Sospensione dei termini agevolazioni “prima casa”
Era stata introdotta dal Decreto cd. Milleproroghe 2022 (Decreto-Legge n. 228/2021), nella finalità di fronteggiare le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e, secondo i chiarimenti esposti nella Circolare 8/E del 29 marzo, rimane valida anche nell’intervallo cronologico tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, precedente rispetto alla data di entrata in vigore della proroga. In dettaglio, l’articolo 3, comma 5-septies, del Decreto-Legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, interviene sull’articolo 24 del Decreto-Legge n. 231/2020, n. 231, rubricato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Tale ultima disposizione prevede che: “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”. Ciò in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza sanitaria.
Ampliamento sospensione dei termini
Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri:
- il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione,
- il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”.
Esempi
In ipotesi di acquisto con impegno dell’acquirente a trasferire la propria residenza nel comune ove si trova l’abitazione acquisita, il termine di 18 mesi è sospeso nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022. Pertanto:
- se l’acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, il termine è sospeso dal 23 febbraio 2020, per riprendere il suo decorso il 1° aprile 2022 (in sostanza, si conteggiano 25 mesi e 8 giorni in più). Ad esempio: in caso di acquisto effettuato il 23 gennaio 2020, il termine per il cambio di residenza non scadrà il 23 luglio 2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31 agosto 2023;
- se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022, il termine inizierà a decorrere dal 1° aprile 2022 e scadrà, quindi, il 1° ottobre 2023;
- se l’acquisto avverrà successivamente al 31 marzo 2022, il decorso del termine di decadenza seguirà le regole ordinarie (18 mesi dalla data di acquisto dell’immobile).
Rimborso
La Circolare, pertanto:
- conferma la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022),
- chiarisce che il contribuente, il quale nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, può ottenerne il rimborso.
Versamenti sospesi
La Circolare n. 8/E fornisce chiarimenti anche sulla proroga di alcuni versamenti fiscali riconosciuta dal Decreto Milleproroghe 2022, al fine di agevolare le attività economiche colpite dalle emergenze sanitarie dell’influenza aviaria e della peste suina africana. In dettaglio, in favore dei soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede: la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti:
- le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973),
- le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta,
- i versamenti Iva.
La circolare chiarisce che non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022 e fornisce dettagli sui presupposti per poter beneficiare della proroga.
Slittamento termine versamento Irap
Il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal Decreto-Legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), ad opera del Milleproroghe (che interviene sul Decreto-Legge n. 104/2020) viene posticipato al 30 giugno 2022. Pertanto, il 30 giugno è il termine entro il quale corrispondere, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- il saldo Irap 2019,
- il primo acconto Irap 2020,
nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cd. Temporary Framework).
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