Albo gestori crisi d’impresa: pubblicate le FAQ

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Il Ministero della Giustizia, con una circolare del 19 gennaio 2023, ha diramato le istruzioni per l’iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria alle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e della insolvenza, chiarendo gli obblighi formativi e il requisito alternativo ai fini del primo popolamento.
Il 26 gennaio 2023 sono state pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti. Per una formazione adatta all’iscrizione, consigliamo il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi d’impresa, Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore e Attestatore – IV edizione

Circolare del Ministero e FAQ

FAQ
Circolare

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Indice

1. Requisiti per il primo popolamento

L’articolo 356 del codice della crisi d’impresa e d’insolvenza ha istituito, presso il Ministero della Giustizia, un albo dei soggetti costituiti, anche in forma societaria o associata, deputati a svolgere, dietro incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, nelle procedure previste dal medesimo codice. L’articolo individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo, in coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 358, comma primo, precisando, al comma secondo, che possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti ex articolo 358, comma primo, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione previsti all’articolo 4, comma 5, lettere b, c, d, del decreto del Ministero della Giustizia numero 202 del 2014. Detti i requisiti sono stati ulteriormente specificati dall’articolo 4 del D.M. n. 75/2022. Inoltre, la Scuola Superiore della Magistratura, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 356, comma secondo, ha adottato, nel novembre 2019, le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

2. Timeline del primo popolamento

Lo start dell’Albo è fissato al prossimo primo aprile. Dal 5 gennaio scorso si è aperta infatti la finestra, che terminerà il 31 marzo, di primo popolamento, in cui devono essere inviate le istanze di iscrizione. E’ stato il D.M. Giustizia a statuire che, a decorrere dal I° aprile 2023 l’Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati.

3. Corsi di formazione iniziale utili per l’iscrizione

La circolare precisa che, ai fini dell’iscrizione, occorre dimostrare di aver frequentato un corso di formazione che soddisfi i requisiti ex articolo 4, comma 5, lettera b, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, il quale detta specifiche in materia di formazione dei gestori della crisi da sovraindebitamento. Ai fini dell’iscrizione all’albo, occorre che l’interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da un’Università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con Università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall’articolo 4, comma 2, del D.M. n. 202/2014. Non possono essere considerati validi per l’iscrizione all’albo i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con le Università, e neppure i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall’articolo 4, comma 2, benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni. La circolare, inoltre, detta specifiche sia per quanto riguarda la durata della formazione iniziale che per l’oggetto della formazione.

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4. Tirocinio semestrale

Quanto al tirocinio semestrale, rientra tra gli obblighi formativi ex articolo 356, comma 2, del CCII, anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a 6 mesi. Il requisito dello svolgimento del tirocinio deve essere documentato unitamente agli ulteriori obblighi formativi tramite apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva.

5. Aggiornamento biennale

L’articolo 4, comma 5, lettera d, del D.M. n. 202/2014, richiamato dall’articolo 356, comma 2, del CCII, richiede l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2, ovvero presso Università pubblica o privata. La circolare ritiene quindi che l’aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle Università, anche dagli ordini professionali interessati, senza convenzione con le università.

6. Requisito alternativo alla formazione ai fini del primo popolamento dell’albo

L’articolo 356, comma 2, del CCII, prevede che, ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti ex articolo 358, comma 1, CCII, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del medesimo articolo, in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Dispone inoltre, l’articolo 4, comma 3, del D.M. n. 75/2022, che in sede di prima formazione dell’albo, la certificazione viene sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all’articolo 356, comma 2, terzo periodo, del CCII, in tal modo precisando indirettamente che non solo il corso di formazione iniziale, ma anche il tirocinio semestrale, è sostituito dal requisito alternativo.

7. Le FAQ

Sul portale istituzionale del Ministero della Giustizia sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti aggiornate al 26 gennaio 2023, in ordine alle seguenti tematiche:

  • albo e le modalità di presentazione della domanda
  • requisiti di iscrizione all’albo
  • requisito della formazione iniziale
  • il tirocinio
  • l’aggiornamento biennale
  • il requisito alternativo ai fini del primo popolamento
  • modalità di documentazione
  • il contributo di iscrizione
  • società tra professionisti e studi professionali associati

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Codice della crisi d’impresa e legge fallimentare

L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14, attuativo della Legge n. 155/2017) manderà in pensione, seppur dopo una vacatio di 18 mesi, la Legge Fallimentare del 1942. Si renderà quindi necessario, per gli operatori del settore, metabolizzare in questo lasso di tempo tutte quelle disposizioni che, di fatto, rappresentano una vera e propria novità nel panorama concorsuale, sino ad oggi occupato dalla Legge Fallimentare e dalla Legge sul  sovraindebitamento.Proprio allo scopo di agevolare l’apprendimento delle norme novellate, si è pensato di realizzare un volume in cui metterle a confronto, organicamente e sistematicamente, con le disposizioni ancora in vigore della Legge Fallimentare e sul sovraindebitamento. In definitiva, il lavoro svolto rappresenta un po’ una bussola, con la quale orientarsi e rapportare la disciplina attuale, ormai già appresa, a quella che ci si dovrà apprestare ad apprendere.Giampiero Russotto Dottore commercialista e revisore legale. Curatore fallimentare e commissario giudiziale. Gestore della crisi presso OCRI di Prato e presso l’ OCC dell’ Ordine commercialisti Prato. Iscritto all’Albo del MiSE Esperti per la gestione delle Grandi Imprese in Crisi. Perito e CTU in materia contabile, di anomalie bancarie finanziarie, reati fallimentari, evasione fiscale e tematiche di diritto commerciale sia in sede civile che penale. Docente a contratto di economia aziendale presso l’Università di Firenze, relatore in convegni per enti pubblici e privati.

Giampiero Russotto | Maggioli Editore 2019

Avv. Biarella Laura

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