Acquisto prima casa: qual è il termine per il trasferimento della residenza?
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Indice
1. Il fatto: contribuente vede svanire i benefici fiscali attesi dopo il rogito
Nel caso di specie l’Ufficio preposto disconosceva l’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di immobili “prima casa” non di lusso, poiché il Contribuente non aveva trasferito la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto. In proposito, è bene sapere che “il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza ha natura perentoria e il suo rispetto ha natura costitutiva del diritto alla conservazione dell’agevolazione”. Tale termine è, difatti, previsto dalla Nota 2 – bis della Tariffa Parte 1, Articolo 1, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
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2. La decisione della Corte
Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, “per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, è richiesto che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento”.
Come si legge nell’Ordinanza n. 24488 del 10 agosto 2023, “ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili”.
3. Conclusioni: entro quando deve avvenire il trasferimento della residenza alla prima casa
Per evitare spiacevoli conseguenze, è dunque opportuno rispettare il summenzionato termine: in difetto, sarà il Giudice a dover valutare – caso per caso – l’esistenza di circostanze caratterizzate dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dei suddetti impedimenti.
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