– REGOLAMENTO –
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione “Giuristi-Economisti d’Impresa Europei – Counsels&Paralegals” (“A.G.E.I.E.-C.&P.”) qui di seguito denominata “AGEIE”, con sede presso l’Accademia Europea in Roma, via della Stazione di San Pietro n. 57 (che accetta, salva revoca per motivi di sopraggiunta impossibilità o forza maggiore, rinviando la determinazione dei singoli diritti e doveri a successivo regolamento interno).
ARTICOLO 2 – NORME APPLICABILI
L’AGEIE è retta dalle norme del presente regolamento, nonché – per quanto non previsto – dalle norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute.
ARTICOLO 3 – SOCI FONDATORI E SOCI SOSTENITORI
Sono Soci “fondatori” coloro che presenziano alla costituzione dell’AGEIE, ovvero coloro che partecipano dei suoi momenti essenziali.
La qualità di Socio fondatore, a tali fini, può essere attribuita dal Consiglio Direttivo – in momento successivo a quello della costituzione – a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell’AGEIE ed alla loro realizzazione.
Detta qualità ha durata annuale e si intende rinnovata, salvo la volontà del Socio stesso o quella del Consiglio Direttivo.
I Soci fondatori hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’AGEIE. Essi hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
In tali sedi ed ogni qual volta fosse necessario, essi devono essere chiamati ad esprimere il proprio parere – con valore vincolante – sulle questioni che attengano alla esistenza ed alla persistenza dell’AGEIE (come ad esempio: apertura e chiusura sedi; riconoscimento della qualifica di “fondatore”; convenzioni con altre associazioni od entità; liquidazione dell’AGEIE).
In caso di liquidazione dell’associazione ai Soci “fondatori” sarà assegnato in parti eguali il patrimonio rimanente.
Sono Soci “sostenitori” coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’AGEIE, desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi stessi in modo maggiore rispetto i Soci Ordinari.
La qualità di Socio “sostenitore”, a tali fini, è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell’AGEIE. ed alla loro concreta realizzazione.
I Soci sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’AGEIE. Essi non hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4 – SOCI ONORARI E SOCI JUNIORES
Sono Soci “Onorari” coloro che – persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’AGEIE, desiderino e possano contribuire al raggiungimento degli scopi stessi.
I Soci onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee dell’AGEIE, salvo diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio “onorario”, a tali fini, è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell’AGEIE.
La qualità di Socio onorario ha durata massima di un anno e scade automaticamente al termine dell’esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo.
Con delibera dell’Assemblea generale adottata su proposta del Consiglio Direttivo, potranno essere nominati un Presidente Onorario ed un Vice Presidente Onorario dell’AGEIE.
Sono Soci “Juniores” gli studenti ed, in generale, i soggetti maggiorenni e fino all’età di anni 30 che condividano le finalità associative e possano essere considerati “le promesse umane e professionali” della Società.
La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La durata della qualità ha durata massima di un anno e scade automaticamente al termine dell’esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo.
Essi non hanno diritto al voto nelle assemblee, salvo diversamente previsto dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5 – SOCI ORDINARI E REQUISITI GENERALI DEL SOCIO
Possono aderire all’AGEIE quali Soci “ordinari”, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento, tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, aventi la maggiore età secondo la legge dello Stato del quale possiedono la cittadinanza, che si riconoscano nei principi ispiratori e nelle finalità di cui al successivo articolo 6 abbiano i requisiti di moralità e buona condotta previsti dall’Ordinamento e siano in regola con il versamento del contributo associativo, secondo le modalità della loro ammissione.
Tali requisiti generali si considerano validi per tutte le qualità di Socio, sia pur con le specifiche modalità di ammissione (di cui agli articoli 3 e 4).
La qualità di Socio ha durata annuale, senza tacito rinnovo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
I Soci “ordinari” debbono partecipare alle Assemblee ed hanno diritto di voto. Essi sono chiamati a concorrere con gli appositi Organi, al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza dell’attività associativa.
