L’articolo “Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti” è un estratto del volume “Stupefacenti – Manuale pratico operativo”
Indice
1. L’art.79 T.U.S.
L’art. 79 T.U.S., rubricato “Agevolazioni dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, riprende sostanzialmente il contenuto del primo (e unico) reato istituito nella legislazione italiana in materia di stupefacenti con la legge n.396/1923 che, sanzionando “il divieto di partecipare a riunioni finalizzate all’uso collettivo di sostanze tossiche stupefacenti”, mirava a reprimere non l’uso in sé di tali sostanze, ma ad evitare il carattere scandaloso della condotta e la sua capacità di facilitare il diffondersi del vizio.
2. Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti
In un contesto sociale nel quale l’uso della droga ancora non aveva mostrato i “danni” potenziali di un consumo voluttuario diffuso e in ossequio alla visione liberale del codice Zanardelli, chiunque poteva consumare ciò che voleva; eppure, la “moda” delle c.d. fumerie di oppio – già dilagante in altri Paesi con forte immigrazione cinese – preoccupava il legislatore nella misura in cui il “vizio” veniva propalato con il rischio di una diffusione generalizzata.
La ratio dell’incriminazione, dunque, non è tanto la lotta al traffico degli stupefacenti, ma il contrasto all’“agevolazione dell’uso”, quale condotta fomentatrice della “moda del consumo”, volendo così evitare che la droga diventi compagna conviviale e occasione di incontro sociale.
La norma, trasfusa poi nell’art. 447 c.p., che puniva la condotta, di chi «adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all’uso di sostanze stupefacenti», fu abrogata e sdoppiata in due condotte dall’art. 73 legge n. 685/1975, nel testo ancora in vigore sub art. 79, T.U.S.
Il primo comma sanziona «chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», con pene diverse per le droghe c.d. “pesanti” (la pena della reclusione è da tre a dieci anni) e per le c.d. droghe “leggere” (da uno a quattro anni).
Il secondo comma introduce alcuni elementi distintivi che riguardano il luogo (non si parla di locale pubblico o circolo privato, ma di “immobile, ambiente o veicolo idoneo”), l’evento (non si parla di convegno di persone che consumano, ma di “convegno abituale”) e, in caso di condotta omissiva del soggetto che “consente”, il necessario concorso di persona nel reato di colui che abbia adibito l’immobile allo scopo illecito.
Soggetto attivo del reato è chiunque abbia la disponibilità del luogo, da intendersi in senso ampio come diretta ed immediata possibilità di imprimere la destinazione d’uso illecita, a cui può, eventualmente, affiancarsi il soggetto che “consente” al primo di adibire il luogo per l’uso di sostanza stupefacente.
Rispondono, infatti, dello stesso reato il proprietario del locale e il gestore che lo abbia in conduzione, qualora il primo “consenta” l’uso indebito (condotta omissiva) e il secondo attui la destinazione illecita (condotta commissiva).
Mentre, però, il primo comma dell’art. 79 T.U.S., usando l’espressione “consente che sia adibito”, riferisce la condotta omissiva anche esclusivamente al gestore-conduttore che abbia tollerato che gli avventori del locale lo trasformassero in luogo di convegno per l’uso di droghe, il secondo comma della norma, invece, riferendosi a chi “consente che altri lo adibisca”, inquadra la condotta omissiva in termini di concorso necessario di persona, tra il “dominus” e chi ha la disponibilità di fatto dell’immobile, perché solo costui – e non una generalità di persone, trattandosi di luogo non pubblico – può adibire l’immobile all’uso illecito.
Per fare un esempio, risponderà ai sensi del primo comma il gestore (non proprietario) di una discoteca che “consente” che al suo interno si faccia uso di sostanza stupefacente (e con lui anche il proprietario, sempre a titolo omissivo, se ne ricorrono i presupposti); risponderanno, ai sensi del secondo comma, il proprietario e il conduttore, qualora il primo consenta al secondo
di adibire l’immobile a convegno abituale per il consumo di droga.
Evidentemente tale diverso atteggiarsi della condotta omissiva, in termini di concorso eventuale di persona (comma 1), ovvero di concorso necessario (comma 2), dipende dalla diversa natura dei luoghi ove il “convegno di persone …” si svolge.
Il locale pubblico, al pari del circolo privato, può essere adibito “a luogo di convegno per l’uso” anche dagli avventori che ivi si rechino per consumare, laddove il termine “adibire” deve essere inteso come “uso impresso”, ossia come uso che si svolge di fatto; nel secondo comma, trattandosi di un luogo privato, invece, soltanto chi ne ha la disponibilità può adibirlo allo scopo illecito.
E proprio perché si tratta di luogo privato, per il disvalore della condotta è necessario che costui lo trasformi in luogo di incontri abituali, non occasionali o sporadici, per consentirne il consumo di stupefacenti. In questo caso, la condotta viene parificata a quella descritta dal primo comma, perché determina le condizioni per la diffusione del vizio.
Volume fonte dell’estratto
Il richiamo continuo alla giurisprudenza e alla dottrina consente di avere chiari punti di riferimento per un approccio critico e, nello stesso tempo, pratico alla disamina delle questioni trattate. L’analisi delle fattispecie incriminatrici – tra cui ampio spazio è dedicato, tra gli altri, al reato associativo, alla coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, al fatto lieve – ripercorre i principali arresti di legittimità e spunti di riflessione utili all’operatore del diritto.
Stupefacenti – Manuale pratico operativo
Il presente manuale vuole offrire una panoramica della disciplina giuridica degli stupefacenti che, partendo dalla ricostruzione dell’iter normativo e giurisprudenziale segnato dalle molteplici riforme e decisioni della Corte costituzionale, affronta le problematiche più attuali all’attenzione delle aule giudiziarie.Il richiamo continuo alla giurisprudenza e alla dottrina consente di avere chiari punti di riferimento per un approccio critico e, nello stesso tempo, pratico alla disamina delle questioni trattate. L’analisi delle fattispecie incriminatrici – tra cui ampio spazio è dedicato, tra gli altri, al reato associativo, alla coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente, al fatto lieve – ripercorre i principali arresti di legittimità e spunti di riflessione utili all’operatore del diritto.Un particolare focus è stato riservato alle misure cautelari reali, con specifico riferimento ai sequestri di canapa industriale, per via delle problematiche ancora irrisolte nella giurisprudenza, tra cui il tema dell’efficacia drogante e della commercializzazione delle infiorescenze e dei preparati a base di cannabidiolo (CBD).Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti,Avvocati cassazionisti del Foro di Roma, titolari dell’omonimo Studio legale che da anni ha una particolare attenzione al fenomeno degli stupefacenti e al mercato della canapa industriale. Relatori in convegni e corsi di formazione.
Claudio Miglio, Lorenzo Simonetti | Maggioli Editore 2024
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