Adozione internazionale dei minori: la Consulta ribalta il divieto per i single

La Consulta apre sull’adozione da parte delle persone single, arginandole ai minori stranieri in situazione di abbandono. Sentenza 33/2025.

La Consulta apre sull’adozione da parte delle persone single, arginandole ai minori stranieri in situazione di abbandono. Lo ha stabilito la sentenza n. 33 depositata il 21 marzo, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui non include i single fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Indice

1. Il fatto: l’idoneità all’adozione internazionale per non coniugati


Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali durante l’istruttoria. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

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2. L’illegittimità dell’esclusione dei single dall’adozione


La Consulta, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione, ha evidenziato che tale disciplina comprimeva, in modo sproporzionato, l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto all’istituto giuridico dell’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.

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3. Il ragionamento della Corte Costituzionale


L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, unitamente ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle opzioni operate dal legislatore.
La Corte ha rilevato che i single risultano in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. L’accertamento può pure tenere conto della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.
Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Consulta ha osservato che, nell’attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle istanze di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso».

Avv. Biarella Laura

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