ARTICOLO 6 – SCOPO DELL’AGEIE
L’AGEIE, che non persegue finalità di lucro, è costituita per intraprendere iniziative che hanno lo scopo di:
(i) incentivare l’interscambio scientifico tra i Soci e tra essi e l’esterno;
(ii) definire e valorizzare la figura del “professional” inserito – a qualsiasi titolo – nelle strutture aziendali.
(iii) concorrere a modificare l’attuale quadro normativo che disciplina l’accesso e lo svolgimento delle professioni, nel senso di una sempre maggiore trasparenza e libertà e secondo le regole dell’Ordinamento comunitario e di quello internazionale;
(iiii) sviluppare il principio della qualità e la disciplina della certificazione etica e professionale;
Conseguentemente, l’AGEIE si propone – direttamente o tramite entità quali Co.VALORI – in via primaria di:
– promuovere il riconoscimento delle istanze giuridiche ed economiche delle diverse professionalità rappresentate, nelle opportune sedi, anche istituzionali e legislative ed anche attraverso la partecipazione ad entità di coordinamento (come Co.VALORI), di servizio specifico (quale ADR-Forum e Accademia Europea) e sindacali (quale JurisQUADRI);
– sviluppare sistemi di servizi ai Soci (come quello del “network Co.VALORI”), tra cui quelli nel settore della conciliazione e della pareristica / contrattualistica;
– pubblicare un “foglio notizie” o altro strumento di informazione efficace ed efficiente, che potrà esser parte di bollettini associativi o coordinativi (come quello di Co.VALORI);
– promuovere opportune attività di formazione ed informazione interna, atte alla crescita culturale e professionale (come Accademia Europea).
L’AGEIE potrà altresì svolgere tutte le altre attività necessarie od opportune per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, senza limitazione alcuna, in Italia o all’estero, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, dibattiti, incontri, conferenze, seminari, corsi, manifestazioni sportive, premi, concerti, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
ARTICOLO 7 –INTENTI VERSO CO.valori E VERSO ASSOUTENTI
Premesso che Co.VALORI, costituita con atto privato in Roma, il 5 dicembre 2001, con sede in Roma, in via della Stazione di San Pietro, n. 57, presso Accademia Europea (che accettava, salva revoca per motivi di sopraggiunta impossibilità o forza maggiore) ha tra le sue finalità quelle di:
– coordinare le attività a rilevanza interna e esterna delle associazioni ad esso aderenti (ad oggi: Accademia Europea – istituto per formazione, informazione e interscambio scientifici; AssoUtenti – Associazione Utenti servizi pubblici; AssoTributaristi d’Azienda – Associazione dei tributaristi dipendenti; AIGI CentrItalia; InforQuadri – Sindacato Quadri Informatori scientifici; JurisQuadri – Sindacato Quadri Giuridico-economici; Comitato Controllo Pubblici Poteri; Associazione Laureati Scienze Politiche; AsSociazione utenti Moto Amatori Malanca Italia; ADR-Forum – istituto di promozione e servizi di mediazione e conciliazione), che sono espressione di categorie di “CITTADINI PORTATORI ESPERTI DI SAPERI” e sono esplicitazione dell’esigenza di espansione dei rispettivi diritti diffusi di cui sono portatrici;
– fornire una “Carta del Cittadino” – quale riferimento per quanti “CITTADINI PORTATORI ESPERTI DI SAPERI” possiedano requisiti per definirsi “Professionisti intellettuali” –, una “Carta dei Valori” o “Codice Etico” – che dia regole di autodisciplina agli aderenti – ed una “Carta delle Regole” – che dia regole di organizzazione ispirate all’Etica ed alla Qualità;
– valorizzare figure e ruoli dei “CITTADINI PORTATORI ESPERTI DI SAPERI” tra cui quella del Giurista-Economista d’Impresa, come colui che – laureato in legge o meno – svolga attività professionale di assistenza / consulenza, con applicazione di tecniche giuridiche / economiche / sociologiche / statistiche, quale dipendente / coordinato / consulente / perito, qualsiasi sia la natura giuridica di dette entità organizzative strutturate (imprese pubbliche o private / associazioni di imprese / enti pubblici economici / pubblica amministrazione / enti no-profit / entità sovranazionali), sia o meno la propria specifica professionalità già censita da Ordini, Collegi o Associazioni di professionisti;
– certificare la presenza della titolarità e la permanenza dei requisiti professionali degli aderenti; vigilare sul rispetto delle regole deontologiche delle professioni;
– favorire formazione e aggiornamento professionale degli Aderenti, anche attraverso scambio di informazioni, esperienze e documentazione, nonché partecipazione e organizzazione di congressi, seminari e corsi di specializzazione e aggiornamento;
– promuovere e mantenere contatti con ordini professionali, associazioni ed enti in genere, italiani ed esteri, in funzione dello sviluppo della sua attività e del perseguimento dei suoi scopi;
– promuovere e favorire la cultura della Complessità, quale formula per l’interscambio della ricchezza tecnologica, propria di ogni individualità e di ogni regolata organizzazione e la cultura della Mediazione, quale metodo per diminuire la conflittualità Sociale, collettiva ed individuale, soprattutto con i metodi della negoziazione e della conciliazione extragiudiziale;
premesso altresì che ASSOUTENTI-onlus
– è un’associazione creata nel 1976 per la tutela degli utenti dei servizi pubblici;
– ha acquisito le competenze per la tutela degli interessi diffusi dei consumatori in generale;
– si ritrova negli scopi ed azioni di Co.VALORI;
– fornisce servizi di assistenza ai Consumatori ed agli Utenti;
e premesso che l’AGEIE intende aderire a Co.VALORI a tempo indeterminato, salvo diversamente stabilito dalla Assemblea, tra l’altro entrando di diritto a far parte della Consulta delle Associazioni, in persona di un Consigliere che sarà a ciò delegato;
con il presente regolamento si da atto che i servizi ai Soci – salvo diversamente stabilito dal Consiglio – verranno forniti dal COMITATO Co.VALORI, da ASSOUTENTI o da altra entità, con appropriata convenzione e dietro il puro rimborso dei costi relativi.
ARTICOLO 8 – PRESTAZIONI DI BENI E/O SERVIZI
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere individuate le prestazioni di beni e/o servizi, con i relativi criteri e modalità di erogazione, da effettuare prevalentemente a favore dei Soci, ed occorrendo anche a terzi.
ARTICOLO 9 – ENTRATE
Le entrate dell’AGEIE., da impiegarsi in via esclusiva per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 6), sono costituite:
a) dalla vendita di spazi pubblicitari nel predetto “foglio notizie”; nonché in ogni altro periodico pubblicato dall’AGEIE.;
b) dai contributi volontari dei Soci;
c) dai contributi e dalle donazioni di modico valore da parte di altri soggetti, siano essi Società, enti o persone, che intendano sostenere AGEIE.;
d) da qualsivoglia provento derivante dalle iniziative intraprese dal AGEIE., anche sotto forma di differenza attiva tra le entrate e le spese inerenti le iniziative stesse, o a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni o di servizi di modico valore ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) dai proventi straordinari di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo derivanti, per quanto consentito dalla legge.
In ottemperanza ai criteri di ripartizione territoriale che saranno disposti da specifico regolamento interno, da parte del Comitato Esecutivo, le entrate di pertinenza sono ribaltate alle sezioni provinciali.
I responsabili provinciali ed i coordinatori regionali hanno la piena responsabilità delle entrate, delle uscite e della rendicontazione; essi sono soggetti al controllo del Consiglio Direttivo, del Comitato di Controllo e del Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario dell’AGEIE inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, viene predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 marzo dell’anno seguente, unitamente ad una relazione illustrativa, per l’approvazione. Il bilancio così approvato e la relazione illustrativa vengono poi portati a conoscenza dei Soci presenti in Assemblea generale, da convocarsi entro e non oltre il successivo 31 maggio.
Qualora il bilancio consuntivo non chiuda in pareggio, la differenza positiva o negativa dovrà essere riportata a nuovo, ovvero destinata o coperta, a seconda dei casi, secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio Direttivo. E’ vietato comunque distribuire utili ai Soci, in modo diretto o indiretto.
