L’ Agenzia Entrate Riscossione non ha la legittimazione attiva sulle sanzioni Covid

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Due sentenze gemelle del Giudice di Pace di Torino: ADER è carente di legittimazione attiva ad irrogare la sanzione agli Over 50 per la mancata vaccinazione da Covid, in quanto il Ministero della  Salute non ha le competenze per dettare le attribuzioni all’Ente di Riscossione, essendo di competenza del Ministero dell’Economia e Finanze.

Giudice di Pace di Torino- sentenze n. 1637 e 1638 del 11-05-2023

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Indice

1. I ricorsi dell’Agenzia Entrate Riscossione


Due ricorsi analoghi che nascono dall’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 per non aver dato inizio al ciclo vaccinale primario ai sensi dell’art. 4 sexies del decreto legge n. 44 del 2021 previsto in via obbligatoria per i soggetti ultracinquant’enni.
Essendosi costituiti sia l’Agenzia Entrate Riscossione, che il Ministero della Salute, viene innanzitutto precisato che  il comma 7 della citata disposizione non sancisce “che l’unico legittimato passivo è Agenzia Entrate Riscossione”, disponendo infatti la competenza del giudice di Pace e la rappresentanza per la resistente da parte dell’Avvocatura dello Stato. Con tale affermazione si limita perciò “a sancire la legittimazione passiva di Agenzia Entrate Riscossione e ad attribuirle il diritto di essere patrocinata dall’avvocatura dello stato, ma non esclude affatto la legittimazione passiva del Ministero quale reale e sostanziale Ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, che si avvale di ADER per le attività di comunicazione e riscossione.”.

2. Le motivazioni


Ritenuta dunque la valida costituzione delle Parti e la corretta instaurazione del contraddittorio, le motivazioni si concentrano sulla questione preliminare e assorbente della sussistenza dei poteri in capo ad ADER per l’accertamento della suddetta violazione.
Orbene, è agevole notare come l’art. 4 sexies comma 3 in deroga all’art. 3 della L. 689/1981 “stabilisce che “L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero…”. In  tal modo è stata trasferita di fatto ad ADER la competenza materiale di “irrogare” la sanzione amministrativa per la violazione che però sia stata “accertata” in precedenza mediante un atto” di impulso del Ministero della Salute. Quindi, ad ADER “nel caso di specie è stata delegata dalla legge solo la funzione di irrogare (e comunicare) ai soggetti inadempienti, per conto del Ministero Titolare, l’avvio del procedimento sanzionatorio…. In questa prospettiva l’art. 4 sexies non ha delegato l’attribuzione del potere di “accertamento” all’Ente Riscossione, ma solamente quelle accessorie e strumentali alla stessa secondo gli indirizzi dettati dal Ministero dell’Economia e  delle Finanze”.
Dunque, “l’Agenzia Entrate è un semplice tramite, privo di una legittimazione propria o “attiva” … che non le consentono di accertare la violazione mediante la formazione di atti sostitutiva degli elenchi ricevuti dal Ministero”.
Da questa disamina, si apre conseguentemente la constatazione di un’ulteriore violazione, in materia di privacy. “La migrazione di tali elenchi negli “avvisi di addebito” costituisce un eccesso di potere ed una grave violazione dei diritti difensivi dei sanzionati, che non sarebbero in nessun modo posti a conoscenza dell’atto di accertamento originario e per i quali non vi sarebbe alcuna prova di trasmissione o possibilità di accesso, innescano ulteriori problematiche relative all’avveramento delle condizioni previste ex art. 29,32 e 39 GDPR. Sovrapponendo la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione si opera un automatico (e non consentito) trattamento dei dati personali e profilazione automatizzata di condizioni sanitarie personali sensibili”.

3. Conclusioni


Il ricorso è, pertanto, fondato, atteso che emerge la carenza della legittimazione attiva di ADER all’irrogazione della sanzione impugnata, dal momento che il Ministero della Salute non ha le competenze per dettare le attribuzioni dell’ente di Riscossione, essendo di esclusiva attribuzione del MEF.
L’intimazione deve quindi ritenersi illegittima perché viziata da eccesso di potere, e, perciò, annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e conseguentemente, le resistenti condannate al pagamento delle spese legali e processuali.

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Cristina Malavolta

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