Fatto e diritto.
La società “ *** s.r.l.”, in sede in Ragusa, in persona del suo legale rappresentante, propone unico ricorso avverso: a) il rigetto tacito dell’istanza di adesione al processo verbale di constatazione redatto dalla G. d. F. di Ragusa in data 1 dicembre ’08, presentata in data 29 dicembre ’08 all’Agenzia delle Entrate di Ragusa, ai sensi dell’art. 5 bis D.Lgs. 218/97; b) gli avvisi di accertamento n. TYZ030101399 e n. TYZ030101400 emessi per i periodi d’imposta anni già oggetto di verifica da parte della G.d.F., ossia per gli anni ’06 e ’07, con cui l’Ufficio, in relazione al primo periodo, conferma (eccetto lievi differenze) il contenuto del citato processo di constatazione, al contrario, per l’anno ’07, ancorché parimenti lo richiami, in effetti procede ad una nuova ricostruzione del volume d’affari determinando maggiori ricavi per complessivi € 1.301.908,00, sulla cui base calcola gli importi che suppone da essa società dovuti per IRES, IRAP e IVA; irroga altresì sanzioni pecuniarie per ciascuno dei detti periodi d’imposta, rispettivamente per 14.916,60 e 393.114,80 euro.
La società ricorrente premette: di avere presentato tempestiva istanza di adesione al processo verbale redatto a suo carico dalla G.d.F., ai sensi dell’art. 5 bis D.Lgs. 218/97, senza ricevere alcuna risposta; di avere altresì avviato, dopo la notifica degli avvisi di accertamento, il procedimento per la definizione degli accertamenti stessi ai sensi dell’art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo; che anche questo procedimento si concludeva con esito negativo; svolge quindi articolati motivi denunciando l’illegittimità: a) del silenzio, e quindi dell’implicito diniego, serbato dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza da essa società presentata ai sensi della citata norma considerato che l’Amministrazione – esclusa ogni sua ulteriore e diversa valutazione – avrebbe dovuto semplicemente prendere atto della volontà così espressa da parte del contribuente e limitarsi all’emissione del conseguente atto di definizione; b) degli avvisi di accertamento sopra distinti perché emessi nonostante la presentazione dell’istanza di adesione alla verifica compiuta dalla G.d.F. e, comunque, per difetto di motivazione e stante la totale infondatezza della nuova pretesa, del tutto sfornita di presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza, come richiesto dall’art. 39, I comma, lett. d), D.P.R. n.600/73; c) del provvedimento di irrogazione sanzioni relativo all’anno ’07 per violazione dei criteri di calcolo previsti dall’art. 12 D.L.GS. 472/97.
L’Ufficio si costituisce contestando ciascuno dei motivi del ricorso, in particolare rileva che l’istanza di adesione al p.v.c. della G.d.F. non poteva essere presa in considerazione non essendo stata presentata sull’apposito modello e mancando l’allegazione delle fotocopia di un documento di identità e di riconoscimento, difformemente da quanto previsto dalla circolare n. 55/08 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre ’08 (di cui produce stralcio).
Aggiunge che gli avvisi di accertamento sono del tutto legittimi essendo basati su presunzioni assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. e che le sanzioni irrogate alla società ricorrente riflettono le disposizioni illustrate in seno agli avvisi di accertamento.
Riduce tuttavia, in applicazione del principio di autotutela, i ricavi che afferma essere stati evasi in relazione all’anno ’07 da € 1.041.530,00 a € 808.345,00.
La Commissione, letti gli atti, osserva.
Vanno accolti i motivi dedotti da parte ricorrente ai punti 1. e 2. del ricorso e che poggiano sulla denunciata violazione dell’art. 5 bis D. LGS. 218/97 (norma inserita dall’art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno ’08, n. 112, come modificato in sede di conversione dalla l. n. 6 agosto ’08 n. 133).
Conviene riportare la norma: “ Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione e di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto… l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate ed all’organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’art. 7. In presenza dell’adesione…la misura delle sanzioni….é ridotta alla metà…in caso di mancato pagamento delle somme dovute…il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma….”.
Dalla sua lettura e tenendo presente la finalità della disposizione, che è chiaramente quella a fornire un ulteriore, specifico strumento di deflazione del contenzioso nella materia tributaria, oltre che di rapido soddisfacimento della pretesa erariale in cambio di una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie finanche maggiore rispetto alla già ridotta misura prevista dall’art. 2, comma 5, del decreto legislativo D.L.vo n. 218, emerge che il nuovo istituto costituisce esercizio di una facoltà del contribuente, come il procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto disciplinato nello citato decreto (vedi in particolare gli articoli 4, 5 e 6), di cui condivide certamente anche la ratio, ma l’analogia si ferma qui perché l’adesione ai verbali di constatazione, a differenza dell’istanza per l definizione degli accertamenti, comporta per l’amministrazione finanziaria lo speciale vincolo di emettere l’atto di definizione del procedimento conformemente alla volontà espressa e nel termine imposto dalla norma, esclusa ogni ulteriore sua valutazione circa il merito della pretesa erariale, ed è siffatto vincolo a caratterizzare fortemente l’istituto.
Non è infatti casuale il diverso termine che il legislatore utilizza per l’avvio del procedimento di adesione di cui all’art. 5 bis; il contribuente, infatti, non deve presentare alcuna richiesta o istanza (da sottoporre all’esame degli Uffici), ma dare (semplice) comunicazione dell’intento di aderire al verbale di constatazione, all’amministrazione quindi non rimane che emettere e notificare al contribuente l’atto di definizione recante le indicazioni previste dall’art. 7 D.LGS. 218/97, ossia il quantum da lui dovuto a titolo di imposte e somme accessorie, sulla base della verifica già compiuta nel verbale di constatazione.
Devono ovviamente ricorrente entrambe le condizioni previste dalla norma, ossia: a) l’adesione deve avere ad oggetto il contenuto integrale del verbale di constatazione (vedi in merito Comm. Trib. Reg. Torino 15 marzo ’11 n. 53); b) deve intervenire nel termine perentorio fissato dalla norma, ossia entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale di constatazione.
Entrambe le condizioni si sono verificate nella fattispecie, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti della causa (cfr. i documenti allegati al ricorso).
Gli avvisi n. TYZ030101399 e n. TYZ030101400 non potevano essere emessi stante la rilevata carenza del potere di accertamento e di imposizione dell’Ufficio e vanno quindi annullati.
In accoglimento del ricorso va pertanto dichiarato: a) la piena legittimità dell’adesione espressa dalla s.r.l. *** al verbale di constatazione redatto nei suoi confronti in data 1 dicembre ’08 dalla G.d.F. di Ragusa; b) il corrispondente suo obbligo di pagamento delle somme dovute a titolo d’imposte e somme accessorie sulla base del predetto verbale, secondo le modalità e nei tempi previsti dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 218/97.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio che liquida a favore della società ricorrente in complessivi € 3.150,00 (in esse compreso il contributo unificato), oltre voci accessorie.
Ragusa, 12.11.’12.
Il Relatore Il Presidente.
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