Acquisizione del fascicolo monitorio

Chiara Crolla 06/09/24
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Il presente articolo mira a chiarire le posizioni giurisprudenziali in tema di acquisizione del fascicolo monitorio nell’ambito del procedimento a cognizione piena di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ad attanagliare per molto tempo la giurisprudenza di legittimità è sicuramente il tema della produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
E, dunque, il quesito assai discusso è: in caso di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la produzione del fascicolo monitorio si intende già, ipso iure, nella sfera di cognizione del giudice oppure è onere della parte depositarli nuovamente?


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Indice

1. Il procedimento monitorio

Il procedimento monitorio si qualifica come un procedimento sommario e speciale che mira alla soddisfazione celere di un credito certo, liquido ed esigibile.
Il procedimento si articola in due fasi: la prima, che ha inizio con il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo e si sviluppa inaudita altera parte per cui ha fine con la pubblicazione del decreto ingiuntivo da parte del giudice; la seconda fase, eventuale, si articola con la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore ingiunto e apre lo scenario ad un procedimento a cognizione piena, e dunque rito ordinario.
Questa è la ragione per cui si parla di procedimento bifasico, ma come detto, la seconda fase è soltanto eventuale.

2. Acquisizione del fascicolo monitorio: dispute giurisprudenziali sul piano probatorio

Come anticipato nella fase incipitaria dell’analisi, si rileva come per lungo tempo l’orientamento consolidato della giurisprudenza fosse nel senso di ritenere che il fascicolo monitorio rientrasse tra le produzioni di parte, cosicché la parte opposta era tenuta a curarne la produzione in giudizio entro la scadenza del termine di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c.; in caso di inosservanza di detto termine, essendo maturate le preclusioni istruttorie, la produzione in giudizio del fascicolo monitorio doveva essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, con l’effetto che il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto decidere senza poter tenere in considerazione i documenti ivi contenuti (ex plurimis, Cass. 8955/2006).
Ed infatti “La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto. L’omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall’art. 345 cod. proc. civ. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell’ingiunzione.” Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n. 8955 (rv. 590702)
Ed ancora, “La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può tenerne conto. (Cassa e decide nel merito, App. Ancona, 03/01/2006)” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 18/07/2013, n. 17603 (rv. 627318))
Tale orientamento è stato di recente rivisto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 14475/2015), le quali, pur occupandosi direttamente della questione riguardante l’ammissibilità o meno della produzione in appello del fascicolo monitorio non prodotto nel giudizio di primo grado, affrontano anche la questione riguardante la produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare le Sezioni Unite, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all’opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), hanno prospettato un principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado.
Ne consegue, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite, che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell’opposizione.
In sostanza le Sezioni Unite, invocando quale presupposto il principio più volte affermato del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio instaurato con il ricorso per ingiunzione e proseguito con l’opposizione a decreto ingiuntivo, ne hanno tratto le conseguenze sul piano probatorio in ordine alla produzione dei documenti già allegati alla prima fase inaudita altera parte del procedimento, questa volta sì, innovando rispetto alle precedenti decisione della Suprema Corte.
Coerentemente con tali affermazioni, le Sezioni Unite precisano ancora come il fascicolo di ufficio del procedimento monitorio debba essere acquisito direttamente dalla cancelleria del giudice dell’opposizione e quindi essere inserito nel relativo fascicolo di causa, con la precisazione che esso necessariamente deve contenere anche il fascicolo monitorio di parte.
L’art. 638 terzo comma c.p.c., infatti, deve essere interpretato nel senso che il ricorrente possa ritirare il proprio fascicolo di parte solo dopo lo spirare del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ma ciò solo nel caso in cui l’opposizione non sia stata proposta e il giudizio si sia concluso alla prima fase; là dove, invece, venga proposta opposizione, la natura unitaria del giudizio proseguito con la seconda fase a cognizione ordinaria comporta che il ricorrente potrà ritirare il proprio fascicolo di parte solo una volta ottenutane l’autorizzazione da parte del giudice ex art. 169 primo comma c.p.c.; ne consegue che, al di fuori dell’ipotesi di una simile autorizzazione, l’acquisizione d’ufficio del fascicolo monitorio per iniziativa della stessa cancelleria comporterà che nel fascicolo della fase di opposizione inevitabilmente dovrà confluire anche il fascicolo di parte della fase monitoria, con tutti i documenti ivi contenuti, i quali devono considerarsi essere già stati prodotti in giudizio.
E dunque, alla luce di quanto detto, l’orientamento maggioritario attualmente appare il seguente.
L’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili. (Rigetta, App. Cagliari, 15/01/2010)” Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 10/07/2015, n. 14475 (rv. 635758)

Chiara Crolla

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