Il caso
A seguito di due infortuni sul lavoro riportati rispettivamente negli anni 1991 e 1999, Tizio rimaneva invalido permanente nella misura del 16%. Lo stesso ricorreva al Tribunale di Cassino, citando in giudizio l’INAIL, per vedersi riconosciuta la rendita vitalizia a titolo di indennità, a decorrere dal dicembre del 2006. Purtroppo, dal 2008 in poi le condizioni di salute di Tizio peggiorano ulteriormente e la sua invalidità permanente aumenta fino a raggiungere la percentuale del 26%. Il Tribunale di Cassino rigettava la domanda attorea.
Tizio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale presso la Corte d’Appello di Roma la quale, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’INAIL alla costituzione della rendita vitalizia ed al pagamento dei ratei a decorrere dal primo gennaio 2007, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali.
La Corte territoriale ha considerato positivamente gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio che certificava la percentuale d’invalidità fino al periodo del 2007 mentre non ha ritenuto di poter considerare l’incremento percentuale di invalidità occorso dal 2008 in poi, in quanto il ricorrente aveva chiesto in giudizio la costituzione di una rendita commisurata al 16%, senza alcun riferimento ad ulteriori maggiori percentuali, non ritenendo applicabile l’art. 149 delle disp. att. del c.p.c[1].
Tizio proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi ai quali resisteva l’INAIL attraverso la proposizione di controricorso.
I motivi del ricorso
Come primo motivo, Tizio lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 437 c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c. sostenendo che la maggiore invalidità accertata dal c.t.u. avrebbe potuto e dovuto essere riconosciuta, in applicazione dell’art. 149 richiamato.
Con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 437 c.p.c. sostenendo che la domanda di costituzione della maggiore rendita in conseguenza dell’inabilità accertata avrebbe costituito una mera emendatio e non un’inammissibile mutatio libelli, trattandosi solo di una diversa valutazione di uno dei due infortuni.
Con terzo motivo, il ricorrente ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione sul punto decisivo della controversia. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento non considerando che il ricorrente non poteva, neppure in grado d’appello, richiedere la maggiore invalidità, emersa soltanto dopo la lettura della c.t.u espletata durante il giudizio di secondo grado.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, ritenendolo inoltre assorbente nei confronti dei successivi due.
Secondo l’interpretazione della Corte, il sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all’esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all’effettiva misura della riduzione dell’attitudine al lavoro. Ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l’oggetto del giudizio verte sull’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa, senza che sia consentito ancorare l’adeguamento della rendita alla volontà espressa dall’assicurato[2]. Di conseguenza, il giudice non rimane vincolato al riconoscimento dell’indennizzo nella sola misura richiesta dall’infortunato, non violando l’art. 112 c.p.c. qualora decida di riconoscere somme superiori rispetto a quelle richieste, in virtù di un incremento della percentuale di invalidità avvenuta in corso di causa, purché questa sia accertata.
La Corte ricorda altresì la natura dell’art. 149 disp. Att. c.p.c.: “la disposizione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall’INAIL[3]”.
La Corte d’Appello di Roma non ha rispettato tale principio laddove ha limitato la commisurazione della rendita all’invalidità così come richiesta nell’atto introduttivo del giudizio, senza tenere conto degli aggravamenti verificatisi nel corso dello stesso ed accertati dalla consulenza tecnica.
Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma per una nuova pronuncia sul punto.
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Note
[1] ART. 149 disp. Att. c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
[2] Pronunce conformi a tale orientamento: Cass. 23/02/2018, n. 4441, Cass. 20/01/2012, n. 796, Cass. 27/12/2011, n. 28954.
[3] Sul punto: Cass. n. 15176 del 11/6/2018, Cass. n. 20954 del 03/10/2014, Cass. n. 18704 del 13/09/2011, Cass. n. 11198 del 29/07/2002
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