Addetti impianti sportivi. Inquadramento previdenziale

circolari 15/06/06
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900302
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 669
Circolare n. 43
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
          e, p. c. :
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Addetti impianti sportivi. Inquadramento previdenziale.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA 669
Roma, 20 febbraio 1985        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 43                         e, p. c. :
     Allegati 3               AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                              AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                              AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Oggetto: Addetti impianti sportivi. Inquadramento previdenziale.
     A scioglimento della riserva di cui al Messaggio T. P. n. 11686 del 18
novembre 1983, si comunica che il Consiglio di Stato - Sez. II, su richiesta
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha formulato il proprio
parere in merito alla interpretazione da dare alla locazione "addetti agli
impianti sportivi" contenuta nell' art. 3, punto 21, del D. Leg. C. P. S. 16
luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n.
2388.
     Sulla base di tale parere il citato Dicastero ha emanato l' allegata
circolare n. 108/84 in data 1 ottobre 1984 diretta agli Ispettorati del lavoro
ed agli Enti previdenziali, invitandoli a conformarsi alle indicazioni fornite
dal Consiglio di Stato.
     Al riguardo, mentre si rinvia a quanto piu' dettagliatamente emerge dal
parere citato, si richiama l' attenzione delle Sedi sui seguenti punti:
     a) la nozione degli "addetti agli impianti sportivi", iscrivibili all'
ENPALS, e' riferibile a quei lavoratori per i quali sussiste un diretto
collegamento tra la prestazione di lavoro e gli "impianti" sportivi. Il
concetto degli "addetti agli impianti" non si restringe, comunque, agli
addetti alla custodia, manutenzione, pulizia, ecc., in quanto nello stesso
possono rientrare anche altre figure professionali (cassieri, istruttori, ecc.
) sempreche' la loro prestazione sia direttamente collegata all' impianto.
     Non rientrano nel concetto di "addetti agli impianti sportivi" i
lavoratori dipendenti da societa', imprese ed organizzazioni dotate di tali
impianti ove non sussista il precisato collegamento diretto tra la prestazione
di lavoro e l' impianto.
     b) Dalla categoria di cui trattasi vanno esclusi e non sono, quindi,
iscrivibili all' ENPALS gli addetti agli impianti di trasporto e di risalita a
fune, per la rilevata difficolta' di stabilire una sempre soddisfacente linea
di demarcazione tra impianti a fune "di trasporto" e quelli "sportivi".
     Si interessano, dunque, le Sedi a procedere ad una ricognizione delle
posizioni contributive del personale di cui trattasi, avuto riguardo anche
alla situazione di incertezza verificatasi in passato, ed a porre in essere,
quindi, gli adempimenti per procedere all' iscrizione del personale predetto
all' Ente previdenziale competente, individuato sulla base dei criteri
enunciati dal Consiglio di Stato.
     Al riguardo, va tenuto presente, comunque, che i versamenti contributivi
gia' effettuati in difformita' dai predetti criteri dovranno considerarsi
efficaci nella gestione alla quale sono affluiti e che in tal senso sono state
fornite precisazioni anche da parte dell' ENPALS alle proprie Sedi periferiche
con la circolare n. 19 del 13 dicembre 1984 di cui, per opportuna conoscenza,
si allega copia.
     Si raccomanda, peraltro, l' assunzione di tutte le iniziative ritenute
piu opportune per far si' che le contribuzioni, per gli appartenenti alla
categoria in discorso, vengano corrisposte al piu' presto, in aderenza ai
criteri suesposti, all' Ente competente, ente che in molti casi torna ad
essere l' INPS (1) dato il concetto piu' estensivo di "addetti agli impianti
sportivi" accolto secondo i preesistenti orientamenti illustrati   nella
circolare n. 579 RCV del 7 dicembre 1981 (2).
     Per cio' che attiene la contribuzione di malattia e GESCAL dovuta dai
lavoratori di cui trattasi, si rammenta quanto segue.
     Dalla individuazione dell' Ente presso il quale i lavoratori medesimi
dovranno essere iscritti - a seguito della ricognizione del rapporto di lavoro
sulla base del criterio espresso dal Consiglio di Stato - ai fini della
assicurazione per l'IVS discendera', conseguentemente, l' obbligo del
versamento del contributo di malattia nella misura ex ENPALS o ex INAM, fermo
restando, in entrambi i casi, l'obbligo del versamento della contribuzione
GESCAL.
     Pertanto, ove trattisi di lavoratori addetti agli impianti sportivi
iscritti o iscrivibili all' ENPALS, la misura del contributo di malattia  e'
quella indicata nella tabella - Allegato 2 - riportata nella circolare n.
134363 AGO - n. 1065 RCV - n. 632 EAD del 21 maggio 1980 (3); viceversa, nel
caso di mantenimento o di nuova iscrizione all' INPS degli appartenenti alla
categoria in oggetto, la contribuzione di malattia deve essere versata secondo
le aliquote ex INAM di cui alla circolare n. 1909 RCV del 21 agosto 1982 (4).
     Infine, si richiama l' attenzione sulle indicazioni fornite dall' ENPALS
nella citata circolare in merito alla necessita' della esatta identificazione
del rapporto intercorrente tra gli istruttori sportivi e l' organismo
(palestra, societa' sportiva, ecc.) presso il quale i predetti prestano la
loro attivita'.
     L'esigenza della stessa azione ricognitiva si pone anche per le Sedi
INPS, al fine di pretendere, ove sia ravvisabile l' esistenza del lavoro
dipendente, l' adempimento degli obblighi contributivi inerenti alle gestioni
e contribuzioni di pertinenza di questo   Istituto,   ivi   comprese   le
contribuzioni di malattia e GESCAL.
     Va, peraltro, rilevato come, ad avviso dell' ENPALS, anche l' eventuale
configurazione di un lavoro autonomo dei predetti istruttori non esclude l'
obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale amministrata dallo stesso
Ente.
     In tal caso, deve essere riscossa dall' INPS la contribuzione di malattia
nella misura indicata nella richiamata circolare n. 134363 AGO - n. 1065 RCV -
n. 632 EAD del 21 maggio 1980, tabella allegato 2, unitamente   alla
contribuzione GESCAL.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                   FASSARI
----------
(1) Si fa presente, tra l' altro, che nessun indugio deve essere posto per
ottenere l' iscrizione all' INPS degli addetti agli impianti di risalita,
nonostante le riserve espresse su tale punto dall' ENPALS nella citata
circolare.
(2) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2883.
(3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 1441.
(4) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 2549.
Allegato 1:
CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA DELLA SEZIONE II
13 GIUGNO 1984
SEZIONE N. 1036/84
Ooggetto: Quesito concernente la iscrizione all' ENPALS dei lavoratori
          "Addetti agli impianti sportivi"
                                   LA SEZIONE
     Vista la relazione in data 3 maggio 1984, con la quale il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Previdenza e Assistenza
Sociale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito all'
interpretazione dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo dello Stato 16
luglio 1947, n. 708 (ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952,
n. 2388) nella parte in cui comprende gli "Addetti agli impianti sportivi" tra
i lavoratori assicurati dall' ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo);
     esaminati gli atti ed udito il relatore;
     ritenuto in fatto quanto esposto dall' amministrazione;
                                   CONSIDERATO:
     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708 (ratificato con modifiche, con legge 29 novembre 1952, n. 2388), all'
art. 3, elencando le categorie dei lavoratori soggetti ad   iscrizione
obbligatoria presso l' ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i lavoratori dello spettacolo), vi comprende anche gli "addetti agli impianti
sportivi".
     Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale pone, ora, alcuni
quesiti riguardo all' estensione della nozione di "addetti agli impianti
sportivi".
