Aiuti di stato e servizi di interesse economico generale soggetti ad obbligo di servizio pubblico

Scarica PDF Stampa
Secondo il risalente orientamento della Corte di giustizia, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, può essere considerata un’impresa ai fini del diritto della concorrenza (tra le altre: sentenze 23 aprile 1991, C-41/90, Hofner e Elsner; 11 dicembre 1997, C-55/96, Job Centre; 18 giugno 1998, C 35/96, Commissione c/ Italia; 16 marzo 2004, C-264/01, AOK Bundesverband; 23 marzo 2006, C-237/04, Enirisorse). Pertanto appare pacifico che la s.p.a. Ferrovie dello Stato Italiane possa rientrare in quest’ampia nozione, rilevante ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato.

Tuttavia, va considerato che ai sensi del regolamento UE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 [relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70] l’attività di trasporto ferroviario costituisce anche un servizio di interesse economico generale soggetto ad obblighi di servizio pubblico, per cui l’operazione contestata nel presente giudizio potrebbe collocarsi nell’ambito delle particolari regole di cui all’art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative alle «imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale».

Va pertanto rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.f.u.e.: «se, nelle circostanze di fatto e di diritto dinanzi richiamate, una misura consistente nello stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 867), come modificata dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e il successivo trasferimento dello stesso ad altro operatore economico, senza gara e per un corrispettivo pari a zero, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In caso affermativo occorre stabilire se l’aiuto in questione sia comunque compatibile con il diritto dell’UE e quali siano le conseguenze della sua mancata notifica ai sensi dell’articolo 107 par. 3 del TFUE».

Volume consigliato

Gli aiuti di stato alle imprese – eBook in pdf

Il presente e-book ha l’ambizione di unire all’analisi delle regole giuridiche sia sostanziali che procedurali in materia di aiuti di Stato alcuni approfondimenti pratici e operativi anche di tipo economico al fine di dare all’operatore un quadro più completo dell’attuale disciplina sugli aiuti di Stato. L’e-book è aggiornato al pacchetto di sostegno per la ripresa – Next Generation EU istitutivo, per la prima volta nella storia delle politiche europee, di un fondo europeo per il sostegno e la ripartenza dell’economia nell’Europa post Covid-19 (c.d. Recovery fund) e alle linee guida per la pianificazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).Mariella SpataAvvocato specializzato in diritto europeo, diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia. L’autrice proviene dall’ateneo di Pisa e ha conseguito un LLM in Diritto europeo presso l’Università del Lussemburgo e un Master in Appalti e contratti pubblici europei alla King’s College di Londra. È autrice di varie pubblicazione scientifiche in materia di diritto amministrativo processuale e diritto pubblico dell’economia.

Mariella Spata | 2020 Maggioli Editore

11.90 €  9.52 €

Avv. Biamonte Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento