Alcune forme speciali di testamento. Articolo 609 cod.civ.

Che cosa succede se, durante un’epidemia o altra circostanza particolare, un testamento non può essere confezionato regolarmente?

La risposta ce la dà lo stesso codice civile, allorchè prevede, agli articoli 609 ss cod. civ. alcune forme e casistiche particolari, come un’epidemia, nelle quali si può redigere testamento, sia pure nelle forme non specificamente e tassativamente previste dall’ordinamento. Andiamo tuttavia ai concetti specifici. Com’è noto, il testamento è atto solenne che deve essere compiuto, a pena di invalidità, nelle forme ex lege previste. Pertanto è possibile confezionare testamenti in base o a forme ordinarie (testamento olografo e testamento per atto notarile, che può essere pubblico o segreto) o a forme speciali (articolo 609 -619 cod.civ.) le quali sono tali perchè semplificate (qualitativamente o quantitativamente) rispetto alle formalità richieste per il testamento pubblico. Ciò si spiega in ragione di particolari circostanze o situazioni,nelle quali il testatore si trovi a redigere la scheda testamentaria, le quali rendano impossibile o partcolarmente difficoltoso il ricorso alle forme ordinarie. E’ il caso del testamento fatto da chi non può confezionare in forma ordinaria perchè si trova in un luogo dove domina una malattia reputata contagiosa o perchè sono in atto calamità pubbliche o infortuni (articolo 609 cod. civ.).

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La disciplina delle singole figure, aventi in comune la dichiarazione resa dal testatore a un pubblico ufficiale o assimilato (ad es.: giudice del luogo, sindaco o chi ne fa le veci, ufficiale o cappellano militare o ufficiale della Croce rossa o ufficiale del corpo militare dell’associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine di Malta) e la redazione per iscritto da parte di quest’ultimo, presenta tauni tratti comuni:

1) La semplifiicazione della forma, ridotta, a seconda dei casi, alla redazione in forma scritta da parte dell’ufficiale che riceve e sottoscrive;

2) La sottoscrizione del testatore e/ dei testimoni: 2) La provvisorietà dell’efficacia dell’atto, che decade automaticamente trascorsi tre mesi dalla cessazione delle circostanze di emergenza;

3) la necessità di deposito dell’atto;

4) Le fattispecie di nullità (Per tutti questi riferimenti: Campagnolo (UTET) Le successioni mortis causa, pag. 490 ss.). Come si vede, queste tipologie di testamenti vedono mitigato il requisito formale proprio del testamento in considerazione della natura particolare in cui gli stessi vengono ricevuti. D’altro canto, l’ipotesi specifica di nullità, oltre a quella della decadenza dopo tre mesi allorchè sia possibile redigere l’atto nelle forme ordinarie, di fatto è solo la forma scritta, come anche evincibile dal disposto di cui all’articolo 619 cod. civ.). D’altro canto,la ratio dell’istituto è comunque tutelare la volontà del testatore e fare in modo, per quanto possibile, che tale atto sia redatto nel pieno della facoltà mentali e con una volontà consapevole.
Che non esonera pertanto nessuno dal redigere, non appena sia possibile, un atto nelle forme ordinarie e tassativamente previste.

Se le formalità ordinariamente prescritte per la confezione del testamento sono, in questi casi, ridotte all’essenziale, comunque, la legge richiede sempre la redazione nella forma scritta Secondo la giurisprudenza, l’impossibilità a servirsi delle forme ordinarie non va intesa in senso di assoluto rigore, essendo sufficiente che sussista “difficoltà” ad avvalersi delle forme ordinarie; inoltre, “impossibilità” e “difficoltà” vanno valutate soggettivamente (A. Ancona 16.10.1952, in Foro It., 1953, 63 ). Così delle «malattie contagiose» (art. 609) si precisa che è sufficiente la credenza diffusa nella opinione pubblica – e quindi sia essa o meno conforme a verità, come indica la norma con il termine «reputata» –, indipendentemente dalla posizione della scienza ufficiale, e si richiede che si manifestino in forma epidemica, o almeno contagiosa, con carattere di serietà. Si tratta insomma di condizioni oggettive di tempo e di luogo (malattie contagiose; calamità pubbliche; navigazione marittima; navigazione aerea) e talvolta di situazioni soggettive (infortunio; militari e assimilati) indicate per ciascuna delle quattro forme previste, le cui nozioni si fanno coincidere con il significato comune dei termini, normalmente con esclusione di ogni diverso significato. (C.f.r. per questi riferimenti: Valeria Cianciolo | 27/03/2020 www.diritto24.ilsole24ore.com). Ecco pertanto come tale forma attenuata mitiga dunque il requisito formalistico dell’atto testamentario. Il quale, non appena possibile, per le caratteristiche sue intrinseche, richiede che le forme specificamente previste siano rispettate. Questo è dunque un qualcosa in più che l’ordinamento prevede, laddove si verifichino situazioni, come le epidemie, che possano far venir meno tutti i presupposti, non solo di legge, ma anche in fatto affinchè venga confezionato un regolare atto mortis causa.

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