Albo gestori crisi d’impresa: in G.U. il decreto che detta le modalità di iscrizione

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, il Decreto del ministero della Giustizia n. 75 del 3 marzo 2022, in vigore a partire dal 6 luglio 2022, recante il regolamento sulle disposizioni relative al funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’art. 356 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

    Indice

  1. Il decreto ministeriale Giustizia n. 75
  2. Soggetti che possono iscriversi all’Albo gestori crisi impresa
  3. Le Sezioni e le parti dell’Albo
  4. Le istanze di iscrizione all’Albo
  5. I contributi per iscrizione e mantenimento nell’albo

1. Il decreto ministeriale Giustizia n. 75

Attua la disciplina in ordine alle modalità di iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi, istituito presso il ministero della Giustizia, cioè dei soggetti, costituiti anche in forma associata ovvero societaria, che svolgeranno, dietro incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure delineate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

2. Soggetti che possono iscriversi all’Albo gestori crisi impresa

All’Albo possono iscriversi, comprovando di aver ottemperato agli obblighi di formazione (40 ore) prescritti:

  • gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli studi professionali associati ovvero società tra professionisti, se i soci delle medesime siano in possesso dei requisiti professionali, e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  • coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, comprovando le adeguate capacità imprenditoriali e a condizione non sia intercorsa nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Possono ottenere l’iscrizione pure i soggetti che documentino di essere stati nominati, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’art. 352.

3. Le Sezioni e le parti dell’Albo

L’Albo, che è tenuto tramite modalità informatiche, ed inserito in uno spazio dedicato del website istituzionale del ministero della Giustizia, si distingue in due sezioni, con la precisazione che l’iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l’iscrizione nella sezione membri dell’OCRI:

  • ordinaria;
  • componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI).

Il medesimo Albo, inoltre, si distingue in due parti:

  • quella pubblica, in cui sono inseriti i dati identificativi e l’indirizzo PEC dell’iscritto, la sezione dell’albo ove è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza;
  • quella riservata, in cui sono inserite le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati verso gli iscritti; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio.

4. Le istanze di iscrizione all’Albo

Nell’albo vengono iscritti, dietro istanza, coloro che documentano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all’art. 356, c. 2 e 3, del Codice.

La domanda di iscrizione dovrà contenere:

  • l’indicazione della sezione dell’albo per cui si richiede l’iscrizione;
  • solamente per i professionisti, la certificazione attestante: l’albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione, di non avere riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza, di essere in regola coi crediti formativi professionali;
  • per i non professionisti, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o cooperative e dichiarazione che, verso le medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale.

La domanda di iscrizione, firmata digitalmente, deve essere presentata, insieme agli allegati richiesti, in modalità telematica, in linea con le specifiche tecniche che verranno dettate da un decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del ministero della Giustizia. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e, solo per una volta, può essere richiesta l’integrazione dell’istanza o dei suoi allegati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

5. I contributi per iscrizione e mantenimento nell’albo

I contributi richiesti sono i seguenti:

  • € 150,00 per l’iscrizione all’albo
  • € 50,00 all’anno per il mantenimento nello stesso, a carico dell’iscritto.

Avv. Biarella Laura

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