Acque di scarico e rifiuti allo stato liquido: dov’è il confine?

Redazione 21/01/00

 

di Paola Ficco e Maurizio Santoloci

(tratto da “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”
n. 54 luglio 1999)

Premessa

Il Dlgs 22/1997 (“Decreto Ronchi”) rappresenta la nuova normativa quadro di settore in materia di inquinamento in via generale. Va però osservato che tale decreto, dopo essersi presentato come norma quadro (inquinamento da rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi), prevede — espressamente — alcune deroghe specifiche e rinvia ad altra normativa due importantissimi settori: l’inquinamento aeriforme e l’inquinamento idrico. Da ciò, dunque, deriva che questi due specifici settori restano praticamente immutati nella loro pregressa disciplina anche dopo l’entrata in vigore del “Decreto Ronchi”.

Il settore degli inquinamenti aeriformi resta disciplinato dal Dpr 24 maggio 1988, n. 203 senza alcuna possibilità di collegamento interattivo con il Dlgs 22/1997.

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda il settore degli inquinamenti idrici. Va infatti evidenziato che l’articolo 8 del “Decreto Ronchi”, al comma 1, lett. e), crea una deroga parziale per il vastissimo campo dei rifiuti liquidi, i quali — come categoria generale — restano disciplinati dal medesimo decreto.

La deroga al Dlgs 22/1997, dunque, riguarda soltanto un aspetto parziale del campo dei rifiuti liquidi: le acque di scarico dirette. Il Dlgs 152/1999 (provvedimento di settore in materia di scarichi e tutela acque, che dalla sua data di entrata in vigore — 13 giugno 1999 — ha abrogato, tra le altre normative, anche la legge 319/1976, cosiddetta “Legge Merli”) costituisce, pertanto, norma derogatoria rispetto al Dlgs 22/1997 solo nel caso in cui i rifiuti liquidi, disciplinati dallo stesso decreto, siano considerati scarichi. Scopo preciso di questo intervento è chiarire quando ciò si verifica. Infatti, si tratta di un confine di primaria e vitale importanza tra la disciplina sui rifiuti e quella sull’inquinamento idrico. Delineare con esattezza questo confine rappresenta un punto essenziale sia per le aziende che per gli Organi di controllo. La corretta lettura di questo confine specifico, inoltre, rappresenta la chiave di ingresso per contrastare le attività gestite dalla criminalità organizzata in materia di smaltimento illecito di rifiuti liquidi.

Il Dlgs 22/1997 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 8, comma 1, lett. e). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato dal Dlgs 152/1999 (e prima dalla “Legge Merli”), il “Decreto Ronchi” troverà applicazione solo per la parte che il sistema del Dlgs 152/1999 in materia di scarichi e tutela acque non regolamenta.

Quindi, avremo il seguente il seguente campo di applicazione:

• Dlgs 22/1997: rifiuti allo stato liquido;

• Dlgs 152/1999: acque di scarico.

Rileviamo che l’articolo 2 del Dlgs 152/1999 prevede le seguenti importanti definizioni:

“scarico” (1)

“qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”

“acque di scarico” (2)

“tutte le acque reflue provenienti da uno scarico”

(1) Sono esclusi i rilasci di acqua di cui all’articolo 40: acque usate per la produzione idroelettrica (cd. “salto d’acqua”), per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazoine, acque da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi.

(2) Si distinguono in:

• acque reflue domestiche;

• acque reflue industriali;

• acque reflue urbane.

È evidente come la nuova normativa risenta della elaborazione giurisprudenziale che la Corte di Cassazione ha fornito con le più recenti pronunce in materia di concetto di scarico laddove la stessa aveva superato l’originario limite delle sostanze liquide e semiliquide in ordine allo scarico previsto dall’abrogata legge 319/1976, ed aveva varato il più adeguato concetto delle sostanze convogliabili tramite condotta praticamente per forza inerziale autonoma così ricomprendendo in tale concetto anche alcuni materiali che superavano il carattere della semiliquidità ed assorbibilità.

