Ai “tribunali fiscali” le cause per contributi previdenziali

Papa Osvaldo 17/11/05

LA GENESI? DEL PROGETTO?

E? in corso di? studio un interessante progetto politico-governativo1 che dovrebbe comportare il passaggio ?delle cause per< contributi previdenziali obbligatori in costanza di lavoro> dall?attuale competenza dei? Giudici civili? a quella dei Giudici tributari . ?L?iniziativa ? tesa? ad anticipare? la successiva riforma ordinamentale e processuale della giustizia tributaria , che giover?, ?come risulter? appresso, ?all?intero pianeta <giustizia> . Come ? noto, al momento le controversie? previdenziali, costituite da quelle per <contributi> e per <prestazioni> previdenziali? sono in prime cure? di competenza dei Tribunali civili (Giudici monocratici del lavoro) ove sono trattate ex art. 442 c. p. c. ??con lo speciale rito del? processo del lavoro secondo la legge 533/1973, esperibile in materia previdenziale dopo i ricorsi amministrativi che sono mere? condizioni di procedibilit? del predetto processo, caratterizzato dall?immediatezza, dalla concentrazione e dall?oralit?. 2Nonostante questi? peculiari connotati? processuali , le? cause previdenziali attualmente? pendenti sono numerose ed ammontano , per quanto risulta, a circa 1 milione , al netto delle controversie lavoristiche vere e proprie, a cui le prime? sono processualmente accomunate? e costituiscono?? il 25 per cento di tutte le pendenze giudiziarie civili, ?che sono oltre tre milioni. Questo sovraccarico dei Tribunali civili , ascrivibile alla sproporzione? tra l?enorme quantit? delle suddette cause? ed il ridotto numero di magistrati ordinari in attivit?, difficilmente potr? essere eliminato? se non saranno realizzati interventi tempestivi e coraggiosi. ?La? preannunciata misura potrebbe ovviare alla situazione di criticit?? appena accennata.

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LA FINALITA? DELL?INIZIATIVA

Gli? attuali? Organi della giurisdizione tributaria(Commissioni Tributarie-CC. TT. – in odore di assumere l?appropriata denominazione di Tribunali Tributari ?TT. TT. 3per il loro acquisito ruolo giurisdizionale in luogo di quello giustiziale di epoca risalente) si occupano? attualmente? delle cause? tributarie correnti , ossia di quelle che pervengono nel corso di ogni anno?? avendo abbattuto negli ultimi 5 anni l?intero carico tributario arretrato che ammontava ad oltre 5 milioni di controverie. Si registra coralmente, poi, il raggiungimento di un ottimo livello qualitativo del servizio nello specifico settore? del contenzioso tributario , comprovato oggettivamente dall?elevato grado di?soddisfazione degli utenti (Contribuenti e Fisco), che appellano le decisioni del Giudice di prime cure? nelle modesta percentuale inferiore al 15 per cento 4. Non c? ? dubbio allora? che lo spostamento? della giurisdizione?? in questione produrrebbe? l?importante effetto deflattivo di decongestionare i??? Tribunali Civili, ?i cui magistrati monocratici del rito lavoristico, alleggeriti? delle pendenze giudiziarie contributive , potranno occuparsi? delle controversie lavoristiche? in senso stretto (comprensive di quelle per prestazioni previdenziali non trasferibili) nonch? di quelle civili in generale realizzandosi cos? l?auspicabile miglioramento generalizzato del sistema a costo zero ed a beneficio dei cittadini che attualmente scontano i predetti notevoli? ritardi giudiziari nonostante il principio costituzionale sul <giusto processo>, che non pu? considerarsi realizzato per tramite l?eventuale risarcimento ex legge ?Pinto? 89/2001. ?

