Aggravamento misure cautelari personali: traduzione per l’alloglotta a pena di nullità

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La Seconda Sezione penale, in tema di misura cautelari personali, ha affermato che l’ordinanza di aggravamento di una tale misura emessa nei confronti di imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta in una lingua a lui nota a pena di nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto incide sensibilmente sulla libertà personale.

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Corte di Cassazione – Sez. II Pen. – Sent. n. 14657 del 09/04/2024

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Indice

1. I fatti

Il Tribunale di Roma, in funzione del giudice del riesame, rigettava l’appello proposto dall’imputato avverso l’ordinanza che aveva disposto l’aggravamento della misura cautelare.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo con cui veniva dedotta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 142 e 292 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva che dagli atti emerge che l’imputato non comprende la lingua italiana, avendo necessità di un interprete di lingua spagnola e che l’ordinanza di aggravamento non gli è stata tradotta, con conseguente nullità di quest’ultimo provvedimento e della sequenza procedimentale che da esso trae origine.
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2. Aggravamento misure cautelari personali e traduzione per l’alloglotta: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che sul tema della traduzione del provvedimento giurisdizionale all’imputato che non conosce la lingua italiana si sono pronunciate le Sezioni Unite le quali, pur non avendo ancora depositato le motivazioni, hanno reso noto, attraverso l’informazione provvisoria n. 15-23, il principio di diritto secondo cui “qualora dagli atti sia già emerso che l’imputato o l’indagato non conoscano la lingua italiana, l’omessa traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare personale ne determina la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.“.
Nel caso di specie, risulta evidente dagli atti del procedimento la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente: infatti, nel verbale di arresto si dà atto che “necessita interprete di lingua spagnola“, benché del tutto illogicamente si premetta che l’arrestato “parla e comprende la lingua italiana“; e, inoltre, all’udienza di convalida era presente l’interprete di lingua spagnola, che provvedeva a tradurre oralmente l’ordinanza cautelare.
Quanto alla rinuncia del ricorrente alla traduzione scritta degli atti del procedimento, ad avviso della Suprema Corte, questo non implica la rinuncia alla traduzione orale.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ritiene sussistente la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), con riferimento alla sua omessa traduzione.
La Corte rammenta che l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente come modificato dal d.lgs. 32/2014 in attuazione della direttiva 2010/64/UE, nel novero degli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta entro un termine congruo per l’esercizio dei diritti di difesa indica espressamente “i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali“.
Vengono, dunque, ricompresi sotto l’ambito di operatività di tale regola anche i provvedimenti che, come quello impugnato, aggravano la misura cautelare, posto che hanno sensibili ricadute sulla libertà personale.
La Suprema Corte ha, quindi, imposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella di aggravamento della misura cautelare pronunciata dal Tribunale di Roma con il conseguente ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Riccardo Polito

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