I quesiti, in sostanza, riguardano la legittimita' di un' interpretazione che
faccia rientrare nella previsione legislativa anche le seguenti categorie:
     a) dipendenti di imprese od organizzazioni che perseguano finalita'
sportive, indipendentemente da qualsiasi scopo agonistico o di spettacolo ed a
prescindere dall' esistenza di veri e propri impianti sportivi (esempio di
societa' calcistiche che, non disponendo di impianti propri, utilizzino quelli
comunali),
     b) lavoratori addetti ad attivita' collaterali che si svolgono presso gli
impianti sportivi, rivolte, in senso lato, a migliorare la funzionalita' di
questi (addetti ai bar, ristoranti, etc.);
     c) istruttori sportivi che prestano la loro attivita' senza vincolo di
subordinazione;
     d) dipendenti di imprese che esercitano impianti di trasporto a fune
(funivie, seggiovie, sciovie,   etc.   )   utilizzati   prevalentemente   od
esclusivamente nell' ambito della pratica degli sport della neve e della
montagna.
     In   proposito, la Sezione osserva innanzi tutto che, nel sistema
previdenziale italiano, l' INPS si caratterizza quale istituto previdenziale
per la generalita' dei lavoratori, mentre l' iscrizione ad altri istituti
(come, ad es. , l' ENPALS) rappresenta l' eccezione, fondata su disposizioni
speciali, che, come tali sono di stretta interpretazione.
     Pertanto, anche la nozione di "addetti agli impianti sportivi" deve
essere interpretata restrittivamente, o, quanto meno, senza estensioni non
compatibili con il significato proprio e comune delle parole.
     Cio' premesso, riguardo ai singoli problemi si osserva quanto segue:
     a) manifestamente, il Legislatore non ha inteso riferirsi genericamente
all' attivita' sportiva, bensi' agli "impianti" sportivi. Sono quindi esclusi
i lavoratori dipendenti da societa' , imprese, organizzazioni, ecc. , che, non
disponendo di impianti sportivi propri, utilizzano impianti pubblici per l'
esercizio dell' attivita' sportiva. Nel caso di societa' imprese, ecc. , che
gestiscono anche impianti sportivi propri nel piu' vasto ambito di un'
attivita' sportiva che si esercita non occasionalmente presso altri impianti
(caso delle societa' calcistiche che utilizzano gli stadi comunali, ma
dispongono di propri impianti per l' addestramento)) si dovra' distinguere,
tra il personale, quello specificamente e continuativamente addetto agli
impianti sportivi propri, e cioe' quello la cui prestazione e' direttamente
legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o
priva di interesse per il datore, se gli impianti venissero meno.
     b) Ferma restando la necessita' di questo diretto collegamento tra la
prestazione di lavoro e l' impianto, il concetto di "addetti agli impianti"
non si restringe comunque agli addetti alla custodia, manutenzione, pulizia,
ecc.) sempreche' la loro prestazione sia, come gia' detto, direttamente
collegata all'impianto in quanto tale (ad es. , istruttore di nuoto adibito ad
una piscina aperta al pubblico con l' obbligo di tenersi a disposizione di
tutti i frequentatori; il caso contrario potrebbe essere quello di un
allenatore di una squadra di calcio usufruente di un impianto proprio, perche'
in tal caso la prestazione sarebbe comunque a servizio della squadra,
piuttosto che dell'impianto). Si dovranno, comunque, escludere dalla nozione
di "addetti agli impianti" i soggetti impegnati in attivita' collaterali che,
pur svolgendosi materialmente nell' impianto o   presso   di   esso,   ed
eventualmente anche alle dipendenze dello stesso gestore, si caratterizzano
per una specifica, autonoma funzione economica: ci si riferisce alle attivita'
di bar, ristorante e simili.
     c) Quanto agli istruttori sportivi che prestino la loro attivita' senza
vincolo di subordinazione, il problema non e' tanto se essi rientrino o meno
nella figura degli "addetti agli impianti" (il che riguarda l' individuazione
dell'   istituto   previdenziale competente) quanto se essi, non essendo
lavoratori subordinati, siano soggetti all' assicurazione obbligatoria. Il
Ministero riferente non si sofferma sul punto, ma e' da ritenere che anche per
questo tipo di lavoratori il presupposto fondamentale per l' iscrizione
obbligatoria   ad   un istituto previdenziale sia un rapporto di lavoro
subordinato.
