Ritardo nell’adozione del decreto definitivo di pensione – Decadenza dal potere di ripetizione di indebito scaduti i prescritti tempi regolamentari perla predetta adozione – Insussistenza – Opposizione unita, in subordine, a richiesta danno da ritardo – Danno da ritardo per lesione dell’interesse pretensivo al provvedimento – Lesione al principio della certezza del diritto e dell’affidamento – Sussistenza
In caso di notevole ritardo fra l’adozione del provvedimento di pensione definitiva rispetto all’erogazione provvisoria, l’Amministrazione, scaduti i tempi procedimentali per l’adozione del summenzionato atto definitivo, non decade dal potere di richiedere le somme eventualmente dovute, essendo tenuta, ex art. 38 Cost. ad assicurare, con una ponderata rateizzazione, condizioni di vita libere e dignitose per il pensionato.
Se vi è espresso “ petitum”, l’amministrazione, in caso di ritardo nell’ adozione del provvedimento di liquidazione definitiva,risponderà per lesione dei principi della certezza del diritto e dell’affidamento
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