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L? HUMUS DEI CONTRIBUTI E TRIBUTI

Il progettato trasferimento giurisdizionale?? trova linfa nell? , ?costituita da quel complesso di elementi o aspetti sostanziali e procedimentali che sono gi?? comuni tra? tributi e contributi. Anzitutto si deve ricordare che con il? D. Lgs. 314/1997, in materia di lavoro subordinato, ?? stata armonizzata, di massima, ?la? nozione della? retribuzione imponibile ai fini sia del prelievo contributivo sul sia dell?imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente. In secondo luogo il sistema di accertamento e di versamento spontaneo? dei contributi poi? ? identico a quello dei tributi basandosi sulla classica denuncia del datore di lavoro? che provvede all?autoliquidazione della contribuzione? in base al sistema del conguaglio tra contributi dovuti ed? anticipazioni di prestazioni economiche? previdenziali eseguite? a favore dei lavoratori? aventi diritto?? per conto dell?Ente previdenziale versando successivamente soltanto l?importo del? saldo a debito tramite il modello unificato denominato ?F/24?con la previa eventuale compensazione anche dei? tributi erariali dovuti dallo stesso datore di lavoro-contribuente . In terzo luogo? ?per l?omesso versamento? dei contributi e dei tributi alle scadenze di legge ? previsto? il sistema unificato di riscossione coattiva tramite il? Concessionario del servizio di riscossione (una volta< esattore> ed in pectore< Riscossione? Spa> ex dl. 203/05), imperniato sul sistema dei cc. dd. ?ruoli esattoriali e delle pedisseque cartelle di pagamento , comprensive appunto dei contributi e dei tributi nel senso poc?anzi precisato. Infine l?omesso versamento? dei contributi e dei tributi risulta presidiato in talune fattispecie tipiche di maggiore allarme sociale? da un sistema sanzionatario penale, ?che si aggiunge a quello? relativo alle? sanzioni civili/amministrative proprie di ciascuno dei due settori in rassegna, connotati anche da un sistema pressoch? uniforme di garanzie che assistono i? crediti contributivi e tributari, quali? sono? i privilegi e i fermi amministrativi di autoveicoli ad opera dell?attuale Concessionario del servizio di riscossione coattiva unificata di tributi e contributi.

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LE DISCRASIE TRA CONTRIBUTI E TRIBUTI

Alle suddette coincidenze /affinit? delle? due forme di prelievo obbligatorio?? non fa riscontro l?uniformit? delle procedure? del? contenzioso giudiziario. ?Le suaccennate cartelle di pagamento, infatti, con cui si porta a conoscenza dei contribuenti l?avvenuta loro? iscrizione nei? ruoli esattivi appunto? dei contributi e dei tributi, ?attualmente sono? impugnabili separatamente, ?<id est>davanti al Tribunale civile(contributi previdenziali obbligatori)? e dinanzi alle CC. TT. (tributi di ogni genere e specie) 5con gli intuibili inconvenienti temporali ed economici? per i Contribuenti per la duplice e diversificata impugnazione dello stesso atto esattivo davanti a distinti Organi giurisdizionali ove si seguono, per?, ?regole processuali modellate, ?di massima, sullo stesso codice di rito civile. Il proposto distacco processuale? apparirebbe decisamente auspicabile per completare le uniformit?? succitate nell?ottica?? della semplificazione e dell?economicit?? per i Contribuenti. Al riguardo , occorre, ?per?, ???indagare? se? esiste la? fattibilit? giuridica del progettato? trasferimento di competenze analizzando i due essenziali aspetti? come a seguire.

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LA GIURISDIZIONE DEL G. T.

Dal 1? gennaio 2002, come ? noto, ?? stata? attribuita al Giudice tributario? (CC. TT. )? la giurisdizione <generale > ed > ??relativa alle? controversie(principali ed incidentali) dei <tributi di ogni genere e specie>, ?fatta eccezione? di quelle riguardanti gli <atti di esecuzione forzata tributaria >, ?che sono e? restano? di competenza del Giudice ordinario. 6Per l?effetto ? risultato? pacificamente abrogato il disposto dell?art. 9 c. p. c. ?che statuiva sino al 31 dicembre 2001 la competenza giurisdizionale dei Tribunali in materia di tributi che non risultavano tassativamente assegnati alle CC. TT. ?secondo la formulazione del previgente art. 2 del codice processualtributario, poi ridisegnato a decorrere dal 2002 secondo l?onnicomprensivit? del contenzioso tributario in capo appunto alle CC. TT. , ?che hanno cos? conseguita? la competenza a conoscere delle controversie relative a tutti i? tributi(es. doganali, ?bollo ed altri) alleggerendo? il carico dei Tribunali civili che per? restano? sovraccarichi di cause secondo quanto gi? detto. ?