     d) Quanto, infine, agli addetti agli impianti di trasporto e di risalita
a fune, si osserva, che da un lato, almeno per taluni di detti impianti (e
precisamente   le   funivie) non sussistono serie contestazioni circa l'
ascrivibilita' al settore dei trasporti piuttosto che a quello sportivo, e
che, dall' altro, ogni tentativo di stabilire una soddisfacente linea di
demarcazione tra impianti a fune "di trasporto" e "sportivi" incontra gravi
difficolta' di ordine logistico e pratico. La difficolta' di operare un'
accettabile distinzione all' interno di una categoria di imprese, alcune delle
quali sono senz' altro appartenenti al settore dei trasporti, sembra un valido
argomento per concludere che la stessa qualificazione debba valere per l'
intera categoria. Del resto, tutti gli impianti a fune sono, di per se' ,
impianti di trasporto; mentre la finalizzazione a servizio della pratica
sportiva e' solo parziale ed eventuale, sia nel senso che non e' propria di
tutti gli impianti di questo genere, sia nel senso che anche per il singolo
impianto questa forma di utilizzazione non e' esclusiva. Inoltre, l' uso di
detti impianti da parte degli sportivi (sciatori, alpinisti, etc. ) ha lo
scopo di agevolare la pratica dello sport, ma non si identifica con essa. Allo
stesso modo, la presenza di pubblici esercizi di ristoro nei pressi dei campi
da sci puo' considerarsi utile o indispensabile per gli sportivi, ma non per
questo essi cessano di essere, ad ogni effetto, esercizi commerciali per
entrare a far parte degli "impianti sportivi". Non sembra determinante, in
contrario, il fatto che per la costruzione degli impianti di risalita siano
concessi i finanziamenti da parte dell' Istituto per il credito sportivo (
cio' dipende, ovviamente, dalla considerazione dell' interesse che rivestono
questi impianti ai fini sportivi e turistici), ne' il fatto che il CONI tenga
un censimento dei "grandi spazi naturali attrezzati per lo sport" (infatti,
propriamente parlando, si puo' ben dire che un "grande spazio naturale
attrezzato per lo sport" e' cosa diversa da un impianto sportivo in senso
stretto, anche se, in senso lato, puo' esservi assimilazione).
     Sul punto, pertanto, si possono ritenere fondate le osservazioni della
FENIT (Federazione Nazionale Imprese Trasporti);
                                P. Q. M.
     nelle suesposte considerazioni e' il parere della Sezione.
                                        per estratto del verbale
                                        IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Visto:
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Allegato 2:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
DIV. IX
ROMA, 1 ottobre 1984
Circolare n. 108/84           AGLI ISPETTORI REGIONALI DEL LAVORO
                                                     LORO SEDI
                              AGLI ISPETTORI PROVINCIALI DEL LAVORO
                                                     LORO SEDI
                              ALLA DIREZIONE GENERALE ENPALS
                              SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
                              Viale Regina Margherita, 206
                              ALLA DIREZIONE GENERALE INPS
                              SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA
                              Via Ciro il Grande n. 21
                                                       ROMA
                              e, per conoscenza,
                              ALLA DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
                                                       SEDE
OGGETTO: Assicurazione all' ENPALS degli addetti agli impianti sportivi.
     Questo   Ministero,   anche in relazione a quanto rappresentato con
precedente circolare n. 81/83 del 20 giugno 1983, ha posto alcuni quesiti al
Consiglio di Stato circa l' interpretazione da dare alla locuzione "addetti
agli impianti sportivi" contenuta nell' art. 3 punto 21 del D. Leg. C. P . S.
16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388.
     Il Consiglio di Stato - Sez. II ha formulato in merito l' allegato parere
n. 1036/84 del 13 giugno 1984 secondo il quale sono da considerare "addetti
agli impianti sportivi", ai fini dell' assicurazione all' ENPALS (Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo),
soltanto i lavoratori dipendenti (addetti alla custodia, manutenzione e
pulizia degli impianti sportivi, cassieri, istruttori, ecc. )   addetti
specificatamente e continuativamente agli impianti sportivi e cioe' il
personale la cui prestazione e' direttamente legata a questi ultimi, tanto che
la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore
di lavoro, se gli impianti venissero meno.
     Secondo il parere suddetto, non rientrano pertanto nel concetto di
"addetti agli impianti sportivi" ne' i lavoratori autonomi che prestino la
loro opera (in qualita', per es. di istruttori) presso gli impianti sportivi,
ne' i lavoratori dipendenti da societa' , imprese, organizzazioni, ecc. che
non dispongono di impianti sportivi propri, ne' i dipendenti da societa' ,
imprese ed organizzazioni dotate di tali impianti ove non sussista il
precisato collegamento diretto tra la prestazione di lavoro e l' impianto.
     Dalla categoria degli "addetti agli impianti sportivi" debbono inoltre
ritenersi esclusi, secondo il Consiglio di Stato, gli addetti agli impianti di
trasporto e di risalita a fune, per la rilevata difficolta' di stabilire una
sempre soddisfacente linea di demarcazione tra impianti a fune "di trasporto"
e "sportivi".
     Nel comunicare quanto sopra si invitano codesti Ispettorati e codesti
Enti a conformarsi alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato.
                                             IL MINISTRO
                                        Sottosegretario di Stato
                                        (On. Andrea Borruso)
Allegato 3:
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE
Viale Regina Margherita, 206
(00198) ROMA
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 19 del 13 dicembre 1984
Protocollo n. 235/CS                  ALLE SEDI COMPARTIMENTALI
                                      ALLE SEDI DISTACCATE
                                                   LORO SEDI
                                      AI SERVIZI ED UFFICI DELLA
                                      DIREZIONE GENERALE
                                      e, per conoscenza,
                                      AI SIGG. COMPONENTI IL COMITATO
                                      DI GESTIONE             SEDE
OGGETTO: Assicurazione all' ENPALS degli addetti agli impianti sportivi.
     Si richiama la precedente corrispondenza relativa all' oggetto ed in
particolare la nota riservata 125/CS dell' 1 agosto 1983, per comunicare che
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su sollecitazione delle
parti interessate, ha chiesto il preannunciato parere al Consiglio di Stato in
ordine alle perplessita' insorte e ritenute meritevoli di considerazione sui
criteri che dovevano presiedere alla esatta individuazione dei lavoratori
addetti agli impianti sportivi.
     La seconda sezione del Consiglio di Stato, in merito al quesito posto, ha
fatto conoscere il proprio parere che e' stato oggetto di apposita circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (circ. n. 108/84 dell' 1
ottobre 1984) diretta a tutti gli Ispettorati Regionali e Provinciali del
Lavoro ed alle Direzioni Generali dell' INPS e dell' ENPALS, con l' invito a
conformarsi al cennato parere.
     Il Consiglio di Stato ha fatto preliminarmente osservare che nel sistema
previdenziale italiano, poiche' l' INPS si caratterizza quale istituto
previdenziale per la generalita' dei lavoratori, l' iscrizione ad altri
Istituti quali l' ENPALS, rappresenta l' eccezione, fondata su disposizioni
speciali che in quanto tali, sono di stretta interpretazione. Pertanto anche
la nozione di "addetti agli impianti sportivi" deve essere interpretata
restrittivamente e cioe' senza estensioni non compatibili con il significato
proprio e comune della parola.
