In sede di esame delle giustificazioni offerte dall’ impresa risultata aggiudicataria di una gara pubblica la stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in maniera particolarmente approfondita solo nel caso in cui esprima un giudizio negativo sulla congruità dell’ offerta da questa presentata, laddove nell’ipotesi di esito positivo è da intendere che il giudizio aderisca alle giustificazioni rese dall’impresa interessata (cfr. Cons. St., sez. V, 23/6/2008, n. 3122);
il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo inricorrente 3 e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (cfr. Cons. St., sez. V, 22/6/2010, n. 3890);
dagli atti acquisiti all’esito degli incombenti istruttori disposti, risulta che la stazione appaltante ha adeguatamente valutato le giustificazioni rese dall’aggiudicataria ed ha espresso il proprio giudizio favorevole, in maniera sufficiente, seppure sintetica, ed incensurabili nel merito;
è plausibile che, secondo quanto rappresentato dal CIRA resistente, lo sconto di gara sulle tariffe Assistal e DEI (componenti dell’offerta economica) trovi giustificazione unitamente agli altri elementi dell’offerta ed al canone in particolare; il costo orario per il personale tiene già conto delle ore non lavorate in base alle tabelle ministeriali; le giustificazioni comprendono i costi relativi alla struttura di coordinamento e dei preposti di area; il costo dei monitoraggi sarebbe compreso nelle prestazioni di terzi.
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