marzo 2010, n. 28 e riguardanti la mediazione finalizzata alla conciliazione
nelle controversie civili e commerciali; il provvedimento entra in vigore
in seguito alle modifiche
introdotte dal cosiddetto decreto milleproroghe (che ha spostato al 20 marzo
2012 l’obbligatorietà della procedura conciliativa per le controversie
riguardanti il condominio e la responsabilità derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti) e in attesa dell’esito del ricorso
proposto dall’Organismo unitario dell’avvocatura (OUA), discusso dal Tar del
Lazio in una seduta del 9 marzo e il cui esito sarà noto per fine mese.
Da oggi, quindi, è fatto obbligo a tutti gli avvocati di informare i propri
clienti della necessità di esperire un tentativo di mediazione (l’esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale) per le controversie riguardanti diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità e contratti assicurativi,
bancari e finanziari.
La mediazione sarà condotta da appositi Organismi di mediazione iscritti
in un Registro; con il D.M.
18 ottobre 2010, n. 180 sono state disciplinate le modalità per l’iscrizione,
quelle per lo svolgimento dell’attività di mediazione, le indennità
spettanti per l’attività svolta e le regole per la formazione dell’elenco
dei formatori per la mediazione.
I volumi Maggioli sulla mediazione
AA.VV. – Manuale
delle tecniche di mediazione nella nuova conciliazione. Il ruolo dell’avvocato
AA.VV. – La
nuova mediazione nel contenzioso civile e commerciale dopo il D.M. 180/2010
Nigro – Formulario
commentato della nuova conciliazione
Carneglia-Di Paola – Guida
alla nuova conciliazione
Bruni – Codice
della mediazione nella nuova conciliazione
Mascia-Tripodi – Il
codice della mediazione e della conciliazione
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