     Ne consegue che, avuto riguardo agli impianti, il legislatore non ha
inteso riferirsi genericamente all' attivita' sportiva, bensi' ai veri e
propri impianti; pertanto sono da ritenersi esclusi i lavoratori dipendenti da
Societa' , Imprese, organizzazioni etc. che non disponendo di impianti
sportivi propri utilizzano altri impianti per l' esercizio dell' attivita'
sportiva. Il concetto di "addetti agli impianti sportivi" non si deve
restringere comunque agli addetti alla custodia e manutenzione ma nello stesso
possono rientrare altre figure professionali (cassieri, istruttori, etc. ) con
esclusione pero' di tutti quei soggetti impegnati in attivita' collaterali
che, pur svolgendosi materialmente nell' impianto o presso di esso, si
caratterizzano per una specifica, autonoma funzione economica (p.   es.
attivita' di bar, ristorante etc. ).
     Per quanto attiene in particolare agli istruttori sportivi, secondo il
parere del citato Organo, il presupposto fondamentale per l' iscrizione ad un
istituto previdenziale e' l' esistenza di rapporto di lavoro subordinato.
     Riguardo, infine, agli addetti agli impianti di trasporto e di risalita a
fune, e' stato precisato che per alcuni di essi, precisamente per le funivie,
non   sussistono serie contestazioni circa l' ascrivibilita' al settore
trasporti piuttosto che a quello sportivo, anche se qualsiasi tentativo di
stabilire in via generale una soddisfacente linea di demarcazione tra i due
settori incontra gravi difficolta' di ordine logico e pratico.
     Le difficolta' di operare una accettabile distinzione all' interno di una
categoria di imprese, alcune delle quali appartenenti senz' altro al settore
trasporti sembra, sempre secondo il ripetuto parere, valido argomento per
concludere che la stessa qualificazione debba valere per l' intera categoria,
tenuto conto anche che l' uso di detti impianti da parte degli sportivi ha lo
scopo di agevolare la pratica dello sport ma non si identifica con essa.
     Il parere di cui sopra che, come detto, e' stato oggetto dell' apposita
circolare n. 108/84 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che
si rimette allegata in copia, e' stato sottoposto all' esame dell' apposito
Comitato per dirimere alcune  perplessita' insorte circa l' obbligo dell'
assicurazione all' ENPALS degli istruttori non vincolati da un rapporto di
lavoro subordinato e dei dipendenti delle imprese di trasporto a fune.
     Per il primo aspetto e' stato fatto rilevare come la condizione della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato se e' valida nei confronti
dell' INPS, il quale gestisce il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non
trova invece conforto nella disposizione di cui al n. 21 dell' art. 3 del  D.
L. C. P. S. 16 luglio 1947, n. 708 nel testo modificato dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388.
     Infatti al n. 21 oltre alle categorie di lavoratori vincolati da un
rapporto di lavoro subordinato (impiegati ed operai dipendenti da case da
gioco, da ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e da cinodromi,
degli spettacoli viaggianti) figurano gli addetti agli impianti sportivi per
i quali il legislatore non ha inteso porre come condizione un rapporto di
dipendenza; in caso contrario infatti sarebbe stata usata la   dizione
"dipendenti da impianti sportivi".
     Pertanto si ritiene che anche gli istruttori legati da un rapporto di
lavoro autonomo siano soggetti ad obbligo assicurativo presso l' Ente.
    A proposito di rapporti di lavoro autonomo si ritiene   opportuno
richiamare l' attenzione degli uffici periferici perche' venga attentamente
esaminata la vera natura del rapporto in questione e cio' a prescindere dal
"nome juris" che le parti contraenti hanno dato allo stesso.
     In concreto quindi si tratta di esaminare se ricorrano le caratteristiche
per l' individuazione di un lavoro subordinato e cioe' se gli istruttori
collaborino con l' organizzazione (Palestra - Societa' sportiva etc. )
prestando   la   propria attivita' in favore degli ospiti paganti della
organizzazione stessa nelle ore e con le modalita' da questa stabilite.