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LA NATURA? TRIBUTARIA DEI CONTRIBUTI

Riguardo ai contributi? non ? data riscontrare , per quanto risulta, una nozione? normativa s? che? per l?identificazione della loro natura giuridica? occorre fare riferimento a quanto ? stato elaborato in materia dalla? dottrina e dalla giurisprudenza basandosi sulla ricorrenza o meno? dei tratti caratteristici che connotano i tributi ed in particolare le imposte. 7

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Seconda la? dottrina? prevalente o? quasi unanime?? i contributi obbligatori? previdenziali in costanza di lavoro?? sono tributi anche se poi all?interno di questa concezione esiste diversit? di opinione? in ordine al quale tipo di tributi tradizionali(imposta, tassa, contributo speciale) si devono ricondurre? i contributi in parola . ?In particolare, ?alcuni? Autori sono giunti? ad elaborare per i contributi in esame? la nuova figura autonoma e speciale di tributi , cio? una sorta di una quarta species del genus tributi in aggiunta alle tre predette? figure tradizionali di tributi? in cui i contributi in questione stenterebbero a farsi rientrare ammettendosi l?esistenza di un nesso di corrispettivit? (appresso confutato) tra l?obbligazione contributiva? e quella di erogare le prestazioni previdenziali8. ?In realt? con riguardo ai contributi previdenziali in esame? l?autorevole dottrina moderna9? esclude la riconducibilit? dei contributi de quibus alla figure tributarie tradizionali della tassa e del contributo speciale(es. contributo di miglioria) in ragione del fatto che il fondamento impositivo? di tali figure di tributi riposa? prevalentemente nella esplicazione di un?attivit? pubblica? da cui per? il soggetto obbligato riceve un vantaggio particolare ed individuale? nonch? distinto e diverso di cui gode tutta la collettivit?. Per la dottrina in rassegna i contributi? sono imposte speciali o di scopo in quanto esse, ?pur essendo giuridicamente delle imposte, ?presentano rispetto a queste delle caratteristiche particolari. Colpiscono, ?infatti , soltanto determinate categorie o gruppi di persone ed il loro provento ha una particolare destinazione costituita dall?esigenza? pubblica di liberare i lavoratori dal bisogno socialmente rilevante in cui consiste attualmente la precipua finalit? del sistema giuridico della? previdenza sociale. ?Alla suddetta destinazione, poi, ?i soggetti obbligati? possono avere un vantaggio particolare senza per?? che l?obbligazione tributaria sia commisurata? al vantaggio del contribuente. ?Si tratta poi di imposte reali?? perch?? colpiscono? per un verso la ricchezza in? s? senza riferimento al reddito del titolare? essendo commisurate al c. d. ?monte salari o alle retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo contributivo e per altro verso? il titolare della ricchezza attraverso una manifestazione indiziaria della stessa? ossia la parte del capitale erogata in salario? e il numero dei dipendenti impiegati? nell?impresa, elementi? che sono indizi di capacit? contributiva o economica del datore di lavoro? di una disponibilit? di mezzi? in forza dei quali?? pu? assumere? l?esercizio dell?impresa con la conseguente realizzazione di? profitti o di? utili. ?

La predetta natura di < imposta >?? del prelievo contributivo ? stata affermata poi? anche dal Giudice di legittimit? 10(quello di merito non risulta che abbia preso ex professo posizione sul punto limitandosi all?applicazione dell?obbligo contributivo? di legge) secondo? il quale la contribuzione obbligatoria? previdenziale? ha assunto sempre pi? nel tempo carattere <parafiscale> >, ?trattandosi di <prestazione pecuniaria? imposta dalla legge? a favore di un ente pubblico? per la realizzazione di un pubblico servizio , finanziato appunto ?mediante le imposte<speciali> contributive ed in caso di insufficienza dalla restante parte della <fiscalit? generale> stante la natura di servizio pubblico che ha assunto la previdenza sociale con l?avvento della Carta Costituzionale? e la legislazione attuativa.

