Al ricorso per Cassazione si applica la disposizione dell’art. 609 cod. proc. pen.

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(Riferimenti normativi: Legge, 22 aprile 2005, n. 69, art. 22; Cod. proc. pen. art. 609)

Indice:

  • Il fatto 
  • I motivi addotti nel ricorso per Cassazione 
  • Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione 
  • Conclusioni

Il fatto

La Corte di Appello di Torino disponeva la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di una persona in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Pretura di Stoccarda nei confronti del soggetto richiesto in consegna per ventisei episodi di truffa, di cui ventidue consumati e quattro tentati, commessi tra 1’1.5.2019 e il 3.12.2019.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione deducendosi inosservanza dell’art. 28 della legge n. 10 del 2021, inosservanza dell’art. 18 bis della legge n. 69 del 2005 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Vedasi sull’argomento:

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era dichiarato inammissibile in quanto il motivo nello stesso proposto era reputato manifestamente infondato.

Si osservava a tal proposito che, secondo un costante orientamento nomofilattico, in tema di mandato d’arresto europeo, è, infatti, applicabile anche al ricorso per Cassazione di cui all’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell’art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all’udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito che, in relazione al ricorso per Cassazione di cui all’art. 22 della legge n. 69/2005 – il quale, come è noto, dispone attualmente, al primo comma, che, contro la sentenza di cui all’articolo 17, vale a dire la decisione emessa sulla richiesta di esecuzione, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello, possono proporre ricorso per Cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale – è applicabile l’art. 609 cod. proc. pen. il quale, a sua volta, dispone, da un lato, che il “ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti” (comma primo), dall’altro che la “corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello” (comma secondo).

Dunque, tale norma procedurale, alla stregua di questo orientamento nomofilattico, deve essere presa nella dovuta considerazione ove venga proposto un ricorso per Cassazione di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, per la rilevanza che rileva in ordine a questo particolare giudizio di legittimità, quindi, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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