Quando l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: l’esecuzione dell’affidamento in prova
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava talune istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, da eseguirsi nel Paese di residenza del condannato.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione della legge penale, quanto al diniego dell’affidamento in prova.
In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe, con la decisione assunta, disapplicato gli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 38 del 2016, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio UE, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento e della sorveglianza, in ambito europeo, della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, delle sanzioni sostitutive e delle decisioni di liberazione condizionale, comunque denominate negli ordinamenti nazionali. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte considerava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, secondo gli Ermellini, fermo restando che l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con il d.lgs. n. 38 del 2016 (essendo l’affidamento in questione assimilabile ad una «sanzione sostitutiva» ai sensi dell’art. 2, lett. e, di tale decreto, quale sanzione che «impone obblighi ed impartisce prescrizioni», compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere: da ultimo, Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020), spetta comunque alla Magistratura di sorveglianza di esprimere il giudizio prognostico previsto dall’art. 47 Ord. pen., in termini favorevoli o sfavorevoli (Sez. 1, n. 22242 del 27/04/2022).
Orbene, a parere della Corte di legittimità, codesto giudizio era stato ignorato dal ricorrente che non l’aveva specificamente censurato.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se è vero che l’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, tuttavia non è sufficiente che sia applicabile sic et simpliciter questo atto normativo sovra nazionale per potere godere di questa misura alternativa alla detenzione, essendo pur sempre richiesta una prognosi favorevole da parte della Magistratura di sorveglianza in ossequio a quanto previsto dall’art. 47 della legge n. 354 del 1975.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso per comprendere quando questo beneficio penitenziario possa essere eseguito nel paese di residenza del condannato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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