     Inoltre   e' da accertare se gli istruttori sono subordinati alla
organizzazione non nel senso che debbono rispettare le direttive in campo
tecnico ma nel senso che devono sottostare ad ogni altra determinazione o
direttiva come quella di tempo e di luogo senza l' assunzione di alcun rischio
che rimane esclusivamente e completamente a carico dell' organizzazione
medesima la quale assicura agli istruttori un minimo retributivo   con
riferimento specifico alla durata di prestazione. Questo richiamo temporale e'
gia' circostanza sufficiente a far qualificare il rapporto come lavoro
subordinato in quanto il compenso non viene commisurato al risultato ottenuto
ed al lavoro necessario per ottenerlo, bensi' , ad una determinata unita'
temporale (giorno, settimana, mese etc.).
     Per tutto quanto premesso in sede di ispezione piu' che rilevare l'
obbligazione contributiva per gli istruttori vincolati da un rapporto di
lavoro autonomo dovra' essere accertata la effettiva natura di detto rapporto
che, ove ricorrono le condizioni sopra descritte, dovra' essere contestato e
dichiarato di natura subordinata.
     Per quanto agli impianti di risalita a fune, non sembra che il parere del
Consiglio di Stato, pur ammettendo le difficolta' di ordine logico e pratico
di stabilire una sufficiente linea di demarcazione tra gli impianti a fune di
"trasporto" e "sportivi" nonche' la possibilita' di assimilazione, in senso
lato, tra i "grandi spazi naturali attrezzati per lo sport" come classificati
dal censimento del CONI gli impianti a fune e "l' impianto sportivo", abbia
tenuto nella dovuta considerazione la notevole differenza esistente tra l'
attivita' di trasporto, tipica del periodo estivo e l' attivita' sportiva
caratteristica   del periodo invernale. Detta differenza assume notevole
rilevanza ove si consideri che strettamente collegata agli impianti relativi
alle sciovie, seggiovie e slittovie e' da considerare l' attivita' espletata
sia per la delimitazione delle piste - veri e propri impianti sportivi -
secondo le caratteristiche tecniche e di classificazione fissate dagli
ordinamenti approvati dalle singole leggi regionali sia per la manutenzione e
sorveglianza delle stesse.
     Sta di fatto che per lo svolgimento di quest' ultima attivita' il
personale impiegato dalle Imprese che gestiscono gli impianti di risalita
costituisce la maggior parte dell' intero personale.
     Per siffatte considerazioni non si ritiene di poter condividere il parere
espresso dal Consiglio di Stato circa l' ascrivibilita' al settore trasporti
di tutte le imprese della specie.
     L' apposito Comitato purtuttavia ha deciso, per motivi di opportunita' di
attendere l' esito dei giudizi in corso e di astenersi, pertanto, dal
promuovere qualsiasi azione in attesa delle determinazioni cui perverra' la
Magistratura.
     Le Sedi, di conseguenza, dovranno soprassedere dal richiedere   il
versamento dei contributi alle Imprese del settore che intendono versare gli
stessi all' INPS.
     Per quanto riguarda, da ultimo, le particolari situazioni che si sono
verificate in dipendenza della sospensione di cui alla circolare n. 81/83 del
20 giugno 1983 e delle nuove disposizioni di cui alla successiva circolare n.
108/84 del 1 ottobre 1984, queste dovranno essere definite nel senso che le
contribuzioni IVS versate a questo Ente ovvero quelle versate all' INPS per i
lavoratori in argomento, dovranno essere considerate efficaci nella gestione
alla quale sono affluite.
     Pertanto le Sedi non dovranno, anche se dovuto, richiedere alle Imprese
il versamento dei contributi pregressi nel caso in cui questi siano stati
erroneamente versati all' INPS. Si aggiunge inoltre che nel caso in cui non
ricorrono, secondo le nuove disposizioni ministeriali, le condizioni per il
permanere dell' assicurazione presso questo Ente, gli Uffici   dovranno
notificare tale circostanza alle Imprese invitandole a regolarizzare la
relativa posizione presso l' INPS.
     Nel far riserva di ulteriori comunicazioni per quanto attiene agli
impianti di risalita, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                      SESTILI
 

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