A sancire questo principio la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 19106 del 18 luglio 2018, respingendo il ricorso dell’Agenzia del Territorio, attualmente Agenzia delle Entrate, che aveva revocato, per carenza dell’elemento soggettivo, i benefici fiscali di cui all’art. 15 D.p.r. n. 601/1973 ad una società. Quest’ultima, a sua volta, sosteneva di avere invece diritto al regime agevolato, in qualità di intermediario finanziario inserito nell’elenco speciale di cui all’art. 107 Tub.
Si rammenta che il menzionato art. 15 D.p.r. n. 601/1993 dispone l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative delle operazioni, relative ai finanziamenti a medio e lungo termine la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi, e di tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni medesime.
Tornando al caso di specie, sia in primo che in secondo grado le ragioni dell’Agenzia delle Entrate erano state respinte e, di contro, concessa l’agevolazione de quo alla società resistente. Da qui il ricorso dell’Amministrazione finanziaria in Cassazione, ove, rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, veniva sollevato avanti alle Sezioni Unite il seguente quesito: se le agevolazioni ex cit. art. 15 D.p.r. 601/1993 spettino solo a banche ed istituti di credito, oppure anche agli intermediari finanziari, quale appunto la società in questione.
Orbene sul punto la Cassazione ricorda che la questione era stata portata dinanzi alla Consulta, la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 15 D.p.r. 601/1993 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella disposizione in vigore anteriormente alle modifiche di cui alla Legge n. 244/2007, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari. Infatti non vi è ragione – sosteneva la Corte Costituzionale – per cui gli investimenti produttivi siano discriminanti in relazione al soggetto finanziante.
Ne deriva, alla luce di ciò – concludono le Sezioni Unite – l’infondatezza del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente possibilità di estendere in via di interpretazione analogica, un regime di esenzione eccezionale a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dal legislatore.
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