Affidamento senza gara di servizi legali a professionisti privati Tar Campania, Salerno, sez. II – Sentenza 16 luglio 2014 n. 1383

Interessante pronuncia del Tar Campania Salerno, in tema di affidamento senza gara di Servizi Legali a professionisti esterni.

In via preliminare, il Collegio osserva che rientra nella giurisdizione amministrativa un ricorso con il quale si impugna una delibera di conferimento di servizi legali ad alcuni professionisti privati senza una preventiva gara ad evidenza pubblica, atteso che in  tal caso il petitum sostanziale fatto valere in giudizio non attiene alla pretesa del ricorrente di conseguire l’incarico bensì alla pretesa di legalità dell’azione amministrativa, ossia alla pretesa che l’Amministrazione, pur quando agisce secondo il diritto privato, pervenga alla selezione del contraente sulla base di procedure amministrativa trasparenti e non discriminatorie, aperte alla partecipazione di tutti gli aventi diritto.

L’affidamento di servizi legali è configurabile allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce.

Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non prede terminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

 

E’ illegittima la delibera con la quale un comune ha affidato una serie di servizi legali a professionisti privati ( nella specie si trattava dell’affidamento dell’incarico annuale per la consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale in favore degli organi comunali) senza esperire una procedura comparativa di tipo concorsuale per la scelta del miglior contraente, aperta alla partecipazione di tutti coloro che, in possesso dei titoli e requisiti richiesti, potevano aspirare al conseguimento dell’incarico, in violazione di quanto previsto, in via generale, dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, a mente del quale le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti esterni, potendo procedere al conferimento di incarichi individuali solo per soddisfare esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ed alle condizioni e con i presupposti specificatamente individuati dal legislatore.

 

Ha osservato la sentenza in rassegna che, nella specie, l’incarico affidato ai legali esterni consisteva nella complessiva attività di assistenza e consulenza legale da espletarsi in favore del Comune, ovvero nella gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo, come specificato nello schema di convenzione, di attività di consultazioni orali, scritte, e di redazione di pareri.

In buona sostanza, non si trattava, nello specifico, dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.

E’ stato ricordato quanto espresso di recente dalla giurisprudenza contabile ( Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Basilicata, parere n. 8/09) e dall’autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale occorre distinguere la nozione di servizio legale da quella di singolo incarico difensivo, caratterizzandosi il servizio legale per un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al singolo contratto d’opera intellettuale.

Mentre il patrocinio legale, infatti, costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, il Servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale.

Casesa Antonino

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