbali.
Le autorità centrali competenti per convertire le patenti di guida sono, come segue:
a) nella Repubblica d’Albania, il Ministero dei Lavori Pubblici, Transporto e Telecomunicazione- La Direzione Generale dei Servizi del Transporto Stradale ( Rruga ’’ Irfan Tomini – Tirane- Albania)
b) Nella Repubblica d’Italia, il Ministero delle Infrastrutture e Transporti – Il Dipartamento per il Transporto Terreste e per il Transporto Combinato- (Via Caraci n. 36- 00157 Roma).
Articolo 7
Le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente che è autorizzata a convertire le patenti di guida, chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa autorità può chiedere informazioni alle autorità competenti dell’altra Parte Contraente, nei casi in cui, nascono dubbi riguado alla validità della patente di guida, della veridicitá dei dati emessi in essa. La comunicazione verrà fatta in lingua italiana. Per lo scambio dell’informazione, si adopererano i modelli e le forme allegati a questo Accordo.
L’autorità italiana autorizzata a compiere la conversione delle patenti di guida albanesi, può richiedere, una documentazione aggiuntiva ed per i due modelli allegati, un certificato della validità e della veridicità della stessa, rilasciato dalla autorità competente albanese.
Questo certificato verrà compilato in lingua italiana, secondo il modello allegato a questo Accordo, ed include anche la fotocopia, la traduzione della patente di guida che si dovra convertire, dichiarando pure la validità, veridicità, la data e le modalità d’inpossessamento di tale documento.
Articolo 9
L’autorità centrale competente della Parte Contraente, che ha il dovere di ritirare la patente di giudia, dopo la conversione, ha l’obbligo di avvertire l’altra Parte Contraente nel caso in cui il documento rappresenta vizi riguardante la validità, la veridicità e i dati emessi in essa, mediante comunicazione in lingua italiana.
Articolo 10
Questo Acordo tra il Governo della Repubblica d’Italia ed il Consiglo dei Ministri della Repubblica d’Albania, assieme agli allegati tecnici, che sono parte inseparabile di esso, entra in vigore 60 ( sessanta ) giorni tra le due notifiche, con le quali le Parti Contraenti notificherano ad una e l ‘altra l’addempimento delle procedure previste dalla legislazione.
Quest’Accordo, il quale non si puo modificare per iscritto con l’accordo tra le parti, avra un’applicazione estesa per un termine di 5 (cinque) anni, dhe che si può essere opposta per iscritto in qualsiassi periodo da una delle Parti Contraenti, in quanto ai effetti giuridici i quali cesserano a 6 (sei) mesi dopo la notifica di ricevimento dell’opposizione esposta.
L’accordo in quanto segue viene sottoscritto dai rappresentati delle Parti Contraenti il 27.10.2008, a Tirana ( Albania).
L’accordo viene compilato in due copie ed in due ligue, in quella italiana e albanese.
La tabella del’equivalenza
Per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Albania
ALBANIA ITALIA
A A
B B
C C
D C+D
E E
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La tabella dell’equivalenza
Per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia.
ITALIA ALBANIA
A1 —
A A
B (rilasciato prima del 01.01.1986) A- B
B (rilasciato dopo del 01.01.1986) B
C C
C+D D
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Altre categorie possibili rilasciate in Italia dal 01.01.1986 fino al 29.03.1999 all’ entrata in vigore del Decreto Ministeriale.
ITALIA ALBANIA
B1 —
C1 B
D1 B
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Modelli delle patenti di guida rilasciate in Albania.
1- Il modello in formato card rilasciato dal 1 luglio 2005.
2- Il modello in fomato carta, in vigore dal 1 novembre 1999, si può convertire in Italia entro un periodo di 1 (un) anno dal giorno della entrata in vigore di tale accordo.
Modelli delle patenti di guida rilasciate in Italia elencati da quello più antecedente.
1- Il modello MC 701/MEC. L’autorità del rilascio: Il prefetto.
2- Il modello MC 701/ N. L’autorit del rilascio: Il prefetto.
3- Il modello MC 701/ C. L’autorità del rilascio: Il prefetto.
4- Il modello MC 701/ D. L’autorità del rilascio: Il prefetto.
5- Il modello MC 701/ E. L’autorità del rilascio: M.C.T.C.
6- Il modello MC 701/ F. L’autorità del rilascio: M.C.T.C. rilasciata dal 1 luglio 1996 in base alla Direttiva 91/439 KEF.
7- Il modello MC 701/ F. L’autorità del rilascio: M.C.T.C. con il cambiamento della rinumerazione delle dati nella seconda pagine, in considerazione al modello 6.
8- Il modello MC 720/ F. L’autorità del rilascio: M.C.T.C. Rilasciata in base alla Direttiva 96/47.
9- Il modello MC 720/ F. L’autorità del rilascio: M.C.T.C. Rilasciata in base alla Direttiva 96/47. Con la differenza della prima in seguito al termine ’’patente di guida’’ scritta in 10 lingue degli Stati che entrano a far parte del C.E.
10- Il modello MC 720/ F. L’autorità del rilascio: M.C.T.C. Rilasciata in base alla Direttiva 96/47. Con un altra differenza in seguito al numero 9 (nove).
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