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LE CONCEZIONI? RISALENTI? NON TRIBUTARIE

Appaiono degne di migliore causa le ormai? risalenti e superate concezioni sulla natura non trubutaria dei contributi obbligatori previdenziali.

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A titolo di scrupolosa completezza ricordiamo la c. d. ?concezione assicurativa dei contributi previdenziali obbligatori secondo la quale i contributi sono premi al pari di quelli delle assicurazioni commerciali private? assumendosi l?esistenza del nesso di corrispettivit? tra contributi e prestazioni previdenziali? che recentemente sarebbe stato rinforzato dal ritorno alla formula di calcolo contributivo? per la determinazione del quantum pensionistico a decorrere dal 1996 in sostituzione del sistema di calcolo retributivo operante dal 1968 quando vigeva il sistema contributivo sia pure alquanto diversificato da quello ora in essere. 11 Il novellato fondamento non ? condivisibile in quanto ai fini che interessano non? rileva la mutata formula di calcolo che risponde ad una pure e semplice esigenza di economicit? di gestione delle risorse finanziarie rilevando viceversa? il sistema di gestione delle stesse risorse contributive? che ? restato quello c. d. ?a ripartizione e non ? stato sostituito da quello < a capitalizzazione > che avrebbe giustificato davvero il sulla natura non tributaria dei contributi in esame, cos? come ? stato precisato dalla stessa dottrina in rassegna a proposito della previdenza complementare o integrativa , ove vigendo appunto? il sistema? di gestione c. d. ?a? capitalizzazione ovviamente si deve escludere la natura tributaria dei relativi contributi.

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Per la stessa ragione di? mera completezza ricordiamo anche la c. d. ?concezione salariale dei? contributi de quibus, ?sostenuta dalle OO. SS. ?per precipui? scopi tendenti a legittimare il loro inserimento negli Organi degli Enti previdenziali , gestori delle datate assicurazioni sociali obbligatorie di? bismarchiana memoria. Secondo questa teoria del c. d. ?salario previdenziale?? i contributi in parola sono parte differita del salario dei lavoratori? subordinati risultando cos?? la teoria in esame? riduttiva?? facendo riferimento soltanto ai contributi a carico dei datori di lavoro? e non anche a quelli posti? obbligatoriamente in capo ai lavoratori autonomi ed ad altri soggetti? ed in definitiva inadeguata nell?individuare la natura giuridica ossia il concetto giuridico dei contributi od oneri sociali obbligatori .

Con riserva delle annotazioni ultronee di cui appresso, sommessamente osserviamo che le due concezioni appena accennate non appaiono pi? pertinenti? per spiegare la natura giuridica dei contributi obbligatori previdenziali dopo? l?avvento della Carta Costituzionale e della legislazione di attuazione in quanto, ?pur con le recenti riforme riduttive? dell?ultimo dodicennio, ?la previdenza sociale(=pubblica) obbligatoria era e resta un valore costituzionalizzato risultando? un compito indefettibile dello Stato sociale? , che, ?per esigenze di maggiore efficienza, ??si serve di Enti previdenziali? strumentali per la relativa gestione. che assolvono? ad un servizio statale delegato? il cui finanziamento contributivo costituisce un?opzione politica.

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LA NOSTRA? SOMMESSA OPINIONE

E? nostra? convinzione che i contributi obbligatori previdenziali in costanza di lavoro subordinato e autonomo sono imposte sia pure speciali secondo quanto sostenuto dalla dottrina prevalente o addirittura esclusiva e dalla ricordata giurisprudenza di legittimit? . Coerentemente al concetto di imposta? i contributi de quibus sono? obbligazioni di? ripartizione 12 della spesa previdenziale pubblica , ?di cui? ciascun soggetto passivo obbligato (alias contribuente)? ? il debitore di una quota? in ragione della sua capacit? contributiva espressa nel caso che ci occupa dal monte salari (lavoro dipendente)o dal reddito (lavoro autonomo).