ARTICOLO 11 – ORGANI DELL’AGEIE E CARICHE ASSOCIATIVE
Organi non collegiali dell’AGEIE, aventi poteri di rappresentanza e di firma con efficacia nei confronti di terzi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono il Vice Presidente Esecutivo ed il Tesoriere.
Organi collegiali dell’AGEIE, privi di poteri nei confronti di terzi, sono l’Assemblea generale, il Consiglio per le Pari Opportunità, il Comitato dei Vice-Presidenti, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, modificati e aboliti ulteriori sottocomitati e gruppi di lavoro per materie che richiedano specifica competenza ed esperienza, o per particolari progetti o finalità, stabilendo regole per il funzionamento.
Le altre cariche associative sono: il Presidente, il Presidente onorario, il / i Vice-Presidenti onorari / settoriali / categoriali, il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale.
Il Vice-Presidente esecutivo ha funzioni vicarie del Presidente.
ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale, convocata e costituita in conformità alla legge ed al presente regolamento, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente regolamento, obbligano tutti i Soci.
Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea generale tutti coloro che risultino iscritti nell’elenco dei Soci, tenuto a cura del Segretario Generale o del Consigliere a ciò delegato, sino al giorno precedente quello dell’adunanza, salvo quanto previsto dall’articolo 4 (soci onorari e juniores).
L’Assemblea generale è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente Esecutivo, mediante avviso scritto anche via posta elettronica ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché dell’ordine del giorno.
Il Socio che intenda sottoporre all’Assemblea generale argomenti non attinenti quelli previsti all’ordine del giorno, dovrà presentare richiesta scritta anche via posta elettronica al Segretario Generale, che la sottopone al Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga ammissibile tale richiesta, l’ordine del giorno dell’Assemblea generale potrà essere integrato da chi l’ha convocata, il quale ne darà avviso scritto anche via posta elettronica agli altri Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente Esecutivo, ovvero da un altro dei Vice-Presidenti. A chi presiede l’Assemblea spetta constatare e regolare il diritto d’intervento e di voto.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea generale a mezzo di delega. Ciascun Socio non può esser titolare di più di tre deleghe. Possono partecipare all’Assemblea generale, su invito del Presidente, anche i Soci onorari ed i non-Soci, i quali non hanno diritto di intervento o di voto salvo diversa disposizione dell’Assemblea generale.
Delle riunioni dell’Assemblea generale si redige verbale a cura del Segretario; il verbale è firmato da chi presiede l’adunanza e dal Segretario ed è conservato da quest’ultimo. In caso di impedimento del Segretario, le incombenze relative al verbale sono svolte dal Vice-Segretario o da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente.
L’Assemblea generale è regolarmente costituita con la partecipazione, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione
L’Assemblea generale è convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, per l’illustrazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; le cariche Sociali di Presidente, Vice Presidente Vicario ed Esecutivo, Vice-Presidenti Sezionali / Categoriali, Segretario Generale, Vice-Segretario Generale e Tesoriere, qualora non siano attribuite dall’Assemblea generale al momento della nomina del Consiglio Direttivo, saranno conferite con delibera di quest’ultimo nella prima riunione utile.
L’Assemblea generale delibera inoltre sulle modifiche da apportare al presente regolamento, sullo scioglimento dell’AGEIE e su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13 – ASSEMBLEE STRAORDINARIE
Ove il Presidente, il V.Presidente vicario, il Comitato Esecutivo a maggioranza, o il Consiglio Direttivo a maggioranza ritengano esservene motivi di utilità e/o opportunità, può essere indetta assemblea straordinaria dei Soci, per la cui convocazione si seguiranno le procedure previste in materia dal codice civile e ove applicabili le regole del precedente articolo 12.
ARTICOLO 14 – ORGANI CONSULTIVI
Gli organi consultivi dell’AGEIE sono il Consiglio per le Pari Opportunità, la Consulta delle Associazioni, il Consiglio Scientifico, il Collegio dei Probiviri, il Comitato dei Vice-Presidenti.
