Alcoltest rifiutato: quando si configura il reato?
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’alcoltest e, precisamente, dell’ipotesi in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’esame. Con la sentenza n. 6526 del 9 febbraio scorso, i Supremi giudici hanno chiarito che il conducente fermato dall’Autorità accertatrice deve essere avvertito della facoltà del medesimo di avvalersi di un proprio difensore di fiducia e tale avvertimento deve essere fornito prima dell’esame del tasso alcolemico. Nell’ipotesi in cui il soggetto non sia debitamente informato sul proprio diritto di difesa e di chiamata di un legale di fiducia, il rifiuto dello stesso non si traduce nel reato connesso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti richiesti.
Pertanto, qualora gli agenti accertatori ravvisino uno stato di alterazione del conducente, tale da richiedere l’accertamento della presenza di alcool o sostanze stupefacenti nel sangue, prima di procedere all’effettuazione del test, gli stessi devono avvertire il soggetto della facoltà di contattare un proprio legale di fiducia, il quale dovrà pertanto essere posto nelle condizioni di intervenire e consigliare il proprio cliente, prima che l’esame venga effettuato.
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Il sistema di garanzie
Le garanzie previste dall’ordinamento, a tutela del diritto di difesa del conducente, sono contenute nel combinato disposto dell’art.114 prel. c.p.p. e art. 354 c.p.p., la cui operatività scatta nel momento in cui l’Autorità ferma il soggetto e intende sottoporlo ad accertamenti strumentali. L’avvertimento circa la possibilità di avvalersi di un difensore costituisce un presupposto necessario della procedura, indipendentemente dai tempi e dalle modalità con cui il test verrà poi effettuato. La Suprema Corte, in linea con l’orientamento oggi dominante, ribadisce inoltre che, a seguito di sinistro stradale, nell’ipotesi in cui il controllo ematico venga effettuato presso una struttura sanitaria a seguito di richiesta della polizia giudiziaria, e non in quanto rientrante negli esami di protocollo, occorre parimenti che l’Autorità effettui l’avvertimento anzidetto. Infatti, in questi casi, analogamente a quello in precedenza prospettato, non si configurerebbe alcun reato qualora il soggetto rifiutasse di sottoporsi all’esame senza previamente essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Per approfondire, leggi La fattispecie di omicidio stradale
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