Indice:
- La vicenda processuale e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione.
- La decisione della Suprema Corte.
- Il richiamo alla sentenza n. 79/2022 della Corte Costituzionale.
- Le conclusioni.
La vicenda processuale e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione.
La Corte territoriale confermava la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva rigettato l’istanza di adozione in casi particolari, ex art. 44, c. 1., lett. b), L. n. 184/1983 di una minore, figlia della moglie, evidenziando la mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa, in primis la tutela degli interessi della piccola, la quale conviveva sì con la madre ed il neo marito ma continuava a mantenere un buon rapporto, continuativo, con il padre biologico.
Il ricorrente adìva la Cassazione formulando tre motivi:
- con il primo denunciava la falsa applicazione degli artt. 44, primo comma, lett. b), 46, 48 commi 1-2, 50, comma 1 e 57 L. n. 184/83, 2 e 30 Cost., 3 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, per avere, la Corte di appello, ritenuto non sussistenti i presupposti della richiesta di adozione, data la persistenza di un rapporto continuativo tra il padre biologico e la minore e la possibilità di trasferimento della responsabilità genitoriale in capo a tre persone, nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza di adozione. A tal proposito, il ricorrente, denuncia la violazione dell’art. 48 cod. civ., il quale, per la fattispecie de quo, prevede che le responsabilità genitoriali dell’adottato sono esercitate dall’adottante e dalla coniuge, madre della minore, mentre il padre biologico continua ad esercitare un ruolo di guida, di controllo e di indirizzo sull’esercizio della predetta responsabilità;
- con il secondo motivo, deduce l’illogicità e la carenza di motivazione per avere, la Corte territoriale, ritenuto insussistente un interesse concreto della minore all’adozione, sulla base delle valutazioni delle relazioni del Servizio sociale nelle quali si riscontra lo stato di assoluta serenità della minore, legata sia al padre biologico sia al ricorrente. Tuttavia, riguardo quest’ultimo, non viene in alcun modo valorizzata la sua figura ai fini della valutazione della richiesta di adozione, pur essendo, altresì, note le condizioni precarie economiche del padre naturale;
- con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., per avere dapprima, la Corte d’appello, affermato e poi escluso che le ipotesi tipiche richieste – morte, abbandono e disinteresse del genitore – siano quelli rilevanti per l’accoglimento della domanda di adozione in casi particolari.
La decisone della Suprema Corte.
La Cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi.
In primis, ha evidenziato, sulla base dell’orientamento consolidato di legittimità che il giudice chiamato a valutare lo stato di abbandono del minore e, quindi, a decidere sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i genitori biologici e ciò in quanto l’adozione legittimante rappresenta l’extrema ratio a cui bisogna richiamarsi solo allorquando manchi quest’interesse, tenuto conto che il nostro ordinamento prevede sia l’ipotesi in cui il rapporto tra il minore e i genitori biologici sia totalmente reciso, sia l’ipotesi in cui venga garantita la conservazione del rapporto, come nei casi contemplati dagli artt., 44 e ss della L. n. 184/1983 ed in particolare l’art. 44 lett. d).A tal proposito, la Corte rimanda a talune sentenze ( Cass., n. 3648/2020; SS. UU., n. 12193/19 e n. 12692/16) nelle quali è cristallizzato un principio di diritto molto importante e cioè quello secondo cui l’adozione implica la conservazione dello status di figlio dell’adottata rispetto al genitore biologico e la necessità della continuità relazionale con lo stesso.
Il richiamo alla sentenza n. 79/2022 della Corte Costituzionale.
A tal proposito, la Corte richiama una recente sentenza della Consulta, la n. 79, pubblicata il 28 marzo 2022 la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 L. n. 184/1983 nella parte in cui, mediante il rinvio dell’art. 300, comma secondo, cod. civ., prevede che l’adozione in casi particolari “non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”, escludendo, cioè, qualsivoglia rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.Per la Suprema Corte, la decisione della Consulta, muove dalla considerazione secondo la quale il minore non abbandonato ma i cui genitori biologici versìno in condizioni tali da impedire il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, può ovviare al ricovero in istituto od anche l’affidamento temporaneo, attraverso l’adozione in casi particolari, esperibile laddove manchìno uno o più presupposti per la cosiddetta adozione piena. Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, la Corte territoriale ha escluso l’ adozione piena perchè non ha riscontrato lo stato di abbandono della minore ed ha dato rilievo alla persistenza dei rapporti tra la bambina e il padre biologico, interpretandolo come un elemento ostativo all’accoglimento della domanda di adozione, ignorando il principio di diritto enunciato dalle sentenze sopra richiamate che ribadiscono l’importanza della continuità relazionale tra minore e genitore biologico anche laddove questi si trovi impossibilitato all’esercizio pieno della responsabilità genitoriale.
Le conclusioni.
Secondo la Cassazione, nel caso concreto, l’adozione da parte del ricorrente, della figlia della moglie, realizza appieno il “preminente interesse della minore” ( art. 57, comma primo, della L. n. 184/1983) anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo e la continuità con quelli della famiglia del padre biologico. L’art. 55 della L. n. 184/1983, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, privava il minore di quella rete di tutele scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali. Il rispetto del principio del “preminente interesse del minore”, trova riscontro anche dalle relazioni del Servizio sociale e, pertanto, la valutazione fatta dalla Corte d’appello circa l’insussistenza dei presupposti dell’adozione in casi particolari, va a scontrarsi anche con i principi contenuti nella sentenza richiamata della Consulta nella quale viene sottolineato che l’assunto secondo il quale si possa avere una sola famiglia, “appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di uguaglianza si è riverberato sullo status filiationis: il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti; l’identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza”.
Per i motivi esposti, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Alessio Anceschi | 2021 Maggioli Editore
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