Come devono essere valutati i presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva. Per approfondimenti sulle sanzioni sostitutive, rimandiamo al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne fa una disamina approfondita.
Indice
1. La questione: sanzione sostitutiva
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta di applicazione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, ex art. 20-bis cod. pen..
Ciò posto, avverso questa ordinanza la difesa dell’istante proponeva ricorso per Cassazione con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 20-bis cod. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, richieste congiuntamente dal condannato.
Per una trattazione accurata sulle sanzioni sostitutive, rimandiamo al volume “Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia”, che ne fa una disamina approfondita.
Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia
Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva corretto l’operato compiuto dal giudice di merito, ritenendo come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse valutato, per l’appunto correttamente, le risultanze processuali, con una motivazione (stimata) congrua e priva di erronea applicazione dell’art. 20-bis cod. pen., formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità del condannato ed evidenziando che la natura e la gravità dei suoi pregiudizi penali, che costituivano il punto di partenza dell’analisi della caratura criminale del ricorrente, non erano accompagnati da elementi positivi che consentissero un giudizio prognostico di buon esito delle pene sostitutive e di prevenzione del pericolo di recidiva, ai quali lo strumento sanzionatorio in esame è sotteso.
Tra l’altro, si riteneva del tutto legittimo un provvedimento di questo genere anche sulla base di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la «valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni» (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013).
Il ricorso proposto, pertanto, era rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come devono essere valutati i presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni.
Ove il giudice neghi siffatta sostituzione in presenza di una motivazione di questo genere, è dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, impugnare tale decisione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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