Viene altresì prevista la possibile costituzione di un Comitato di Controllo e di un Collegio dei Revisori.
La composizione ed il funzionamento di ciascuno degli organi consultivi è regolata dalle seguenti disposizioni comuni:
a) l’organo è composto da almeno tre Soci, nominati con delibera del Consiglio Direttivo, i quali durano in carica sino a revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque sino ad un massimo di due esercizi, e possono essere rieletti;
b) l’organo resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo che ne ha nominato i membri;
c) spetta ai membri dell’organo il potere di eleggere tra loro un Presidente ed un Vice Presidente ed in genere di stabilire le proprie regole di funzionamento;
d) l’organo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, la delibera posta in votazione sarà considerata respinta.
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITA’
Il Consiglio per le Pari Opportunità è garante, nell’ambito delle iniziative ed attività d’interesse dell’AGEIE, dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, ed ha il compito di promuovere la più ampia partecipazione a tali iniziative ed attività da parte di categorie e gruppi di soggetti ritenuti meritevoli in rapporto alle finalità AGEIE..
ARTICOLO 16 – CONSIGLIO SCIENTIFICO
Il Consiglio Scientifico è composto da persone di provata cultura, livello scientifico e/o altamente competenti nei settori di attività di interesse dell’AGEIE. Esso ha il compito di assistere il Consiglio Direttivo nell’elaborazione di studi, ricerche ed in genere di documenti di approfondimento, nonché nell’organizzazione di seminari, corsi, convegni e pubblicazioni.
ARTICOLO 17 – COMITATO DI CONTROLLO
Verrà costituito un Comitato di Controllo, composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque.
Lo stesso Consiglio Scientifico si può organizzare, previa notifica e definizione da parte del Consiglio Direttivo, in Comitato di Controllo.
Le funzioni del Comitato di Controllo sono quelle di garantire trasparenza e correttezza su tutti gli atti interni ed esterni dell’AGEIE.
Il Comitato opererà attraverso le regole che si darà, con proprio Regolamento.
ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di assistere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, pronunciandosi con parere obbligatorio e vincolante su tutte le eventuali controversie che insorgano tra Soci / Organi / Associazione, con esclusione di quelle riservate per legge alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria; il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, quanto alla procedura, alle norme di legge al momento in vigore.
ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI REVISORI
Potrà esser costituito un Collegio di revisione, composto da un numero di membri compreso tra tre e cinque.
Lo stesso Collegio dei P.V. può assumere, previa notifica e definizione da parte del Consiglio Direttivo, fornendosi di proprio regolamento, le funzioni di revisione dei conti.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di assistere l’Assemblea, pronunciandosi con parere obbligatorio e vincolante in materia di bilancio.
Il Collegio dei Revisori dei conti garantirà la regolarità formale e sostanziale dell’operato del Consiglio e del Tesoriere.
ARTICOLO 20 – COMITATO DEI VICE-PRESIDENTI
Potrà esser costituito un Comitato dei Vice-Presidenti (esecutivo, onorari, settoriali, categoriali), ove se ne ravvisi l’utilità e/o l’opportunità da parte del Presidente o del V.Presidente vicario, in considerazione delle necessità sottostanti alle categorie / settori.
Alle riunioni di tale Comitato partecipano i Coordinatori regionali; i responsabili provinciali possono essere autorizzati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità e con il consenso del Coordinatore regionale competente.
ARTICOLO 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri – compreso tra cinque e quindici – che vengono nominati tra i Soci dall’Assemblea generale per la durata di due esercizi e che sono rieleggibili.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, il Consiglio Direttivo potrà sostituirli mediante cooptazione, in difetto di che sarà l’Assemblea generale a provvedervi alla prima riunione utile.
