Al GO la giurisdizione sull’impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti, in materia di provvedimenti disciplinari

Al GO la giurisdizione sull’impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti, in materia di provvedimenti disciplinari (Cassazione Civile Sez. Un. Ordinanza n. 30785 del 30/12/2011).

La giurisdizione sull’impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti, in materia di provvedimenti disciplinari, spetta al Giudice ordinario.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite lo scorso 10 maggio (Ordinanza n. 30785 depositata il 30/12/2011 ) decidendo su un regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti.

In particolare la professionista chiedeva l’affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario sostenendo che essendo il provvedimento disciplinare un provvedimento che incide direttamente sul diritto soggettivo all’esercizio dell’attività professionale, per la tutela dello stesso deve sempre essere data la possibilità di adire un giudice e che questo giudice deve essere quello ordinario, giudice generalmente competente in materia di diritti soggettivi.

Gli ordini professionali territoriale e nazionale, per contro, chiedevano l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base del fatto che l’atto impugnato ha natura giuridica di atto amministrativo e come tale rientrerebbe nella competenza del TAR.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di avvallare la tesi prospettata dalla ricorrente sulla base della considerazione che la situazione in cui la professionista si è trovata coinvolta (ossia la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tre mesi) abbia la natura di diritto soggettivo e non quella di interesse legittimo, la competenza a conoscere tale questione deve essere pertanto riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Maiolino Vincenzo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento