Agevolazioni fiscali in GU: ridotti superbonus, bonus barriere architettoniche, sismabonus

Sulla G.U. del 28 maggio è pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”. Introdotta la ripartizione in 10 anni delle detrazioni sui bonus edilizi, con effetto retroattivo, nonché il divieto per le banche dal 2025 di compensare i crediti d’imposta dei bonus fiscali coi contributi previdenziali. Sugar tax slitta al 2025 e la plastic tax al 2026.

Indice

1. Ripartizione delle detrazioni fiscali in 10 anni


L’articolo 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia) novella la disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. Le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Viene prevista, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d’imposta corrente alla data di entrata in vigore della
legge stessa. In deroga a quanto previsto all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina cd. superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo, mentre quelle relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo. Viene stabilito che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o
di sconto utilizzabili a partire dall’anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo, disposizione che tuttavia non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni. Si vieta ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.

2. Taglio bonus


L’articolo 9-bis, comma 8, riduce dal 36 al 30 per cento l’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Viene aggiunto il comma 3-ter all’articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) stabilendo che per le spese agevolate ai sensi del medesimo articolo 16-bis sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.

3. Compensazione crediti


L’articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell’impiego in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno
dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Il comma 2 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i
termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, risulta esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Le disposizioni del comma 2 sono operative a decorrere dal 1° luglio 2024.

4. Sugar tax e plastic tax


L’articolo 9-bis, comma 7, introdotto nel corso dell’esame al Senato, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell’efficacia della c.d. plastic tax e al 1° luglio 2025 la decorrenza della c.d. sugar tax, istituite dalla legge di bilancio 2020.

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Avv. Biarella Laura

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