La definizione di “scarico” appare di particolare delicatezza se si considera anche che è proprio attraverso tale punto che si individua il confine per l’applicazione della legge sui rifiuti ed applicazione della legge sulla tutela delle acque. Il nuovo Dlgs 152/1999 appare in linea con le definizioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Penale n. 12310/95 e alla sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1998, n. 173, nonché con l’ordine del giorno approvato dalla Commissione Ambiente del Senato il 24 settembre 1998, in sede di discussione del Ddl divenuto poi legge 426/1998 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”.

Tali sentenze, infatti, avevano ricondotto la nozione di scarico a quella di acque di processo immesse in corpi idrici o nel suolo includendovi tutte le operazioni a ciò strettamente finalizzate. In base a tali decisioni il criterio interpretativo fondamentale per l’applicazione della normativa sui rifiuti risiede nel fatto che il Dlgs 22/1997 disciplina tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, stoccaggio, ecc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concernenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disciplina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi (al tempo delle citate sentenze “con l’unica eccezione dei fanghi e liquami tossici e nocivi che sono, sotto ogni profilo, regolati dal Dpr n. 915/1982”). Ne consegue che la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di processo, ricade sotto la normativa del Dlgs 22/1997, mentre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all’immissione diretta, e al trattamento preventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque.

Di tale interpretazione giurisprudenziale prende perfettamente atto la suindicata definizione riportata nel Dlgs 152/1999.

A — Il confine tra “acque reflue” e “rifiuti liquidi” alla luce della nuova disciplina e l’articolo 36

Da quanto precede, appare oltremodo evidente come, a questo punto, non sia assolutamente più possibile che tra le “acque reflue” e i “rifiuti liquidi” si generi confusione ai fini della disciplina applicabile. Il sistema viene inoltre chiarito dall’articolo 36 del “Decreto acque”.

In estrema sintesi, la chiave di lettura per capire quando applicare il “Decreto Ronchi” sui rifiuti o il “decreto acque” risiede nella distinzione tra:

•”rifiuto liquido” (es. latte avariato) che resta soggetto al Dlgs 22/1997 ai sensi del suo articolo 8 dalla fase di produzione alla fase di smaltimento all’interno di un impianto di trattamento acque reflue;

• “acque reflue”(cioè acque di processo o di scarico) che restano escluse dal Dlgs 22/1997 ai sensi del medesimo articolo 8. Tali acque reflue sono considerate “rifiuti liquidi” solo nel caso in cui siano trasportate, mediante un vettore, dal produttore all’impianto. Ciò in quanto, in questo caso, si interrompe il nesso funzionale e diretto dell’acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico (“immissione diretta tramite condotta”) al medesimo soggetto. Le “acque reflue” arrivano in impianto come “rifiuti liquidi” ma cessano di essere tali all’atto della loro accettazione da parte dell’impianto di trattamento che le riceve come “acque di scarico” escluse dalla vigenza del “Decreto Ronchi”. Quindi, l’impianto non dovrà essere autorizzato ai sensi di tale normativa.

Infatti, il “Decreto Ronchi” sui rifiuti

• disciplina tutte le singole operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti prodotti da terzi (solidi, liquidi, fangosi, sotto forma di liquami);

• non disciplina le fasi attinenti lo “scarico” di cui alla suindicata definizione.

Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare non è lo stato fisico (liquidità), bensì l’immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di “rifiuto liquido” o di “acqua reflua”.