Qualora per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca ad un numero inferiore a tre, s’intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo ed i Consiglieri rimasti dovranno convocare senza ritardo l’Assemblea generale per i conseguenti provvedimenti.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dopo quella dell’Assemblea generale che lo ha nominato, conferisce ai propri membri le cariche Sociali qualora a ciò non abbia già direttamente provveduto l’Assemblea stessa. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente Esecutivo lo ritengano necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente vicario, mediante avviso scritto da inviarsi ai Consiglieri anche via posta elettronica, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in tal caso, per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In mancanza dell’avviso previsto dal comma precedente, si considera validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo alla quale intervengano tutti i suoi membri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono i Soci a ciò autorizzati dal Presidente o dal suo Vice.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente vicario.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale a cura del Segretario Generale o del suo vice o f.f.; il verbale è firmato da chi presiede e dal Segretario o f.f. ed è conservato dal Segretario Generale. In caso di impedimento del Segretario Generale, le incombenze relative al verbale sono svolte da altro Consigliere f.f. designato da chi presiede.
E’ ammessa la partecipazione di uno o più Consiglieri a mezzo di “conference call” telefonica.
Il Consiglio Direttivo è investito in via principale dei seguenti poteri:
1. approvare il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa predisposti dal Tesoriere;
2. decidere sulle richieste di adesione all’AGEIE, sulla perdita della qualità di Socio, sull’attribuzione e la conferma della qualità di Socio onorario;
3. decidere l’importo del contributo volontario minimo, il rimborso di spese sostenute nell’interesse dell’AGEIE, l’attribuzione della qualifica di Socio con qualsiasi qualità ed in genere l’assunzione di delibere che non siano riservate dal presente regolamento ad altri organi dell’AGEIE;
4. proporre all’Assemblea generale la nomina di un Presidente e di un Vice Presidente Onorario, nonché modifiche al presente regolamento e lo scioglimento dell’AGEIE;
5. individuare le modalità attraverso cui effettuare eventuali prestazioni di beni e/o servizi a Soci e / o a terzi;
6. assicurare la necessaria informativa ai Soci sulle attività dell’AGEIE;
7. nominare e revocare i membri di organi consultivi, sottocomitati e gruppi di lavoro, il Direttore Responsabile del foglio notizie di cui al precedente articolo 5 e di ogni altro periodico dell’AGEIE.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è composto di diritto dal V.Presidente Esecutivo, che lo presiede e da altri quattro soggetti, individuati tra i membri del Consiglio Direttivo, ivi compresi il Segretario Generale ed il Tesoriere qualora essi non facciano parte di tale Consiglio.
ARTICOLO 22 – POTERI DEGLI ORGANI – POTERI DI RAPPRESENTANZA E FIRMA
L a rappresentanza legale e la firma spettano:
al V.Presidente Esecutivo, in via generale, per tutti gli atti e contratti, ivi compresi quelli di pertinenza del Tesoriere; per eseguire e ricevere notifiche di atti sia a mezzo del servizio postale che di ufficiale giudiziario; per la rappresentanza in giudizio e nei confronti della pubblica amministrazione; per adempiere agli obblighi a carico dell’AGEIE in relazione alla legge 31.12.1996 n. 675 nei confronti delle competenti autorità e dei titolari di dati personali che siano oggetto di trattamento da parte dell’AGEIE; per registrare presso il competente Tribunale – Sezione per la Stampa e l’Informazione, ogni periodico di proprietà dell’AGEIE, ed a tal fine sottoscrivere le relative istanze di registrazione, dichiarazioni di proprietà del periodico, e dichiarazioni di modifica di dati da presentarsi ai sensi della legge sulla stampa, consegnare e ritirare documentazione, richiedere chiarimenti ed in genere espletare ogni necessaria pratica amministrativa inerente, adempiendo a tutto quanto necessario o richiesto dal medesimo Tribunale;
al Tesoriere, limitatamente alle seguenti incombenze:
a) redigere il bilancio consuntivo e la connessa relazione illustrativa;
b) aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, con facoltà di designare le persone che potranno operare su detti conti a firma singola o congiunta, ed effettuare operazioni di deposito e prelievo nei limiti dei fondi disponibili in detti conti, richiedere l’emissione di assegni circolari e bonifici, presentare cambiali allo sconto, richiedere il protesto di titoli di credito, compiere operazioni in titoli e valori mobiliari, ed in genere effettuare ogni operazione bancaria o postale consentita nell’ambito del rapporto di conto corrente;
c) ricevere in consegna da terzi beni mobili e somme di denaro, rilasciando le relative ricevute e quietanze liberatorie.