La contribuzione <de qua>, ?alla stregua del diritto positivo , ?non ha carattere di sinallagmaticit?, di commutabilit? o di corrispettivit? rispetto alle? <prestazioni economico- previdenziali> erogate? dagli Enti previdenziali a favore dei? lavoratori aventi diritto al verificarsi, tra l?altro, ?del c. d. ?<evento protetto>(es. invalidit?-inabilit?, et? pensionabile) in considerazione del? principio della doppia automaticit? sia ?della costituzione del rapporto giuridico di contribuzione sociale sia dell?erogazione delle prestazioni previdenziali. In base al primo? il rapporto contributivo nasce al momento dell?inizio dell?attivit? lavorativa? con la conseguenza che la denuncia all? Ente previdenziale ha valore dichiarativo e non costitutivo? come accade nelle assicurazioni private ove la nascita del rapporto avviene sulla base di contratto, necessario anche se si tratta di assicurazione obbligatoria(es. assicurazione per la responsabilit? civile derivante dalla circolazione di autoveicoli). In base al secondo le? prestazioni previdenziali spettano? ai lavoratori al verificarsi del? predetto evento protetto? anche se i? contributi a loro favore non sono stati versati dal datore di lavoro ma gli stessi? risultino <dovuti> nel periodo prescrizionale come accade in materia?contributiva dei regimi pensionistici. La? suddetta mancanza di reciprocit? tra contributi e prestazioni ? vieppi? rafforzata dal vigente sistema?? c. d. ?> con cui si finanziano le prestazioni pensionistiche ??( vuoi nel sistema di calcolo c. d<. retributivo>-ante 1996- vuoi ?in quello c. d. ?<contributivo>-dal 1996 in avanti)? in conformit? del? noto criterio della c. d. <solidariet? tra le generazioni>, ?secondo cui i contributi previdenziali? <correnti>servono per pagare in modo<indifferenziato>? le prestazioni previdenziali? <correnti> con l?assenza quindi della commutabilit? appunto per ogni avente titolo alla prestazione previdenziale? tra contributi individuali? e? per l?appunto prestazione economica resa. 13.

A tutto? concedere si pu? parlare di <strumentalit?> tra contributi e prestazioni previdenziali nel senso che i primi servono per finanziare in modo principale le seconde che, ?in caso di insufficienza della contribuzione , come accade ormai da tempo per il cronico? deficit delle gestioni previdenziali pubbliche, dovranno essere sostenute dalla <fiscalit? generale> dovendo comunque le prestazioni previdenziali?? essere garantite ai lavoratori aventi diritto al verificarsi dell?evento protetto essendo la previdenza sociale un compito indefettibile dello Stato come gi? precisato. .

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Dal discorso test? fatto vanno espunte ovviamente? tutte le figure di contributi non obbligatori e non riferiti all?effettiva attivit? lavorativa? ossia i c. d. ?contributi volontari che vengono versati direttamente e liberamente anche per cosiddetti< riscatti>(es. periodo del corso legale di laurea) dai singoli lavoratori dipendenti o autonomi a seguito della cessazione dell?attivit? lavorativa nonch? i contributi base della c. d. ?previdenza complementare? o dei fondi integrativi di pensione(fip) .

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IL COROLLARIO DEL PROGETTO??

