Aggiornato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il limite di reddito stabilito dalla legge per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è stato aggiornato con decreto ministeriale (riportato qui di seguito) ad euro 10.628,16.
E’ bene rammentare il contenuto dei commi 2,3,4 dell’art 76 che si apre con la disposizione sopra riportata e cioè: 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92 (aumento del limite per ogni familiare convivente ma solo per la materia penale), se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
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(Comitato Legislazione e ricerca A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-04-2009)
 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
 
Serie Generale n. 72 del 27-03-2009
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
DECRETO 20 gennaio 2009
Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
 
 
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
di concerto con
 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze
 
 Visto l’art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 Visto l’art. 77 del citato Testo unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese   dello   Stato   in   relazione   alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, e’ stato aggiornato in euro 9.723,84 l’importo originario fissato dall’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;
 Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;
 Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati   dall’Istituto   nazionale   di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;
 
                              Decreta:
 L’importo di euro 9.723,84, indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi’ come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e’ aggiornato in euro 10.628,16.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2009
Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia Ormanni
Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia
e delle finanze   Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009

Ianniello Nicola

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