Pertanto, la linea di demarcazione tra l’una e l’altra disciplina è così schematicamente riassumibile:

“Decreto Ronchi” (rifiuti)

“Decreto acque”

disciplina:

• tutte le fasi di gestione del “rifiuto liquido” dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trattamento di “acque reflue” nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 2, Dlgs 152/1999, in difetto di canalizzazione o convogliamento

disciplina:

• le operazioni connesse allo scarico di acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) e al loro trattamento preventivo, poste in essere dallo stesso titolare dello scarico;

• il trattamento di “acque di processo” giunte in impianto di trattamento come “rifiuti liquidi” poiché ivi condotte mediante un vettore. L’accettazione in impianto ritrasforma i “rifiuti liquidi” in “acque di processo”, quindi l’impianto non è soggetto al “Decreto Ronchi”

Per pervenire a tali conclusioni è fondamentale la lettura dell’articolo 36 del “decreto acque” in base al quale risulta quanto segue:

• il Legislatore si esprime in termini sia di “rifiuti liquidi” (si pensi ai fusti di latte avariato) sia di “acque reflue” che provengono da uno scarico;

• si detta un generale divieto di utilizzare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane per smaltire i rifiuti (comma 1);

• tale divieto è specificamente derogato per gli impianti di trattamento di acque reflue (non si precisa se urbane o meno, quindi, vi si ricomprendono tutte). La deroga riguarda lo smaltimento dei “rifiuti liquidi” i quali possono essere smaltiti nell’impianto di trattamento acque reflue a condizione che (comma 2):

1) l’autorità competente autorizzi il “gestore” dell’impianto. La norma si riferisce espressamente ai “rifiuti liquidi” (e non alle “acque reflue” che sono equiparate ai rifiuti liquidi solo per produzione, raccolta e trasporto). Pertanto, il “gestore”dovrà essere autorizzato all’esercizio delle operazioni di smaltimento ai sensi dell’articolo 28 del Dlgs 22/1997. Ovviamente, laddove l’impianto sia di titolarità di terzi, il “gestore” dovrà iscriversi anche all’Albo gestori rifiuti. La realizzazione dell’impianto di trattamento di “rifiuti liquidi” è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 27, Dlgs 22/1997

2) tale autorizzazione si limiti alla tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Questi impianti, quindi, saranno soggetti al seguente regime autorizzatorio:

— “in entrata”, ai sensi del Dlgs 22/1997 (in quanto ricevono “rifiuti liquidi”)

— lo scarico “in uscita” dovrà essere autorizzato ai sensi del Dlgs 152/1999;

• il gestore del servizio idrico integrato, invece, può sempre accettare negli impianti di trattamento di acque reflue urbane “rifiuti costituiti da acque reflue”. L’autorizzazione è automatica e gli viene concessa ex lege dal comma 3, dell’articolo 36, purché però (comma 3):

1) gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata e rispettino comunque i valori limite di cui all’articolo 28, commi 1 e 2;

2) i rifiuti costituiti da acque reflue:

— rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

— provengano da scarichi, di acque reflue domestiche o industriali, prodotti nel medesimo ambito territoriale ottimale di cui alla legge 36/1994 (“Legge Galli”);

• in termini tariffari si stabilisce che lo smaltimento di rifiuti rappresentati da acque reflue è soggetto alla tariffa di depurazione di cui all’articolo 14 della citata legge 36/1994 (comma 4);

• il comma 5 non si riferisce ai “rifiuti liquidi” (si pensi al solito latte avariato), poiché questi rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 22/1997 per sua specifica previsione (articolo 8), ma espressamente prevede l’applicabilità del “Decreto Ronchi” al produttore e al trasportatore “di rifiuti costituiti da acque reflue”. Costoro, dunque, sono obbligati ad osservare le norme su: deposito temporaneo, formulario, registro, MUD. Per il trasportatore si aggiunge l’Albo gestori rifiuti. Ovviamente, si applicheranno anche le corrispondenti sanzioni previste dal “Decreto Ronchi”. La ratio di tale disposizione risiede nel fatto che nel momento in cui il produttore consegna i suoi rifiuti rappresentati da acque reflue ad un trasportatore (e costui li consegna ad un impianto di trammento per il loro smaltimento) si interrompe il nesso funzionale e diretto dell’acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico (“immissione diretta tramite condotta”) ad un unico soggetto;

• il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue (e non da “rifiuti liquidi”), deve rispettare solo ed esclusivamente la norma di cui all’articolo 12 del “Decreto Ronchi” relativa ai registri di carico e scarico. Infatti, laddove lo stesso Legislatore avesse voluto sottoporre il gestore in argomento all’osservanza di tutto quanto il Dlgs 22/1997 a suo carico prevede, non avrebbe avuto necessità alcuna di citare il riferimento espresso al solo articolo 12 di tale decreto, ma si sarebbe limitato a riportare il riferimento all’intero testo normativo. Cosa che non è stata.