Le considerazioni appena fatte circa la pressoch? unanime natura tributaria dei contributi obbligatori previdenziali da un lato? e la codificata giurisdizione generale delle CC. TT. su tutti i tipi di tributi? dall?altro lato? avrebbero? dovuto comportare come ineluttabile corollario lo spostamento? delle controversie contributive sociali? dalla competenza del??? Giudice del lavoro? al? Giudice dei tributi in conformit? dell?affermazione corrente? secondo cui necessita? la legge non per attribuire? ma per sottrarre? eccezionalmente talune controversie al predetto? Giudice dei tributi? essendo divenuto dall?inizio del 2002 , come gi? ricordato, Giudice <generale ed esclusivo> della materia contenziosa tributaria. ?In realt? a tale? conclusione non si ? sinora giunti? per via di interpretazione sistematica? mediante cio?? il <dictum> del Giudice di legittimit?(alias Corte di Cassazione), ?che, ?oltre al ruolo nomofilattico nei confronti della magistratura ordinaria (civile e penale) e speciale (tributaria), ?ha il compito di garantire il rispetto dei limiti della giurisdizione tra tutti gli Organi appunto? giurisdizionali ( ordinari, amministrativi, contabili, militari, tributari )? . Per quanto risulta, infatti, ?il suddetto Giudice di legittimit?? non ? stato sinora? investito ad istanza delle? parti del processo lavoristico o tributario??? della? cognizione della risoluzione di? <conflitto di giurisdizione> insorto? nell?ambito di un giudizio in corso (in questo, ?infatti, ?le parti? possono aprire? una sorta di parentesi processuale) sulla materia <contributiva> tra? il Giudice del lavoro( ex art. 442 c. p. c. )ed il? Giudice dei tributi (ex art. 2 ? novellato- D. Lgs. 546/1942)?? tramite lo spiegamento appunto davanti alla Corte di cassazione (SS. UU. ) dell?apposito istituto del c. d. ??regolamento preventivo? di giurisdizione

Quest?ultimo, infatti?, avrebbe potuto spianare la strada nel senso della conclusione che poc?anzi ? stata? prospettata ossia stabilire a quale dei Giudici appartenga la contestata giurisdizione ossia ?nel caso che ci occupa– se le controversie contributive previdenziali rientrano ancora nella sfera del? Giudice del lavoro ex art. 442 c. p. c. ?o se invece sono passate in capo al? Giudice dei tributi ex? art. ?2 D. Lgs. 546/1992 come novellato dall?art. 12 della legge 289/2001, sulla base della considerazione che la norma ex predetto? art. 2 (novellato), ?essendo? posteriore e speciale rispetto a quella ex art. 442 c. p. c. ?, potrebbe avere realizzata una tacita abrogazione parziale appunto dell?art. 442 c. p. c. ?in tema di controversie contributive?? in forza del combinato disposto ex artt. 15 prel. ?e 15 c. p.

Rebus sic stantibus, ?l?impasse allora richiede l?intervento politico del legislatore, il quale, ?prendendo?? atto della riconosciuta prevalente/unanime ??natura tributaria dei? predetti contributi <obbligatori> gestiti dagli enti pubblici previdenziali? , ?potr? , nell?esercizio del discrezionale potere normativo, ?statuire, per le ricordate? impellenti finalit? dell?intero pianeta ?

Ovviamente si render? necessario un? previo? adattamento? del vigente? processo tributario? , che dovr? arricchirsi, <inter alia>, ?della? prova testimoniale, ?attualmente esclusa ma che nella nuova materia contributiva risulta indispensabile? in quanto costituisce, come ? noto, ?il fulcro istruttorio per l?accertamento e la qualificazione del rapporto di lavoro, presupposto necessario? di quello contributivo-previdenziale, ?che per? ? completamente <autonomo> dal primo? in tema di disciplina giuridica. ?

Risolto, in conclusione, positivamente l?an del legittimo e proficuo spostamento della giurisdizione? della cause contributive a favore dei ?Tribunali Tributari?, si lascia sospeso il <quomodo> per economia di spazio? mentre il <quando> ? da individuare in <presto> ossia con l?inserimento di un emendamento ad hoc nel Ddl n. 3617 relativo al dl n. ?203/05 in corso di conversione in legge nel senso di dare un?interpretazione autentica della locuzione <tributi di ogni genere e specie> di cui all?art. 12 della legge 448/2001? in modo che sia comprensiva? anche dei < contributi obbligatori previdenziali> in costanza di lavoro dipendente ed autonomo onde modificare anche il disposto attualmente vigente (art. 442 c. p. c. )che attribuisce tuttora? alla magistratura del lavoro tutte le controversie in materia previdenziale obbligatoria .

Per tutto quanto detto, nutriamo? fiducia nel celere? sviluppo del progetto politico-governativo, ??di cui all?incipit di questo succinto lavoro!

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di OSVALDO PAPA???????????????????????

A. M. T. ??PRESIDENTE SEZIONE? PROVINCIALE DI LUCCA .

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1 cfr.Il Sole 24 ore n. 222 del 14 agosto 2005 sub .

