Dal 6 agosto sono vigenti le norme integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale
Indice
1. La delega per la riforma fiscale
Il decreto reca disposizioni correttive e integrative di alcuni decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023. La stessa legge all’articolo 1, comma 6, aveva disposto una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 (24 mesi dall’entrata in vigore dalla legge delega) o 4 (proroga di 90 giorni del termine di delega nell’ipotesi in cui termini per l’espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge in parola e secondo la procedura ivi disposta. Per saperne di più sull’iter precedente, leggi gli articoli: Riforma fiscale: novità su adempimenti tributari e concordato preventivo biennale e Riforma fiscale 2023: via libera Camera alla legge delega
2. L’iter
Nella seduta del 26 luglio il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo in parola. Sul testo sono stati acquisiti l’intesa in sede di Conferenza unificata e i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari. Il testo, composto da 8 articoli, è pubblicato nella G.U. del 5 agosto, con entrata in vigore dal 6 agosto.
3. Adempimento collaborativo
Il decreto contiene disposizioni integrative e correttive della disciplina dell’adempimento collaborativo. In dettaglio:
- è introdotta una specifica sanzione nell’ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
- vengono precisati alcuni effetti dell’adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
- vengono introdotte alcune precisazioni in merito alla disciplina di favore prevista per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale;
- viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l’accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter, introdotte dal decreto legislativo n. 221/2023, con quella prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015;
- vengono introdotte delle modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.
4. Adempimenti tributari
Il testo contiene disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari di cui al decreto legislativo n. 1 del 2024. In particolare:
- sono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l’applicazione degli indici ISA;
- sono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre;
- vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori;
- vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025);
- vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES;
- sono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale;
- è chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.
5. Concordato preventivo biennale
Si introducono disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13/2024. In particolare:
- è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- è modificato il termine per l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale;
- sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale;
- vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d’impresa, nonché ai fini dell’individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario;
- sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.
6. Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge n. 197/2022, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197/2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applica l’articolo 1, comma 244, della legge n. 197/2022.
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