Il Tesoriere esercita le Sue funzioni sotto la direzione del Presidente o del suo vicario e sotto il controllo del Collegio dei revisori e del Comitato di Controllo.
Spetta al Presidente od al suo vicario dare esecuzione alle delibere assunte dall’Assemblea generale e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il suo vicario hanno facoltà di delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri ovvero ad altri Soci, per specifici atti o per determinate categorie di atti, anche per limitati periodi di tempo.
In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri potranno essere esercitati dal Vice-Presidente Vicario; in caso di impedimento di questi da persona di sua fiducia.
Il Segretario Generale è responsabile del trattamento dei dati personali effettuato dall’AGEIE, e nell’espletamento di tale funzione risponde esclusivamente al Presidente.
Il Segretario Generale ed il Tesoriere non sono necessariamente membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 23 – ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI
Qualora per il regolare espletamento delle attività dell’AGEIE si rendesse necessario eseguire adempimenti contabili e fiscali complessi e/o onerosi, essi potranno essere affidati dal Consiglio Direttivo, in alternativa, ad un Socio esperto ovvero ad un professionista esterno.
ARTICOLO 24 – RIMBORSO DELLE SPESE
Le cariche nell’ambito dell’AGEIE sono ricoperte a titolo gratuito, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e qualsiasi espletamento di servizi verso l’Associazione è parimenti gratuita.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere concesso a Soci o a terzi il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’AGEIE, purché documentate.
ARTICOLO 25 – ADESIONE ALL’AGEIE
Per assumere la qualifica di Socio, i soggetti interessati, che abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento, devono farne richiesta scritta al Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo accettare o respingere la richiesta, la cui pratica verrà istruita dal Segretario Generale o dal suo Vice.
A tal fine si considererà accettata la richiesta dell’aspirante Socio al quale il Presidente non abbia comunicato per scritto il rifiuto dell’ammissione entro trenta giorni dalla sua ricezione.
Il giudizio negativo del Consiglio Direttivo sarà insindacabile dall’aspirante Socio; esso verrà adeguatamente motivato.
L’accoglimento della domanda dell’aspirante Socio comporterà per quest’ultimo l’integrale accettazione del presente regolamento.
ARTICOLO 26 – RECESSO
Il Socio ha facoltà di recedere dall’AGEIE, dandone comunicazione scritta al Presidente.
In nessun caso saranno rimborsate al recedente somme versate all’AGEIE a qualsiasi titolo; il recedente dovrà altresì adempiere agli eventuali obblighi assunti nei confronti dell’AGEIE sino al momento della comunicazione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 27 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di Socio, oltre che per causa di morte, si perde per uno dei seguenti specifici motivi:
a) mancata partecipazione in via continuativa all’attività associativa e/o dei suoi organi;
b) violazione di una delle disposizioni del presente regolamento;
c) compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità o con i principi ispiratori dell’AGEIE;
d) mancato pagamento del contributo associativo.
La perdita della qualità di Socio è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo e notificata per scritto all’interessato, il quale ha facoltà, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla notifica della delibera, di richiedere l’annullamento della stessa al Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 28 – CLAUSOLA DECONFLITTUALE
Per qualsiasi questione dovesse sorgere in merito al presente statuto, in via preliminare e senza pregiudizio per il diritto all’azione giudiziale e per il diritto al contraddittorio, i Soci si impegnano ad adire in via conciliativa il Collegio dei Probi Viri.
ARTICOLO 29 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI AGEIE
Lo scioglimento dell’AGEIE. è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea generale che provvederà alla nomina di un liquidatore, individuandolo preferibilmente tra i Soci “fondatori”, determinandone i poteri ed il compenso.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti dal liquidatore ai Soci Fondatori, i quali decideranno di devolverli per la realizzazione delle finalità associative analoghe con altre attività o entità.
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