La circolare delle Entrate n. 04/2022
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 04/2022, pubblicata sul portale istituzionale, fornisce precisazioni sulla nuova Irpef, così come rimodulata dall’ultima Legge di Bilancio (articolo 1, commi da 2 a 8, Legge 30 dicembre 2021, n. 234) che, con decorrenza dal I gennaio 2022, e nella finalità di diminuire la pressione fiscale, ha provveduto a ritoccare il sistema di tassazione delle persone fisiche, in particolare sui seguenti aspetti:
- modifica di aliquote,
- modifica di scaglioni d’imposta;
- rimodulazione delle detrazioni d’imposta;
- modifiche al trattamento integrativo della retribuzione;
- adempimenti a carico dei sostituti d’imposta.
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Indice:
- Intenti e obiettivi della riforma
- La decorrenza
- La soppressione Irap
- La riforma dell’Irpef
- Il confronto col precedente sistema
- La riformulazione delle detrazioni Irpef
- Assenza ingiustificata per violazione obblighi green pass
- Raccordo della novella di tassazione Irpef con ulteriori novità normative
- Chi non è più soggetto all’Irap
- Obblighi Irap soppressi
- Obblighi Irap che permangono
Intenti e obiettivi della riforma
L’intento della riforma, esplicitato dalla stessa Circolare, è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, per il tramite della riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito da 28.000 euro a 55.000 euro, e variare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità.
Si prevede il riordino delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull’equità e sull’efficienza dell’imposta, con lo scopo di contenere l’elusione fiscale.
Si sancisce che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con peculiare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.
La decorrenza
Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022 e trovano operatività dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023).
La soppressione Irap
La novità di maggior rilievo per l’esercizio fiscale 2022 verte sull’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), non più dovuta dalle persone fisiche esercenti:
- attività commerciali,
- arti e professioni.
La riforma dell’Irpef
Le modifiche al sistema fiscale prevedono la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), rivisitando aliquote e scaglioni d’imposta di cui all’articolo 11 del Tuir. Nel dettaglio, l’articolo 1, commi da 2 a 4, della Legge di Bilancio, ha modificato il metodo di calcolo dell’Irpef, già contemplato dal TUIR, comprimendo il numero delle aliquote applicabili (da 5 a 4) e, al contempo, riassestandole in riferimento ai relativi scaglioni di reddito. Per l’effetto, dal 1° gennaio l’imposta lorda deve essere determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili esplicitati nell’articolo 10 del TUIR, quattro aliquote per scaglioni di reddito:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- da 15.000 euro a 28.000 euro, 25%;
- da 28.000 euro a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Il confronto col precedente sistema
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare in disamina, riporta alcuni esempi dove si evidenziano alcune fattispecie col risparmio d’imposta in virtù delle nuove disposizioni per il calcolo Irpef. Per l’effetto, rispetto al previgente sistema di calcolo:
- l’aliquota, per i redditi da 15mila euro a 28mila euro, viene ridotta dal 27 al 25%;
- l’aliquota, per i redditi da 28mila a 50mila euro, risulta ridotta dal 38 al 35%;
- viene eliminata l’aliquota del 41%, già applicata ai redditi da 55mila euro a 75mila euro;
- i redditi superiori ai 50mila euro vengono sottoposti a tassazione del 43 per cento.
La riformulazione delle detrazioni Irpef
I cambiamenti afferiscono anche alla rimodulazione delle detrazioni sui redditi di lavoro e pensione, tramite la parziale riformulazione dell’articolo 13 del TUIR, che elenca e descrive le specifiche detrazioni dall’imposta lorda, stabilite sulla base della tipologia di reddito che converge nel reddito complessivo. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, con peculiare riferimento alle detrazioni, ne determina le modalità operative, esplicitando, per i redditi di lavoro dipendente e pensione, un doppio criterio di computo:
- le detrazioni “base” (di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 13 del Tuir) devono essere rapportate al periodo di lavoro, ovvero di godimento della pensione, nel corso dell’anno fiscale;
- delle nuove detrazioni “aggiuntive”, previste nella misura di 65 euro per i lavoratori dipendenti con redditi compresi nello scaglione tra 25.001 e 35mila euro, nonché di 50 euro per i pensionati con redditi compresi tra 25.001 e 29mila euro, si può beneficiare senza effettuare ragguagli al periodo di lavoro o di pensione. Tali detrazioni (cd. “aggiuntive”) dovranno essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta.
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Assenza ingiustificata per violazione obblighi green pass
Nel calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso del green pass, poiché le detrazioni per lavoro dipendente devono essere parametrate al periodo di durata del rapporto di lavoro per il quale il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
Raccordo della novella di tassazione Irpef con ulteriori novità normative
Le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche devono essere valutate nell’insieme, tenendo conto anche delle nuove disposizioni vigenti:
- in materia di assegno unico e universale spettante per i figli.
- riguardanti la detrazione fiscale ex articolo 12 del TUIR.
Nella stessa circolare vengono quindi forniti i primi chiarimenti, anche con riferimento al raccordo con tali disposizioni.
Chi non è più soggetto all’Irap
Dal I gennaio dell’anno corrente non sono più soggette all’Irap (ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive, esclusa dall’articolo 1, comma 8, della Legge n. 234/2021) le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano:
- attività commerciali titolari di reddito d’impresa (articolo 55, Tuir), che includono sia l’impresa familiare che l’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- arti e professioni (articolo 53, comma 1, Tuir), pur rimanendo assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5, TUIR.
Obblighi Irap soppressi
Pertanto, le due categorie di persone fisiche, a far data dal periodo d’imposta in corso al I gennaio 2022, non sono, inoltre, tenuti al rispetto degli obblighi:
- documentali,
- contabili,
- di versamento dell’acconto,
- del saldo dell’Irap,
- di presentazione della dichiarazione Irap.
Obblighi Irap che permangono
Diversamente, permangono tutti gli obblighi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al I gennaio 2022:
- documentali,
- contabili,
- dichiarativi,
- di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo.
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