2 cfr. E. Ghera in ?Diritto del lavoro?-Ed.Cacucci-2004:F.Carinci-R.De LucaTamaio-P.Tosi-T.Treu in ?Il rapporto di lavoro subordinato? Ed.Utet-2203;G.Ferraro in ?Il rapporto di lavoro?-Ed.Giappichelli-2004;M.Roccella in ?Manuale del diritto del lavoro? Ed.Giappichelli-2004;Corte Cost. 29/1976.

3 cfr.art.1 della proposta di legge ?Benvenuto,Lettieri,Pistone ? N.5705 del 9.3.2005

4 cfr.Magistratura Tributaria ?Ed.Associazione Magistrati Tributari ? Anno I n.1 sub ?Inaugurazione dell?anno giudiziario tributario 2004?

5 cfr. art.2 D.Lgs.546/1992 come novellato ex art.12 L.448/2001.

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7 Cfr. F.Tesauro-Istituzioni di diritto tributario-Ed.Utet-2004:G.Falsitta-Manuale di diritto tributario-Ed Cedam-1997;E.De Mita-Principi di diritto tributario-EdGiuffr?- 2000;R.Lupi-Diritto Tributario-Parte Generale-Ed.Giuffr?-1995;F.Batistoni Ferrara-Lezioni di diritto tributario-Ed.Giappichelli-1992;G.Giuliani-Diritto tributario-Ed.Giuffr?-1994.

8 Cfr. Forte -La fiscalit? nel campo delle assicurazioni sociali-in ?I problemi della sicurezza sociale?-1965;Levi Sandri-Istituzione di legislazione sociale-Ed.Giuffr?-1980;Allieri ?L?obbligazione contributiva nel sistema previdenziale in Riv.It.Prev.Sociale-1964;Barassi ?Previdenza Sociale e lavoro subordinato-II-Milano ?1954.

9 Cfr.Mattia Persiani-Diritto della Previdenza? Sociale-Ed. Cedam-2005;M.Cinelli ?Il rapporto previdenziale-Ed-Giappichelli-2004;M.Cinelli ?Diritto della Previdenza Sociale-Ed.Giappichelli-2005:A.Luciani-Saggio sulla contribuzione previdenziale-Ed.Cedam-1977;Iannaccone- I tributi speciali nella scienza delle finanze e nel diritto finanziario italiano-1905;Gorini-Considerazioni sui contributi di assicurazione sociale ?in ? I problemi del servizio sociale-1950;Ingrosso ? I premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la loro natura tributaria Riv.Inf.Mal.prpfes.1954.

10 Cfr. Cass.-SS.UU.-n. 4918/1998 e n. 10232/2003.

11 Cfr. R.Pessi ?Lezioni di diritto della previdenza sociale-Vol. I ? Ed.Cedam-2005.

12 Cfr. G.Falsitta ?Manuale di diritto tributario- Ed Cedam 1997.

13 Cfr.A.Buscema e E.Di Giacomo-Il processo tributario-Ed.Giuffr?-2003



1 L?articolo ? consultabile sulla rivista <on line> cliccando sul sito web < https://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/20980.html >mentre la <sintesi> ? stata pubblicata nell?editoriale apparso nel n.227 di ?Italia oggi? del 24 settembre 2005 sotto il titolo ?La previdenza in commissione tributaria?;l?articolo ? stato poi inoltrato? -via e-mail- agli Organizzatori della <tavola rotonda> presso la CTR del Piemonte del 28 ottobre? 2005 per la consegna sotto forma di? documento agli On.li Michele Vietti,Maurizio Leo,Giorgio Benvenuto,Ugo Martinat ,ai prof.Giovanni Marongiu e Virgilio Aloisi nonch? al? Presidente del CPGT Angelo Gargani,al Predidente dell?AMT Giacomo Caliendo,al Segretario dell?AMT Agostino Del Signore.

la nuova collocazione processuale delle relative controversie? contributive? davanti al Giudice Tributario che ?del resto ha? gi??? la cognizione delle? controversie relative agli? omologhi? <contributi del , ?ossia della c. d. tassa sulla salute (ora abolita) .

Papa Osvaldo

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