Nell’ambito dei procedimenti, sia civili sia penali, spesso le parti devono ricorrere a circostanze risultanti da siti web, social network o applicazioni di messaggistica istantanea per fornire la prova di un fatto storico.
Diventa così necessario orientarsi per individuare, acquisire e conservare le prove digitali per assicurarne integrità, sicurezza, autenticità e quindi l’idoneità ad essere ammesse come prove legali.
Come previsto dall’art. 116 c.p.c., il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, “salvo che la legge disponga altrimenti” e le prove digitali rientrane appieno nella specifica previsione per legge, posto che il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), non soltanto definisce documento informatico” il “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma individua i principi per definirne l’efficacia probatoria.
Indice
1. Acquisizione forense delle prove digitali
Nel mondo digitale è fondamentale individuare criteri oggettivi e le migliori pratiche operative per l’acquisizione della prova informatica che possa essere prodotta in giudizio, permettendo alle parti coinvolte di verificarne l’attendibilità ed evitarne il disconoscimento.
Se per i dati digitali salvati su dispositivi informatici è necessario produrne “copia forense” – da intendersi come copia “bit per bit” delle informazioni presenti in un dispositivo verso un altro – per i dati presenti sul web, tale operazione risulta ancora più complessa perché essi possono essere facilmente cancellati e modificati.
Viene in soccorso lo standard internazionale ISO/IEC 27037:2012 definisce le principali fasi nell’ottenimento delle prove digitali:
- l’identificazione: da intendersi sia come ricerca del dispositivo fisico che potrebbe contenere dati di interesse, sia l’individuazione di un sito web o un archivio virtuale.
- la raccolta quindi il prelievo del supporto informatico contenente i dati di interesse
- l’acquisizione vera e propria che consiste nella esecuzione della copia forense, in maniera integra e completa dei dati informatici
- la conservazione volta a proteggere la riservatezza e l’integrità dei supporti informatici e dei dati digitali raccolti e acquisiti.
2. Le best practices
Per fare in modo che la potenziale prova possa essere utilizzata efficacemente, lo standard ISO individua principi di carattere generale:
- la verificabilità, da intendersi come la necessità di documentare le attività svolte per la raccolta della prova, in modo che sia possibile ripercorrere e verificare le tecniche e procedure eseguite;
- la ripetibilità, nel senso che le operazioni già svolte si devono poter ripetere utilizzando le stesse procedure, lo stesso metodo, gli stessi strumenti, sotto le stesse condizioni;
- la riproducibilità, nel senso che le operazioni si possono ripetere anche con strumenti diversi che adottino lo stesso metodo seguito in occasione dell’acquisizione originaria;
- la giustificabilità, ovvero la dimostrazione che eventuali decisioni soggettive sono state le migliori assunte per ottenere tutte le potenziali prove digitali;
- la pertinenza, da intendersi come dimostrazione che le informazioni acquisite sono rilevanti perché contengono dati utili per il procedimento;
- l’affidabilità, si collega ai primi due perché garantisce che le procedure eseguite sono documentate e ripetibili;
- la sufficienza attiene alla raccolta di tutto il materiale informatico necessario, valutato in base al caso e alle limitazioni di carattere giuridico.
3. Presentazione delle prove web
Una volta acquisite utilizzando appositi strumenti software, secondo le procedure indicate e atteso che rispecchino i principi generali, le prove digitali possono essere introdotte in giudizio nei seguenti formati:
- testuali / documentali (ad es.: doc/.docx, .htm/.html, .pdf, .txt);
- messaggistica / e-mail (ad es.: .eml, .mime, .smtp);
- calcolativi (ad es.: .xls );
- compressi / archiviati (ad es.: .rar, .zip);
- eseguibili (ad es.: .dmg, .exe);
- fonetici / audio, suoni (ad es.: .mp3, .wav);
- visuali / video (ad es.: .avi, .mov, .mpg /.mpeg, .wmv);
- visivi / fotografie, immagini (ad es.: .bmp, .eps, .gif, .jpg /.jpeg, .png, .svg, .tiff).
Nell’ambito del Processo Civile Telematico, occorrerà contemperare quanto indicato dal CAD e dagli Standard ISO con le specifiche tecniche (peraltro espressamente richiamate dall’art. 71 del C.A.D. ) e contenute nella versione attualmente in vigore del D.P.C.M. del 13 novembre 2014.
Pertanto, come ogni altro documento, anche le prove digitali, nei formati più sopra menzionati, andranno allegate alle c.d “buste telematiche” e depositate mediante software dedicati come Consolle Avvocato®.
Per approfondire ulteriori aspetti relativi alle prove digitali, come ad esempio l’autenticazione, gli utilizzi più frequenti e le strategie per affrontare le criticità e difenderne l’affidabilità , si riporta una guida dettagliata.
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