>>>Leggi la risposta 476/2022<<<
Indice
1. Normativa di riferimento
Nella disamina in scrutinio giova ricordare che gli importi restituiti all’ente erogatore, se sottoposti a tassazioni negli anni passati, sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche di cui all’art. 10, co. 1, lett. d-bis, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – (TUIR). L’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, alternativamente il dipendente potrà domandare il rimborso dell’imposta correlativo all’importo non dedotto. Specularmente, l’ente erogatore dovrà riavere le somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute applicate, potendo il dipendente dedurre il correlativo ammontare lordo dal proprio reddito complessivo.
2. La posizione del contribuente
Il contribuente sostiene che “le somme oggetto di restituzione hanno generato mensilmente un abbattimento dell’imponibile, con il conseguente risultato di generare una riduzione delle imposte versate”. Ulteriormente, “tale modalità di restituzione delle somme sono state descritte con specifica comunicazione avverso la quale non vi è stata alcuna opposizione da parte del soggetto debitore”. Concludendo, secondo l’istante, “non vi è difformità tra le operazioni contabili effettuate nell’anno d’imposta di riferimento e la certificazione unica relativa al medesimo anno d’imposta”.
3. Il caso di specie
Nel caso in scrutinio, il trattamento pensionistico riconosciuto al dipendente è stato computato per sbaglio sulla base del c.d. sistema retributivo al posto del c.d. sistema misto. Di conseguenza è stata riconosciuta una maggiore somma, rappresentata da una maggiore pensione e da una maggiore indennità pensionabile. Il sostituto d’imposta ha trattenuto in compensazione i maggiori introiti erogati, con decorrenza dal mese di febbraio 2020, attraverso rateazione, sino al mese di marzo 2022, ciò emerge dalla relazione tecnica che accompagna l’atto di diffida promosso dal dipendente. Sicché, sulla scorta di quanto visto sopra, il rapporto si manifesta come già definito alla data del 19 maggio 2020 e gli introiti devono continuare ad essere restituiti al lordo della ritenuta. Per i rapporti non definiti alla data 19 maggio 2020 la restituzione delle somme, indebitamente percepite, al soggetto erogatore ha luogo al netto delle trattenute IRPEF.
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