È giunta finalmente al traguardo (dopo oltre 2 anni di gestazione) la nuova legge recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dalla Camera il 27 novembre e manda in soffitta la L. 11/2005 (nota come legge Buttiglione) che finora aveva regolamentato la materia.
La legge individua le procedure di partecipazione dei soggetti istituzionali sia alla fase preparatoria (ascendente) che di attuazione (discendente) della legislazione europea e adegua il nostro ordinamento alle profonde modifiche intervenute in sede europea con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Particolarmente rilevante è la nuova disciplina del recepimento della legislazione europea nel nostro Stato, con particolare riferimento alle direttive.
Il regime vigente e le disfunzioni connesse. Finora il principale strumento attraverso il quale l’ordinamento giuridico nazionale si adeguava agli atti giuridici dell’Unione era la legge comunitaria annuale, prevista dall’art. 9 della L. 11/2005, una sorta di legge contenitore nella quale si raccoglievano tutti gli atti europei che dovevano essere recepiti. La comunitaria poteva procedere al recepimento sia mediante la modifica normativa diretta, sia attraverso l’attribuzione al Governo di una serie di deleghe per predisporre decreti legislativi di recepimento delle direttive europee. Nelle materie di legislazione concorrente e residuale poteva anche esserci un intervento delle singole Regioni, previa individuazione nella legge comunitaria dei principi fondamentali cui esse devono attenersi nel recepire gli atti europei..
Ebbene questo meccanismo nel tempo ha evidenziato delle disfunzioni: la lungaggine dei tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria ha spesso determinato un sensibile ritardo nell’adeguamento alla normativa dell’Unione, con conseguente avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea; ancora oggi non sono state approvate le leggi comunitarie relative al 2011 e 2012. D’altro canto, si è osservato, il ritardo registrato nell’approvazione della legge è dovuto proprio in ragione delle disposizioni diverse dal semplice conferimento di legislativa (in particolare le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti per risolvere procedure di infrazione).
Cosa cambia. Il fulcro delle novità ruota proprio intorno al meccanismo appena descritto. Il legislatore si è reso conto, infatti, che un disegno di legge più snello, contenente esclusivamente le deleghe al Governo, garantirebbe un iter parlamentare più celere, consentendo così all’Esecutivo di attuare in tempi più rapidi gli atti dell’Unione europea. A tale scopo è previsto al Capo VI del nuovo provvedimento (artt. 29 e ss.) uno sdoppiamento dell’attuale legge comunitaria con l’introduzione di due distinte leggi:
a) la legge di delegazione europea, da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, concernente solo deleghe legislative e autorizzazioni all’attuazione in via regolamentare;
b) la legge europea, eventuale (pertanto, non è indicato un termine specifico di presentazione) e da presentare al Parlamento anche disgiuntamente rispetto alla legge di delegazione europea, che riguarda disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell’Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall’Unione e quelle emanate nell’ambito del potere sostituivo,
La ratio, come si diceva, è quella di consentire al Governo la predisposizione in tempi brevi e certi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell’Unione europea.
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