Pertanto, per “il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue” si spezza il nesso di casualità tra registri e MUD (poiché per costui l’obbligo di invio del MUD non è vigente); viene meno l’obbligo di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e al suo esercizio di cui agli articoli 27 e 28, Dlgs 22/1997. Del pari, non è prevista l’autorizzazione alla gestione, laddove l’impianto sia in conto terzi, concessa dall’Albo nazionale gestori rifiuti. Tale autorizzazione, come sopra visto, è invece prevista per lo smaltimento di “rifiuti liquidi” con i limiti già indicati.

In questo caso la ratio della vigenza del regime sulle acque (con una lieve incursione di quello sui rifiuti) è reperibile nel fatto che per il gestore si ripristina il nesso funzionale e diretto del rifiuto costituito da acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico al medesimo soggetto. Pertato, dovrà essere autorizzato solo lo “scarico” ai sensi del “Decreto acque” (Dlgs 152/1999) dalla Provincia (o dal Comune se trattasi di scarico in pubblica fognatura).

Si ricorda che (ex articolo 45, comma 2) l’autorizzazione ai sensi del “Decreto acque” viene sempre concessa al titolare dell’attività da cui origina lo “scarico”. Al riguardo, è interessante notare che tale comma 2 dispone una particolare disciplina “accentrata” per i consorzi costituiti fra più stabilimenti. Infatti, in tal caso, si prevede che l’autorizzazione sia rilasciata “in capo al consorzio”. In ogni caso, però, restano le repsonsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione per le violazioni del decreto. L’adeguamento dovrà comunque intervenire entro il 13 giugno 2002 (tre anni successivi alla data di entrata in vigore del “Decreto acque”). Laddove il consorzio fosse già autorizzato, tale autorizzazione scadrà entro la data ivi indicata e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore del citato “Decreto acque”.

— Due esempi concreti

1) Un caseificio rappresenta un insediamento produttivo nel contesto del quale in una giornata entrano 10 fusti di latte fresco che vengono riversati dentro il processo di produzione, costituito in questo caso da un macchinario.

Il processo produttivo al termine della lavorazione crea una serie di elementi commerciali costituiti da formaggi e latticini vari da destinare al circuito di vendita.

Durante l’attività svolta dal macchinario per dare luogo al processo produttivo sono fuoriuscite, da un tubo ideale posto alla base del macchinario stesso, le acque provenienti dal processo medesimo.

Tali acque sono rappresentate da sostanze reflue liquide provenienti dal macchinario e dunque trattasi di tutti quegli elementi che il meccanismo stesso espelle fisiologicamente man mano che la lavorazione procede.

Tali acque reflue sono scaricate direttamente nel corpo ricettore

Trattasi in questo caso specifico di acque reflue o di scarico o (se si preferisce) di processo in quanto tali liquami provengono come derivazione fisiologica dinamica da un meccanismo di processo produttivo.

Tali acque (riversate in via diretta) rappresentano lo scarico in senso stretto dell’azienda caseificio e, in quanto acque reflue, sono soggette alla disciplina di deroga al “Decreto Ronchi” introdotta dal Dlgs 152/1999 in base alla espressa esclusione prevista dall’articolo 8, comma 1, lett. e), Dlgs 22/1997 cit.

Pertanto, il titolare del caseificio, in ordine a tale specifico e singolo aspetto della gestione delle acque di scarico diretto, dovrà porsi in regola con il regime previsto dal Dlgs 152/1999 in esame e dovrà:

• ottenere l’autorizzazione allo scarico;

• rispettare i livelli tabellari in sede di sversamento prima dell’attingimento del corpo ricettore.

Entrambi gli adempimenti, il relativo settore di disciplina normativa, i parametri amministrativi di riferimento, il sistema sanzionatorio e le modalità di vigilanza troveranno fondamento e saranno regolati unicamente ed esclusivamente dal Dlgs 152/1999 sulle acque.

Il Dlgs 22/1997 non disciplina tale scarico diretto per la espressa e già evidenziata deroga normativa (salvo il caso in cui lo scarico non sia indirizzato direttamente sul corpo ricettore ma venga trasportato in altro sito: in tal caso, come già detto, ricade sotto la previsione del Dlgs 22/1997 medesimo).

2) Ancora nell’ambito di un caseificio, dopo l’ingresso nell’azienda dei dieci fusti di latte fresco giornalieri, l’impianto elettrico subisce un guasto con blocco della produzione e spegnimento del sistema di refrigerazione.

Dopo alcuni giorni dalla ripresa delle attività, il latte contenuto nei dieci fusti verrà rinvenuto come avariato e ormai inutilizzabile per essere immesso nel processo produttivo.

Si avranno, dunque, dieci fusti di una ex materia prima (latte) che è diventata oggettivamente un rifiuto (liquido).

Tale rifiuto liquido soggiace alla disciplina generale del Dlgs 22/1997, norma-quadro per tutti i rifiuti liquidi (escluse le acque reflue di scarico).

In tal caso, infatti, non si tratta di uno scarico da processo produttivo, ma di un rifiuto liquido in senso stretto.

Appare, dunque, evidente che presso questo caseificio il titolare dovrà seguire ambedue le normative di settore nel senso sopra chiarito.

Si ricorda ancora che, se lo scarico non è diretto sul corpo ricettore, l’eventuale trasporto delle acque di scarico tramite automezzo per riversamento differito nel tempo e nello spazio in altro luogo resterà soggetto al “Decreto Ronchi” sulla base del concetto che vuole lo scarico “indiretto” classificato dal Dlgs 152/1999 come rifiuto liquido in senso stretto per le fasi della produzione e del trasporto.

Naturalmente, gli esempi tracciati valgono per ogni tipo di insediamento che sia caratterizzato comunque da un processo di produzione, meccanico o di altro genere (animale e/o di servizi e/o altro).

Dunque, sempre a titolo esemplificativo, anche un allevamento intensivo di animali è un processo produttivo in senso stretto laddove al posto del macchinario del caseificio si registri l’insieme della stabulazione degli animali presenti nel sito aziendale.

B — Casi diversi dall’articolo 36 del “Decreto acque” in cui vige il “Decreto Ronchi”

articolo 34, comma 3

Per gli scarichi parziali di sostanze pericolose (allegato 5 tabelle 3/A e 5) la Provincia “può” richiedere che gli stessi siano tenuti separati dallo scarico generale e gestiti come rifiuti ai sensi del “Decreto Ronchi”

articolo 48, comma 3

• i fanghi derivanti da trattamento di acque reflue sono soggetti al “Decreto Ronchi” e al Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99. I fanghi devono essere riutilizzati ogni volta che ciò sia “appropriato”

• i fanghi derivanti da trattamento di acque reflue possono essere smaltiti mediante:
— immersione da nave;

— scarico attraverso condotte;

— scarico attraverso altri mezzi

In questo caso è necessaria l’autorizzazione del Ministero dell’ambiente (art. 18, c. 2, lett. p-bis, Dlgs 22/1997). Tali operazioni devono cessare entro il 2003

articolo 58, comma 1

Chiunque produce un danno in violazione del “Decreto acque” oppure determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, deve procedere a proprie spese a:

— messa in sicurezza;

— bonifica;

— ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno o deriva pericolo di inquinamento.

Il procedimento da seguire è quello ex articolo 17, Dlgs 22/1997 (il decreto è in corso di elaborazione).

Redazione

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